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Numero d'incarto: 52.2021.91
Data decisione, Autorità: 22.04.2021, TRAM
Titolo: Esclusione dalla gara e annullamento del concorso. Il subappalto non era ammesso per le opere di segnaletica stradale. Confermata dalla STF 2C_447/2021 del 15 novembre 2021
Incarto n. 52.2021.91
Lugano 22 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2021 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 16 febbraio 2021 del Municipio CO 1, che in esito al concorso concernente le opere da impresario costruttore di demolizione, scavo e sicurezza di scavo inerenti alla realizzazione del nuovo autosilo sul mapp. ____ di _______ ha risolto di escludere l'insorgente dalla procedura e di annullare la gara;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 luglio 2020 il Municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore di demolizione, scavo e sicurezza di scavo inerenti alla realizzazione del nuovo autosilo sul mapp. __________ di __________ (FU __________ pag. __________).
L'avviso di gara, al punto n. 7, annunciava che il subappalto era ammesso per le opere e secondo le condizioni stabilite nel bando di concorso (CPN 102, pos. 226.100). A questo proposito, le disposizioni particolari CPN 102 stabilite dal committente precisavano quanto segue:
226.100 Subappalto
Il subappalto è autorizzato unicamente per le opere specialistiche discusse e concordate con la DL.
Sono considerate opere specialistiche unicamente:
CPN 116 Taglio alberi;
CPN 162 Opere di sostegno della fossa;
CPN 164 Ancoraggi e pareti chiodate;
CPN 211 Trasporti materiale.
In merito alla possibilità di annullare la gara, la pos. 224.100 del capitolato d'appalto indicava che:
Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva d'annullare il concorso.
B. a. Entro il temine utile sono giunte al committente quattro offerte, di importi compresi tra fr. 898'368.75 e fr. 1'265'806.45.
b. In sede di verifica delle offerte, l'ente banditore ha posto per scritto una richiesta di precisazione ad alcuni concorrenti, che hanno risposto, fornendo ragguagli di cui si dirà nei seguenti considerandi.
c. Dopo aver valutato le offerte, il 16 febbraio 2021 il Municipio ha risolto di escluderne tre, fra cui quella della RI 1 in quanto l'offerta inoltrata prevede il subappalto non autorizzato delle opere di segnaletica stradale. Nel contempo, la stazione appaltante ha deciso di annullare il concorso, sulla base della pos. 224.100 CPN 102 che le riservava tale facoltà qualora fosse rimasta solo un'offerta giudicabile.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione ad essa della commessa, previa adozione di una misura cautelare volta ad impedire l'attribuzione di un mandato diretto o l'instaurazione di un nuovo concorso. La ricorrente ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla gara sia ingiustificata. Ha annotato di avere subappaltato le opere di segnaletica stradale poiché la posizione 235.100 CPN 113 del modulo d'offerta prevedeva la regolazione manuale del traffico da parte di personale specializzato. Ha rilevato di avere previsto il medesimo subappalto anche nell'ambito del concorso per le opere da capomastro relative alla costruzione dell'autosilo e che il committente non l'ha in quel caso esclusa. Ha quindi osservato che al di là di quanto stabilito dalla pos. 226.100 CPN 102, il CPN 113 n. 235.100 è inequivocabile: il personale specializzato non può essere personale della ditta edile, altrimenti l'ente banditore avrebbe inserito nel modulo d'offerta la pos. 235.200 CPN 113, che prevede esplicitamente la regolazione manuale del traffico da parte dell'imprenditore. Ad ogni modo, se come sostenuto (a torto) dalla committenza il subappalto delle opere di segnaletica era (invece) davvero vietato, la formulazione della pos. 235.100 CPN 113 l'avrebbe palesemente indotta in errore. Rapportata alle altre offerte in gara e al valore complessivo della commessa, l'entità delle opere subappaltate sarebbe del tutto irrisoria. L'estromissione della sua offerta, oltre che lesiva del principio della buona fede, costituirebbe un formalismo eccessivo che non potrebbe essere tutelato.
D. a. All'accoglimento del gravame si è opposto il committente, il quale ha ribadito la legittimità dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente. A mente sua, le regole di gara non lascerebbero dubbi sul fatto che solo le opere descritte alla pos. 226.100 CPN 102 potevano essere legittimamente subappaltate. Questa prescrizione, riportata su tutte le schede relative ai subappaltatori (pag. 13 segg. delle dichiarazioni dell'offerente), sarebbe peraltro preminente rispetto a quella invocata dalla ricorrente, contenuta (solo) nell'elenco prezzi. La pos. 235.100 CPN 113 non farebbe inoltre alcun riferimento a personale esterno alla ditta specializzato, come ritenuto a torto dalla ricorrente, bensì a personale formato già presente al suo interno. Ha infine annotato che quanto accaduto nella gara concernente le opere da capomastro non ha alcuna importanza. Ciò che conta è il contenuto dell'offerta inoltrata per conseguire le opere di demolizione, scavo e sicurezza di scavo oggetto dell'odierno contendere.
b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con i successivi allegati scritti la ricorrente e il committente hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con argomentazioni di cui si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. ll giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio esposte nel seguito non occorre richiamare dal Comune di __________ l'incarto relativo alla procedura di appalto concernente le opere da capomastro inerenti alla costruzione del nuovo autosilo sul mapp. __________ di __________, come postulato dall'insorgente.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 lett. a e c LCPubb, art. 5 lett. a LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2019.222 del 24 ottobre 2019 consid. 3.2; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, Lugano 2008, pag. 34).
3.1. Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è valutato
quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb, gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza, la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente (lett. b). Secondo giurisprudenza costante, gli offerenti possono infatti affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP in vigore fino al 31 dicembre 2019; RtiD I-2016 n. 13; STA 52.2019.595 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2, 52.2017.316 del 14 febbraio 2018 consid. 2.3, 52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1).
3.2. Per l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto
nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2019.209 del 2 ottobre 2019 del 2 ottobre 2019 consid. 2.2, 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 2.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1).
4.2. Nella sua offerta la ricorrente ha dichiarato di subappaltare le opere di segnaletica stradale alla V__________ SA (cfr. dichiarazioni dell'offerente pag. 13 e allegato 3). Ora, come sopra ricordato, le regole di gara stabilivano che il subappalto era ammesso unicamente per le opere specialistiche menzionate alla pos. 226.100 CPN 102 e non già per la segnaletica stradale, il committente non avendolo esplicitamente contemplato negli atti di gara. Ne consegue che i concorrenti non potevano affidare a terzi questi interventi. Inutilmente la ricorrente afferma di aver commissionato le opere in discussione, poiché la pos. 235.100 CPN 113 del modulo d'offerta prevedeva la regolazione manuale del traffico da parte di personale specializzato che, secondo quanto stabilito in modo inequivocabile da questa stessa prescrizione, non può essere personale della ditta edile. Come visto (supra, consid. 4.1 e pos. 226.100 CPN 102), l'ente banditore ha fissato in modo chiaro i diversi lavori che potevano essere subappaltati. Non essendosi nemmeno avvalsa della facoltà di
richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente non può ora pretendere che le prescrizioni vengano interpretate a suo piacimento. La circostanza per cui gli altri concorrenti si siano attenuti alle disposizioni concorsuali (subappaltando a terzi solo le opere esaustivamente enumerate dal committente) rende la sua argomentazione ancor meno plausibile. A differenza della ricorrente, la P__________, la E__________ e la C__________ - rispondendo ad una precisa domanda posta loro dal committente in sede di verifica delle offerte - hanno infatti confermato che avrebbero eseguito le opere di segnaletica stradale con il proprio personale (cfr. richiesta di precisazione del 2 dicembre 2020 del committente e relative risposte del 2/9 dicembre 2020, agli atti). Invano sostiene l'insorgente che la questione della legittimità del subappalto di questa specifica prestazione se la sarebbe posta anche la committenza interpellando persino (!?) le ditte concorrenti. La stazione appaltante si è infatti rivolta loro, facendo uso della facoltà d'indagine riservatale dall'art. 43 RLCPubb/CIAP, per chiarire un aspetto dell'offerta (l'eventuale subappalto delle prestazioni descritte nel CPN 113 Impianto cantiere, alla posizione 230). Non v'era alcuna necessità di interpellare (anche) la ricorrente, visto il chiaro tenore delle indicazioni che essa aveva fornito al riguardo, né di informarla della richiesta effettuata, dato che il citato disposto non lo prevede. Va inoltre evidenziato che la pos. 235.100 CPN 113, a dispetto di quanto afferma la ricorrente, non fa alcun riferimento a personale esterno alla ditta specializzato. Se la volontà dell'ente banditore fosse stata, sin dall'inizio, quella di far eseguire le prestazioni di segnaletica e delimitazioni stradale da personale formato estraneo alla ditta, allora esso non avrebbe dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di gara. Tale intento non può certo essere dedotto dalla semplice formulazione della pos. 235.100 CPN 113, né dal fatto che il CPN 113 modello standard 2014 prevederebbe esplicitamente la regolazione manuale del traffico da parte dell'imprenditore alla pos. 235.200 (cfr. doc. D), come afferma a torto l'insorgente. Parimenti, dalla circostanza che alla pos. 226.300 CPN 102 il committente abbia previsto la possibilità di assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non previsti in essa non si può certo desumere che ciò permette
quindi già di fatto di derogare alla lista di cui al CPN n. 226.100. Per fare ciò, occorre infatti chiedere per iscritto la preventiva approvazione del committente: richiesta che neppure la ricorrente pretende di avere mai inoltrato. Merita tutela la tesi della stazione appaltante secondo cui la pos. 226.100 CPN 102 va ritenuta preminente rispetto a quella invocata dalla ricorrente siccome inserita nelle disposizioni particolari CPN 102 di cui al capitolato d'appalto. Lo si deduce dalla posizione privilegiata in cui questo atto è menzionato alla pos. 219.100 CPN 102 (Ordine di priorità). Del tutto ininfluente è infine il fatto che la differenza tra l'importo delle opere eseguite con personale proprio e con personale specializzato sia di poco conto (fr. 640.-; cfr. doc. I) e che anche l'entità della prestazione subappaltata (fr. 6'080.-) sia del tutto irrisoria per rapporto al valore complessivo della commessa (vedi STA 52.2013.279 del 28 agosto 2013; offerta scarta per una differenza di lunghezza del manico di una scopa dell'ordine di 0.5 cm). Ne segue che, nella misura in cui la ricorrente ha delegato alla V__________ SA le opere di segnaletica stradale, la sua offerta disattende con ogni evidenza il divieto di subappalto sancito dalla legge e ammesso dalle regole concorsuali unicamente per il taglio di alberi, le opere di sostegno della fossa, gli ancoraggi e le pareti chiodate, nonché per i trasporti di materiale.
A giusta ragione la stazione appaltante l'ha dunque esclusa dalla gara. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il committente non doveva affatto tenere in considerazione quanto avvenuto nell'ambito del concorso parallelo concernente le opere da capomastro. Doveva semplicemente verificare che l'offerta presentata nel contesto del concorso per le opere di demolizione, scavo e sicurezza di scavo rispettasse puntualmente le condizioni di gara. Motivo per cui non occorre assumere prove al riguardo.
Estromessa a ragione dalla gara, la ricorrente non è dunque legittimata a contestare l'annullamento del concorso. Il ricorso va dunque respinto nella misura della sua ricevibilità.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al committente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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