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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.144
Data decisione, Autorità: 25.02.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
RE 1
Incarto n. 14.2021.144
Lugano 25 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 152A21S, 153A21S e 210A21S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 9 marzo 2021 e 22 aprile 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 settembre 2021 presentato da RE 1 contro le tre decisioni emesse l’8 settembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con tre precetti esecutivi (n. __________99, __________59 e __________61) tutti emessi il 28 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso dei contributi personali per gli anni 2016, 2014 e 2015, di fr. 78.65 ogni anno oltre agli interessi del 5% dal 20 ottobre 2020 e alle “Tasse diffida e/o interessi di mora” di fr. 7.10 nella prima esecuzione, di fr. 17.10 nella seconda esecuzione e di fr. 10.75 nella terza esecuzione;
che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del 9 marzo 2021 e 22 aprile 2021 la Cassa cantonale ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 10 maggio 2021;
che statuendo con tre decisioni separate dell’8 settembre 2021, il Giudice di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– in ciascuna delle cause;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 29 settembre 2021 chiedendo di “ritirare e annullare tutti i precetti esecutivi AVS”;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel caso in esame tutte e tre le decisioni impugnate sono state notificate a RE 1 il 10 settembre 2021 (raccomandata n. 98.__________);
che il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che presentato solo il 30 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è tardivo e pertanto irricevibile;
che, ad ogni modo, nella misura in cui fa valere di aver cessato l’attività di farmacista nel 2011, di avere ceduto gratuitamente l’arredo della farmacia all’Ufficio dei beni culturali di Bellinzona e di ritenere difficile immaginare il lavoro in una farmacia inesistente, la reclamante non critica a ben vedere le decisioni impugnate, bensì le decisioni con le quali la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha stabilito i contributi personali posti in esecuzione, ciò che RE 1 avrebbe dovuto fare interponendo opposizione alle decisioni della Cassa (del 17 ottobre 2017, 3 marzo 2016 e 18 settembre 2018 prodotte con le istanze) entro trenta giorni dalla loro notifica, come indicato sulle stesse alla voce “5. Mezzi di diritto”;
che sollevate solo in sede di rigetto dell’opposizione, le sue censure erano comunque tardive (cfr. art. 81 LEF);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 89.40 nella causa 152A21S, di fr. 95.75 nella causa 153A21S e di fr. 85.75 nella causa 210A21S non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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