AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.42
Data decisione, Autorità: 26.11.2021, CCR
Titolo: Contratto di lavoro: surrogazione della cassa disoccupazione - licenziamento immediato
Incarto n. 16.2020.42
Lugano 26 novembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2018.10 (contratto di lavoro: surrogazione) promossa nei suoi confronti con petizione del 16 gennaio 2018 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° maggio 2013 RE 1 ha assunto K__________ __________ in qualità di collaboratrice domestica. Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva inizialmente un salario di fr. 1600.– mensili lordi per un tasso di occupazione di 22.5 ore settimanali (pari al 53%). Successive modifiche contrattuali hanno condotto le parti, il 30 giugno 2016, a stipulare un contratto di durata indeterminata con uno stipendio di fr. 3000.– mensili lordi per un impiego a tempo pieno. Il contratto è stato disdetto con effetto immediato il 13 ottobre 2016. La lavoratrice ha contestato la disdetta straordinaria e ne ha chiesto la motivazione. Al che la datrice di lavoro ha precisato come la stessa fosse riconducibile agli stati di ubriachezza della dipendente sul posto di lavoro e in particolare a quello prodottosi la sera del 12 ottobre 2016. Il 17 ottobre 2016 K__________ __________ si è annunciata a CO 1 dalla quale ha ricevuto dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016 indennità di disoccupazione per complessivi fr. 5405.90 netti.
B. Il 29 agosto 2017 CO 1, in virtù della cessione di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI surrogata nel diritto al salario della dipendente nel limite delle indennità giornaliere versatele, si è rivolta al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5405.90 più interessi al 5% “dal termine legale”. All'udienza del 2 ottobre 2017 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.409).
C. Il 16 gennaio 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2018 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Congiunta la causa con quella introdotta il 12 gennaio 2018 da K__________ __________ volta a ottenere dalla convenuta il pagamento di fr. 44 506.45 oltre interessi a titolo di salario e indennità per licenziamento abusivo (OR.2018.10), alle prime arringhe del 12 ottobre 2018 le parti hanno confermato le proprie domande e hanno notificato prove. Terminata l'istruttoria il 19 dicembre 2018, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Il 13 febbraio 2019 l'attrice ha comunicato di rinunciare a presentare un memoriale, mentre nel proprio allegato del 18 febbraio 2019 la convenuta ha riaffermato la sua posizione.
D. Statuendo con decisione del 21 agosto 2020 il Pretore ha accolto la petizione condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 5405.90 più interessi al 5% dal 20 novembre 2016. Non sono state prelevate spese processuali. La convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice fr. 300.– quale “indennità di rappresentanza”.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Invitata a formulare osservazioni, CO 1 è rimasta silente.
F. Nel frattempo, lo stesso 21 agosto 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione promossa da K__________ __________ nel senso che RE 1 è stata condannata versarle fr. 27 989.45 oltre interessi a titolo di salario e fr. 11 111.10 oltre interessi quale indennità per licenziamento abusivo (inc. OR.2018.10). Un appello della convenuta è stato respinto con sentenza del 5 febbraio 2021 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2020.117). Tale sentenza è passata in giudicato.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della motivazione scritta (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 24 agosto 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________ agli atti). Introdotto il 23 settembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha escluso innanzitutto, sulla scorta delle testimonianze di due medici, che K__________ __________ avesse un problema di abuso cronico di bevande alcoliche accertando altresì che non vi fossero risconti in merito a un abuso regolare o estemporaneo di alcolici prima del 12 ottobre 2016. Relativamente all'episodio invocato a sostegno del licenziamento straordinario, il primo giudice ha ritenuto che le testimonianze delle uniche persone presenti in quel frangente (la figlia della datrice di lavoro e il compagno della lavoratrice) si eludevano e ha considerato “inspiegabile”, secondo il comune buon senso e l'esperienza generale della vita, il fatto che la figlia della convenuta non avesse chiamato qualcun altro per assistere anche lei ai fatti. A suo avviso, inoltre, la testimonianza resa da L__________ __________ , vicina della convenuta, la quale aveva dichiarato di aver visto il 10 ottobre 2016 K __________ ubriaca, non bastava per dimostrare che anche il 12 ottobre 2016 la lavoratrice fosse in quello stato e ciò nemmeno in applicazione di “una logica d'indizio indiretto”. Il primo giudice ha così stabilito che il licenziamento immediato della lavoratrice non fosse fondato su un valido motivo e ha quindi riconosciuto il diritto della dipendente al salario per il periodo di disdetta di due mesi, ossia fino al 31 dicembre 2016, calcolato sulla base dell'art. 5 cpv. 1 lett. b del Contratto normale di lavoro per il personale domestico per i lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica. Preso atto che dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016 CO 1 aveva versato alla lavoratrice indennità di disoccupazione per complessivi fr. 5405.90, il Pretore ha così accolto la petizione.
La reclamante ribadisce che il licenziamento immediato notificato il 13 ottobre 2016 a K__________ __________ è sorretto da un grave motivo, giacché la sera precedente sua figlia l'aveva trovata già a letto nonostante fossero solo le ore 20.00 e aveva colto la badante in stato di manifesta ubriachezza. A suo parere, il fatto che quella sera quest'ultima si fosse ubriacata sul posto di lavoro risulta provato dalla dichiarazione scritta e dalla testimonianza di sua figlia, che è “una prova diretta e solida poiché confermata anche dal fratello che seppur non presente al momento dei fatti, ha descritto fedelmente quanto successo, a distanza di anni, senza che le due testimonianze risultassero in alcun modo contraddittorie”. Inoltre, essa soggiunge, tale conclusione è avvalorato sia dall'indizio costituito dalla testimonianza della sua vicina, la quale aveva riferito di avere visto due giorni prima la lavoratrice ubriaca, sia dal fatto che quest'ultima abbia atteso diversi giorni prima di sottoporsi a un “alcoltest”.
Se non che, così argomentando, RE 1 si limita a contrapporre la propria personale valutazione delle prove a quella operata dal giudice senza pretendere né tantomeno dimostrare che questa sia arbitraria, ovvero manifestamente errata. Detto altrimenti, la reclamante argomenta liberamente come se si trovasse davanti a un'autorità d'appello, che rivede liberamente i fatti, dimenticando che in sede di reclamo occorre invocare il manifesto errore nell'apprezzamento delle prove (e quindi nell'accertamento dei fatti) e dimostrare che la sentenza impugnata ignori il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ometta senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammetta o neghi un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. In concreto, la valutazione delle prove e la conclusione cui è giunto il primo giudice è il risultato di un ragionamento strutturato, di cui non può essere dimostrata l'insostenibilità attraverso affermazioni che esprimono soltanto punti di vista. In definitiva, la reclamante non adduce nessun elemento tale da far apparire manifestamente insostenibili la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti effettuati dal Pretore. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
Premesso che la vertenza in esame concerne unicamente la richiesta di CO 1 di obbligare la convenuta a rifonderle fr. 5405.90 netti più interessi corrispondenti alle indennità di disoccupazione versate a K__________ __________ dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016, a ben vedere la reclamante non spende una parola per contestare la motivazione del Pretore secondo cui alla fattispecie si applica l'art. 337c cpv. 1 CO, per il quale il lavoratore licenziato immediatamente senza una grave causa ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto, né l'accertamento pretorile secondo cui il periodo di disdetta della lavoratrice era di due mesi e scadeva pertanto il 31 dicembre 2016. Né la reclamante mette in discussione il fatto che CO 1 ha anticipato alla lavoratrice prestazioni di disoccupazione dal 17 ottobre al 31 dicembre 2016 e che l'attrice era quindi surrogata in virtù dell'art. 29 LADI nel credito della medesima fino a concorrenza dell'importo versatole di fr. 5405.90 netti (fr. 6011.50 lordi, cfr. doc. F). In circostanze del genere, quand'anche si ammettesse che da giugno 2016 alla lavoratrice sarebbe spettato un salario di fr. 3376.10 lordi (cfr. tabella a pag. 15 del reclamo) e che durante il rapporto lavorativo essa aveva percepito parte del salario in natura, la reclamante misconosce che le indennità di disoccupazione corrisposte alla lavoratrice corrispondevano a un'indennità media di fr. 2371.80 mensili lordi (80% del guadagno assicurato di fr. 2965.–, cfr. doc. E), importo finanche inferiore al salario che per la reclamante sarebbe spettato alla lavoratrice. Quanto al vitto, nemmeno l'interessata pretende che esso vada considerato nel salario maturato dopo il licenziamento immediato sino alla scadenza del termine di disdetta in virtù dell'art. 337c cpv. 1 CO. Ne segue, in definitiva, che il reclamo vede la sua sorte segnata.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità, CO 1 avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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