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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.68
Data decisione, Autorità: 15.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00068
Lugano 15 maggio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente, Epiney-Colombo e Pellegrini, in sostituzione dei giudici Cocchi e Rusca, assenti
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.2001.202 della Pretura del Distretto di Bellinzona- promossa con petizione 19 novembre 2001 da
c/o __________
Contro
rappr. dall'avv. __________ rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna dei convenuti in solido a pagare all'attore la somma di fr. 13'485.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione a due precetti esecutivi fatti notificare agli stessi convenuti;
ed ora sull'istanza di ricusa, presentata l'11 marzo 2002 dall'attore nei confronti del Pretore di Bellinzona, cui questi ha preso posizione, respingendo integralmente gli addebiti ivi formulati;
preso atto della risposta di __________ (in seguito __________) che si rimette al giudizio di questa Camera, mentre lo __________ è rimasto silente;
data la competenza di questa Camera in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che, nell'ambito della causa civile avviata da __________, l'11 febbraio 2002 la convenuta __________ ha presentato un'istanza di cauzione processuale, fondata sullo stato d'indigenza dell'attore, accertato in altra precedente procedura avviata dallo stesso __________ nei confronti della banca, domanda processuale accompagnata dalla richiesta di sospensione del processo fino alla scadenza del termine per prestare la cauzione;
che qualche giorno prima, con scritto 6 febbraio 2002 (anticipato via fax, ma ricevuto dalla Pretura l'11 febbraio), l'attore aveva chiesto che ai convenuti fosse assegnato il termine di grazia (art. 169 cpv. 1 CPC) per presentare la risposta di causa;
che con ordinanza 14 febbraio 2002 il giudice ha deciso la sospensione dei termini per lo scambio degli allegati, citando contestualmente le parti per il successivo 10 aprile al fine di discutere l'istanza di cauzione, in particolare imponendo l'art. 153 cpv. 3 CPC che l'attore fosse sentito;
che il 20 febbraio (via fax) l'attore ha postulato la modifica di questa ordinanza, in particolare per quanto riguarda la sospensione del processo, rimproverando al Pretore un'errata applicazione dell'art. 107 CPC;
che alla stessa questi ha risposto con scritto 27 febbraio 2002, comunicando all'attore di mantenere la propria ordinanza, ossia la sospensione della procedura e la convocazione delle parti, ordinanza peraltro oggetto di ricorso di diritto pubblico 18 marzo 2002, presentato al Tribunale federale dallo stesso __________;
che a motivo dell'istanza di ricusa in esame l'attore rimprovera al giudice prevenzione e parzialità nei suoi confronti per aver sospeso il processo, invece di assegnare alle controparti il termine di grazia per la presentazione dei rispettivi allegati di risposta, ciò che costituirebbe incapacità soggettiva a condurre la causa. Considera comunque che la domanda di cauzione presentata da __________ non può essere motivo per sospendere la procedura e censura l'atteggiamento negativo del Pretore a fronte della domanda di modifica dell'ordinanza di sospensione;
che l'art. 27 CPC prevede la possibilità delle parti di ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, quando vi è grave inimicizia tra lo stesso giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente se esistono altre gravi ragioni (lett. b);
che scopo dell'istituto della ricusa è quello di garantire l'imparzialità del giudice, in particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale, rispettivamente quando v'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13);
che, ciò nonostante, alla ricusa dev'essere fatto ricorso con riserbo, così da garantire -e non da sovvertire- l'ordinamento giurisdizionale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 7 in fine);
che i motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo, tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare l'atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11 e 12);
che, per quanto attiene a pretesa attività irregolare del giudice, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che semplici errori commessi dal giudice (di per sé impugnabili o comunque emendabili per mezzo dei rimedi previsti dal diritto processuale) non bastano a suffragare un'accusa di parzialità, mentre il sospetto di prevenzione può semmai sorgere sulla base di errori particolarmente gravi e reiterati, costitutivi di violazioni dei doveri del magistrato, non incombendo al giudice della ricusa di vagliare la condotta processuale come se si trattasse di un appello (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 28 e rif. cit., in particolare RDAT 1998-I, N. 20);
che in concreto, prima ancora di considerare (a titolo abbondanziale) la validità della contestata sospensione del processo, dev'essere osservato che la decisione del Pretore non può oggettivamente indiziare alcunché nel senso indicato dall'istante, dal momento che questi non ne soffre nessun pregiudizio nella causa;
che infatti i suoi diritti nel processo non sono lesi dalla decisa sospensione, sia perché la stessa è esplicitamente limitata nel tempo, ossia fino a decisione sull'istanza di prestazione di cauzione giudiziaria, sia perché, trascorso quel termine, le parti si ritrovano nella stessa situazione in cui si trovavano al momento della sospensione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 107 CPC, m. 11), sia perché, fosse anche intervenuta dopo l'assegnazione del termine di grazia per la risposta, la decorrenza del medesimo sarebbe stata comunque interrotta fino all'accennata decisione sulla cauzione;
che quindi l'affermata scorrettezza processuale nemmeno sarebbe in sé tale da sostanziare in modo concreto un atteggiamento interiore del giudice ricusato, tale da indurre a concludere che non possa occuparsi della lite senza pregiudizio già perché non pregiudica né favorisce gli interesse di nessuna delle parti;
che, d'altra parte, la prestazione di garanzie a norma dell'art. 153 CPC è un presupposto processuale (art. 97 n. 6 CPC) in merito al quale né l'art. 29 cpv. 3 Cost., né l'art. 6 § 1 CEDU assicurano a una parte indigente (come in concreto sostiene una controparte dell'attore) la facoltà incondizionata di adire i tribunali a titolo gratuito (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 153 CPC, m. 2 e 11);
che quindi, trattandosi di una decisione preliminare concernente l'accesso alla giustizia, non può essere rimproverato al Pretore di averne voluto esaminare i termini prima della continuazione del processo di merito: anzi la legge gli offre esplicitamente la facoltà di accertare anzitutto i presupposti processuali (art. 99 cpv. 1 CPC) e ciò in ogni stadio della causa (art. 97 CPC), ossia anche prima dello scambio completo degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 99 CPC, N. 377);
che d'altra parte il testo dell'istanza in esame appare fitto di accuse non solo nei confronti del Pretore di Bellinzona, ma del sistema giudiziario cantonale in genere (che avrebbe permesso all'istante di assistere a un caleidoscopio di nefandezze), così che non si può escludere da parte sua un sentimento di generico timore di parzialità che tuttavia non basta per suffragare la tesi di incapacità soggettiva del giudice ricusato (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11 e numerosi rif. cit. e m. 42);
che all'istante, soccombente in questa procedura incidentale, devono essere caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 148 CPC), mentre alla controparte __________ non vengono attribuite ripetibili, tenuto conto delle concise osservazioni proposte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 27 e segg. CPC e la LTG,
pronuncia:
L'istanza di ricusa 11 marzo 2002 di __________ nei confronti del Pretore del distretto di Bellinzona, avv. __________, è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, sono poste a carico dell'istante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione della Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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