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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.113
Data decisione, Autorità: 22.02.2022, ICCA
Titolo: Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
Incarto n. 11.2021.113
Lugano, 22 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2020.165 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 dicembre 2020 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 19 agosto 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto l'11 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare dell'11 agosto 2021, emanato nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 14 dicembre 2020 da AP 1 (1967), il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto un'istanza cautelare con cui l'attore chiedeva di sopprimere il contributo alimentare (fr. 5000.– mensili) da lui dovuto alla moglie AO 1 (1967) come misura a protezione dell'unione coniugale. Il giudizio sulle spese è stato rinviato alla sentenza di merito.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 agosto 2021 per ottene-re la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accogliere la sua istanza cautelare e sopprimere il contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 15 febbraio 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere stipulato con la moglie una convenzione sugli effetti del divorzio in cui ha liquidato la questione del contributo alimentare mediante un versamento unico in capitale. In tale accordo egli si è impegnato a ritirare l'appello del 19 agosto 2021, assumendo le relative spese e compensando le ripetibili. La convenzione è stata omologata dal Pretore, che con sentenza del 14 febbraio 2022 ha pronunciato il divorzio. Ciò posto, AP 1 chiede di stralciare il rimedio giuridico dal ruolo.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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