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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.18
Data decisione, Autorità: 21.02.2022, CEF
Titolo: Comunicazione della domanda di realizzazione del pegno immobiliare. Contestazione degli interessi calcolati dall’ufficio d’esecuzione nella fattura allegata alla comunicazione
Incarto n. 15.2022.18
Lugano 21 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 febbraio 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la fattura acclusa alla comunicazione della domanda di realizzazione del pegno emessa il 3 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________84 promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, )
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________84 in via di realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla PI 1 contro RI 1, il 3 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha comunicato alle parti la domanda di realizzazione presentata dall’escutente, allegando alla comunicazione una fattura di complessivi fr. 143'254.– intestata all’escusso, dalla quale si evince che gli interessi maturati sulla pretesa posta in esecuzione ammontano a fr. 65'079.30;
che con il ricorso in esame RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare la fattura;
ch’egli contesta di essere debitore dell’escutente, facendo valere che nei confronti suoi e della moglie non sussiste alcuna decisione di condanna, in quella emessa l’11 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, avendo condannato l’impresa generale __________, non i coniugi, a pagare la mercede per le opere di capomastro e quelle in cemento armato ora posta in esecuzione dalla ditta di costruzione subappaltatrice;
che il ricorrente si duole inoltre di un errato calcolo degli interessi nella fattura allegata alla comunicazione della domanda di realizzazione, l’UE avendo a suo dire computato gli interessi di mora su una durata di oltre 15 anni, mentre l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC limita la garanzia del pegno manuale al massimo agli interessi di tre anni scaduti al momento della presentazione della domanda di realizzazione;
che invero, a differenza della comunicazione della domanda di realizzazione (sentenze della CEF 15.2009.5 del 5 febbraio 2009 consid. 1.2/a e 15.2003.127 del 5 settembre 2003 pag. 3), la fattura contestata sia un provvedimento impugnabile giusta l’art. 17 LEF – ovvero un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo d’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico e che permette la prosecuzione dell’esecuzione con effetti verso l’esterno (DTF 116 III 93 consid. 1) – appare dubbio, perché il suo mancato pagamento non comporta per l’escusso effetti diversi da quello, già esistente prima della sua emissione, della continuazione della procedura di realizzazione;
che la fattura, non prevista peraltro né dall’art. 155 cpv. 2 LEF né dal modulo ufficiale di comunicazione della domanda di realizzazione (mod. n. 28), serve solo a permettere all’escusso di fermare la realizzazione estinguendo il credito posto in esecuzione per tempo (art. 12 cpv. 2 LEF a contrario);
che ad ogni modo le contestazioni inerenti al credito posto in esecuzione, per quanto attiene sia alla sua pretesa inesistenza sia all’estensione del pegno giusta l’art. 818 CC, sono inammissibili in questa sede;
che in effetti la via del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF) – non consente al debitore di sollevare questioni di merito, attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.39 del 3 agosto 2021, pag. 3 e i rinvii);
che le censure formulate dal ricorrente andavano sollevate – e del resto in parte almeno lo sono state – in sede di rigetto dell’opposizione;
che con il passaggio in giudicato della sentenza emessa da questa Camera il 16 luglio 2021 (inc. 14.2020.152/153) il credito posto in esecuzione è da considerare definitivo sul piano esecutivo;
ch’esso non può quindi essere contestato con un ricorso giusta l’art. 17 LEF;
che il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile;
che d’altronde – e per abbondanza – l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC si riferisce agli interessi ipotecari pattuiti dalle parti per le ipoteche di capitale e le cartelle ipotecarie;
che la norma non si applica alle ipoteche legali, il cui fondamento non è la convenzione delle parti bensì la legge;
che giusta l’art. 818 al. 1 n. 2 CC le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori garantiscono gli interessi di mora maturati sul credito dell’artigiano o dell’imprenditore senza limite di tempo (art. 104 CO), se non quello della prescrizione (DTF 121 III 447 consid. 5/a; 142 III 741 consid. 4.4.2; Dubois in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 818 CC; Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 8 ad art. 818 CC);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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