AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.109
Data decisione, Autorità: 17.02.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Indennizzo per restituzione tardiva. Responsabilità per il pagamento dell’IVA dovuta per la restituzione dei beni locati alla sede della locatrice in Italia
Incarto n. 14.2021.109
Lugano 17 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2021.29 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 17 febbraio 2021 dalla
RI 1 IT-__________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 16 agosto 2021 presentato dalla RI 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 gennaio 2020, mediante Contratto di locazione n° 015N (in seguito: “contratto”) la RI 1, quale locatrice, ha concesso allCO 1, quale conduttrice, l’uso di quattro generatori d’aria calda dal 20 gennaio al 20 febbraio 2020, con l’obbligo di restituirli il 21 febbraio. Il canone di locazione è stato fissato in € 4'000.– oltre all’IVA. Il 24 febbraio 2020 le parti hanno sottoscritto una “1a proroga completa contratto di locazione n° 080N (in seguito: “accordo di proroga”), con cui è stato concesso alla conduttrice l’uso dei generatori dal 21 febbraio al 4 marzo 2020, con l’obbligo di restituirli il 5 marzo 2020. L’accordo di proroga si riferisce esplicitamente al contratto (“Riferimento Contratto n°015N del 13/01/2020”), di cui riproduce l’intero contenuto (fatte salve le date di noleggio e l’intestazione), ma non menziona alcun prezzo di locazione.
Al contratto e all’accordo di proroga sono state allegate le stesse condizioni generali (in seguito: CG), la cui clausola n. 13, in particolare, recita: “Al termine del contratto di locazione la Conduttrice – senza necessità di formale disdetta da parte della Locatrice – dovrà restituire a sua cura e spese i beni locati […] presso il luogo indicato nella tabella a pag. 1 del presente contratto (v. voce “RESA”) entro e non oltre il giorno successivo H. 18.00= dalla naturale scadenza pattuita. […] In caso di ritardata restituzione dei predetti beni, la Conduttrice sarà tenuta a versare alla Locatrice il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna o al prelievo diretto da parte della Locatrice, salvo comunque il diritto della Locatrice al risarcimento dell’eventuale maggior danno da ciò derivante ed alla rifusione delle spese necessarie per il recupero diretto come sopra indicato […]”.
B. Per velocizzare l’importazione dei generatori, il 28 gennaio 2020 le parti hanno convenuto proforma un contratto di compravendita dei medesimi per € 40'000.–. La ditta incaricata delle pratiche doganali, la PI 1, ha però avvertito l’istante, con e-mail del 29 gennaio, che avrebbe dovuto pagare l’IVA all’importazione quando la merce sarebbe rientrata in Italia. In seguito allo scoppio della pandemia in Lombardia nel febbraio del 2020 le parti hanno convenuto la proroga del noleggio fino al 5 marzo 2020 senza costo supplementare. Secondo gli accordi la restituzione dei generatori sarebbe dovuta avvenire sulla base del contratto fittizio di compravendita con l’indicazione “merce non conforme”. Il 6 marzo 2020, la conduttrice ha chiesto alla locatrice di trasmetterle un contratto in vista del pagamento dell’IVA italiana e il 10 marzo 2020 le ha spedito la fattura necessaria al pagamento di quell’imposta, dichiarandosi pronta alla riconsegna e attribuendole la responsabilità per eventuali ritardi. Lo stesso giorno la locatrice ha chiesto l’invio di una nuova fattura con la menzione del suo codice fiscale. Con e-mail del 13 marzo 2020, la conduttrice ha sollecitato il pagamento dell’IVA italiana e lo stesso giorno la locatrice ha risposto di attendere il pagamento del costo della proroga del noleggio, di € 1'000.–, prima di provvedere alla liquidazione dell’IVA; sempre il 13 marzo la conduttrice le ha comunicato che il pagamento degli € 1'000.– era stato effettuato tre giorni prima. Il 17 marzo, la locatrice ha scritto di non aver ancora ricevuto gli € 1'000.– e per quanto attiene all’IVA ha proposto di rendersi di-sponibile a corrisponderne la metà (pari a € 4'500.–) anche se l’artificio della compravendita era stato adottato per venire incontro alle necessità della cliente. Ha chiesto un riscontro entro il 20 marzo 2020. Il 28 maggio la locatrice ha preteso il pagamento di € 36'000.– a saldo della “cessione dei macchinari” e il 19 novembre 2020 ha messo in mora la conduttrice per la restituzione dei generatori d’aria calda entro il 4 dicembre, assumendosene quest’ultima ogni onere e rischio, e per il pagamento di € 36'000.– oltre a interessi di mora di € 825.85 quale indennità per la mancata restituzione dei generatori dal 4 marzo al 4 dicembre 2020.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, la RI 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 38'941.05 oltre agli interessi del 5% dal 4 aprile 2020, indicando quale causa del credito il “contratto di locazione N. 015N del 13 gennaio 2020 e [...] mancata restituzione dei macchinari”.
D. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 febbraio 2021 la RI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2021. Con replica e duplica spontanee rispettivamente del 14 maggio e del 14 giugno 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.
E. Statuendo con decisione del 3 agosto 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata la RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 agosto 2021 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2021, l’ER Noleggio Sagl ha concluso per la reiezione del reclamo, pro-testando anch’essa spese e, per almeno fr. 2'000.–, ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RI 1 il 5 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 15 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati, ovvero arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1).
1.3 La RI 1 censura l’accertamento a suo dire manifestamente inesatto dei fatti (reclamo, n. 21, pag. 6), senza però indicare quali essi siano. Non motivata, la doglianza è irricevibile. Vero è, tuttavia, che il primo giudice ha tralasciato l’accertamento di buona parte dei fatti allegati dalle parti in ragione dell’impostazione giuridica da lui adottata, che come si vedrà (sotto consid. 4) è errata. In occasione dell’esame delle eccezioni sollevate dall’escussa in prima sede – non valutate dal Pretore – la Camera deve accertare i fatti rilevanti senza limiti di cognizione, come avrebbe fatto il Pretore se la causa gli fosse stata retrocessa per nuovo giudizio.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili ecce-zioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato dapprima che l’escussa non ha contravvenuto agli obblighi derivanti dal contratto iniziale, siccome ha pagato il canone di € 4'000.– pattuito e l’obbligo di restituire i riscaldatori il 21 febbraio 2020 è stato superato dalla proroga convenuta fino al 4 marzo 2020. Secondo il primo giudice, dal contratto iniziale la RI 1 non può dunque far discendere alcuna pretesa, mentre per quanto attiene all’accordo di proroga egli ha lasciato in sospeso la questione di sapere se esso, pur non espressamente indicato nel precetto esecutivo, potesse essere preso in considerazione per il rigetto, perché ha ritenuto di poter respingere l’istanza per altri motivi. Infatti, pur ammettendo implicitamente che i riscaldatori non sono stati riconsegnati entro il termine prorogato, il Pretore ha considerato che l’accordo di proroga non vale come riconoscimento di debito per l’indennizzo preteso dall’escutente, in quanto non indica l’importo del canone di locazione e non permette perciò di determinare la somma posta in esecuzione.
A una diversa conclusione non si poteva giungere neppure sulla scorta del titolo dell’accordo di proroga (“1a proroga completa contratto di locazione n° 080N”) né del sottotitolo (“riferimento contratto n° 015N del 13/01/2020”). A mente del Pretore, “stante il carattere completo del nuovo testo” tali titoli non consentivano di applicare all’accordo di proroga il canone previsto dal contratto senza uno sforzo interpretativo che andasse oltre a quello possibile in sede di rigetto. In definitiva, constatata l’assenza di un titolo di rigetto, il Pretore ha respinto l’istanza, esimendosi così dall’esaminare le altre allegazioni delle parti.
4.1 Nella fattispecie, la RI 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la somma posta in esecuzione, pari al nolo di € 4'000.– mensili dovuto per il periodo dal 5 marzo al 5 dicembre 2020, pari a complessivi € 36'000.–, ovvero fr. 38'941.05 al tasso di cambio alla data dell’inoltro della domanda d’esecuzione (istanza, n. 30), fondandosi sul contratto di locazione del 13 gennaio 2020, o meglio sulla cifra 13 delle condizioni generali accluse, secondo cui in caso di ritardata restituzione dei beni locati la conduttrice era tenuta a versare alla locatrice il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna o al prelievo diretto da parte della locatrice (doc. C e istanza ad n. 28 e 31). Ha fatto valere che la convenuta non aveva restituito i riscaldatori nemmeno entro la scadenza proroga del 5 marzo 2020.
4.2 Il contratto iniziale costituisce all’evidenza un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione, non essendo contestato che la convenuta non ha (tuttora) restituito i riscaldatori. Il Pretore ha invero considerato che l’accordo di proroga si era “sostituito” al contratto iniziale, ma – come da lui del resto osservato – l’istante non ha invocato tale accordo quale titolo di rigetto. Non spettava al primo giudice rilevare d’ufficio la modifica del contratto iniziale, la quale era semmai un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo fatto valere dall’istante (giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF), che incombeva all’escussa sollevare e rendere verosimile (sotto consid. 5), per tacere del fatto che in prima sede la convenuta non ha sostenuto che l’accordo di proroga aveva rimpiazzato il contratto iniziale, ma solo che l’aveva prorogato a titolo gratuito fino al 5 marzo 2020 (v. sotto consid. 5.1 e osservazioni all’istanza).
4.3 Nelle osservazioni al reclamo, l’CO 1 ribadisce che il mancato pagamento dell’IVA italiana per la reimportazione dei generatori in Italia costituirebbe un inadempimento contrattuale da parte della reclamante e sostiene, per la prima volta, che siffatto obbligo di pagamento s’inserisce in un rapporto di scambio reciproco giusta l’art. 82 CO, di modo che, secondo la giurisprudenza in materia di contratti bilaterali (DTF 145 III 20 segg.; sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 segg. n. 42c), il contratto di locazione non sarebbe un titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, non avendo l’istante dimostrato di aver eseguito le proprie prestazioni.
Orbene, l’allegazione della reciprocità è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). A fronte della contestazione dell’istante in merito alla propria responsabilità quanto al pagamento dell’IVA, sarebbe del resto spettato alla convenuta rendere verosimile che le prestazioni delle parti si trovano in un rapporto di reciprocità (citata 14.2017.73 consid. 5.6/b) e quindi che a monte il preteso obbligo dell’istante esiste ed è esigibile. Solo una volta accertato tale obbligo potrebbe entrare in considerazione l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO, la cui applicabilità è del resto discutibile nel caso concreto, poiché al contratto di locazione pare applicabile il diritto italiano (art. 117 cpv. 3 lett. b LDIP, con la precisazione per cui in assenza di una regolamentazione internazionale il giudice svizzero applica il proprio diritto dei conflitti di legge: art. 1 cpv. 1 lett. b LDIP). La questione si confonde quindi con quella di sapere se l’escussa poteva validamente rifiutare la restituzione finché l’istante non avesse anticipato l’IVA italiana. Trattandosi di un’eccezione a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, l’escussa la doveva rendere verosimile (Weber in: Berner Kommentar, vol. VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 133 ad art. 82 CO; Schraner in: Zürcher Kommentar, vol. V/1/e, 3a ed. 1991, n. 100 ad art. 82 CO; sotto consid. 5).
4.4 La decisione impugnata è pertanto giuridicamente errata laddove nega l’esistenza di un titolo di rigetto. Andrebbe annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio (anche) sulle eccezioni sollevate dall’escussa (e ribadite nelle osservazioni al reclamo), ma siccome la causa è matura per il giudizio e la reclamante postula (solo) la riforma della sentenza impugnata, motivi di economia processuale richiedono che la Camera statuisca essa stessa anche su tali eccezioni (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.1 Nel caso in esame, la convenuta ha eccepito in prima sede di non aver ancora restituito i generatori di aria calda perché l’istante non aveva adempiuto al proprio obbligo di pagare l’IVA italiana per la loro reimportazione in Italia, secondo quanto stabilito con l’e-mail 29 gennaio della PI 1. Ha precisato di aver pagato il saldo del prezzo di locazione iniziale, di € 1'000.–, che copriva anche il periodo successivo fino alla scadenza prorogata del 5 marzo 2020.
5.2 Le parti convengono effettivamente che in seguito al dichiararsi della pandemia il contratto di locazione è stato prorogato gratuita-mente fino al 5 marzo 2020 (osservazioni ad n. 8/9 e replica ad n. 23). Del resto, l’istante chiede un indennizzo solo per il periodo successivo fino al 5 dicembre 2020. La censura della convenuta relativa alla tardiva consegna dei generatori, il 29 gennaio anziché il 20, è quindi senza oggetto. Non ne trae d’altronde alcuna conseguenza.
5.3 Dall’e-mail del 29 gennaio 2020, con cui la PI 1 informa l’istante che al rientro della merce in Italia “dovrete pagare l’iva all’importazione” (doc. 5 a tergo), non si può reputare verosimile che l’obbligo di assolvere tale onere fosse a carico della re-clamante. A parte il fatto che l’uso della seconda persona plurale (“dovrete”) potrebbe anche riferirsi a entrambe le parti contrattuali, la PI 1 non era parte del contratto di locazione, al quale del resto non si riferisce a sostegno della sua informazione. Appare invece più attendibile la tesi della reclamante, secondo cui l’obbligo di pagare l’IVA italiana gravava contrattualmente sulla convenuta in base al punto n. 13 delle condizioni generali del contratto di locazione (e dell’accordo di proroga), in virtù del quale i beni locati le andavano restituiti dalla conduttrice “a sua cura e spese” […] presso il luogo indicato nella tabella a pag. 1” del presente contratto, ovvero “franco nostro magazzino” in via __________ a __________ (BS) (doc. C e D, pag. 1 alla voce “Resa”).
5.4 Tuttavia, nelle osservazioni all’istanza (ad n. 38/39) la convenuta ha rilevato a ragione che l’istante aveva ammesso di dover pagare l’IVA italiana alla riconsegna nell’e-mail del 13 marzo 2020, in cui il suo legale aveva invitato la convenuta a pagare immantinente il saldo del prezzo di locazione, di € 1'000.–, “di modo da consentire a RI 1 di poter provvedere alla liquidazione dell’IVA a favore dell’Agenzia delle Dogane” (doc. 8 a tergo in alto e osservazioni ad n. 10 pag. 7; v. anche osservazioni al reclamo, ad 38/39). Nella sua replica spontanea l’istante non si è determinato al riguardo (v. in particolare il n. 29) né ha contestato l’avvenuto pagamento del saldo di € 1'000.– (del resto non fa più valere alcuna pretesa per il periodo antecedente il 5 marzo 2020). Ne segue che, a prima vista, l’istante avrebbe dovuto saldare l’IVA italiana come promesso. Ed è innegabile che ciò era una delle condizioni perché la merce potesse essere reimportata in Italia e consegnata all’istante.
Si potrebbe certo discutere se l’inadempimento dell’istante sia sufficiente a giustificare la mancata restituzione dei beni locati, non trattandosi di un ostacolo insormontabile (la conduttrice avrebbe potuto pagare l’IVA e farsela rimborsare dalla locatrice). La questione andrà però semmai analizzata approfonditamente e risolta nella causa di merito che dovesse promuovere l’istante (v. sopra consid. 2). A un esame sommario di semplice verosimiglianza, pare comunque dubbio che l’istante possa esigere il pagamento di un’indennità per una pretesa violazione contrattuale di cui sembra (perlomeno in parte) responsabile. Contrariamente a quanto allegato dalla reclamante (ad n. 39, terzo paragrafo), l’CO 1 non doveva infatti provare di non dover alcun indennizzo, bensì solo renderlo verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF; Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82). Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata merita conferma.
Del resto, il Pretore non ha motivato la sua decisione di fissare la tassa sopra il massimo di legge – come sarebbe stato il suo obbligo (cfr. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 104 CPC e i riferimenti) – la quale pare piuttosto il frutto di un’inavvertenza. Tenuto conto della relativa complessità della causa e del dispendio di tempo importante che comporta già solo la lettura dei numerosi e corposi allegati delle parti, un’indennità di fr. 400.– appare adeguata.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'941.05, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell’istante. Essa rifonderà alla convenuta fr. 500.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all’CO 1 fr. 1'800.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________ __________, __________; – avv. PA 2, __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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