AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.35
Data decisione, Autorità: 18.02.2022, ICCA
Titolo: Motivazione di un appello
Incarto n. 11.2022.35
Lugano 18 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2021.99 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 20 marzo 2021 da
AO 1 (rappresentata dalla curatrice V__________ e patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (VA) e B__________ ,
giudicando sull'appello del 26 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° ottobre 2004 AP 1 (1965), cittadina brasiliana, ha dato alla luce una figlia, AO 1, che è stata riconosciuta il 2 maggio 2008 da __________ B__________ (1957). Con decisione del 9 ottobre 2020 l'Autorità regionale di protezione 6 ha privato i genitori dell'autorità parentale sulla figlia, istituendo in favore della minore una tutela sulla base dell'art. 327a CC e designando quale tutrice __________ V__________.
B. Ottenuta il 17 marzo 2021 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 20 marzo 2021 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere da AP 1 e da __________ B__________ un contributo di mantenimento di fr. 1586.45 mensili. I convenuti si sono disinteressati completamente del procedimento, non presentando osservazioni alla petizione, non comparendo alle prime arringhe del 24 giugno 2021 né a quelle finali del 28 settembre 2021.
C. Statuendo con sentenza del 17 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha fissato un contributo alimentare in favore dell'attrice dal 1° febbraio 2021 di fr. 300.– mensili (fr. 175.– mensili qualora alla medesima fosse riconosciuto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico della madre e uno di fr. 800.– mensili (fr. 675.– mensili qualora alla medesima fosse riconosciuto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico del padre. Non sono state riscosse spese processuali né assegnate ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Il 10 febbraio 2022 la Pretura ha ricevuto un appello datato 26 gennaio 2022 in cui AP 1 lamenta di non percepire nessuna entrata e di non disporre di alcun patrimonio. Il Pretore aggiunto ha fatto seguire lo scritto a questa Camera. Il Tribunale d'appello non ha chiesto osservazioni al memoriale.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori o Pretori aggiunti con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1586.45 mensili fino alla maggiore età). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP 1 al più presto il 18 gennaio 2022. Datato 26 gennaio ma impostato il 9 febbraio 2022, l'appello in esame è perciò ricevibile.
Un appello deve rispettare determinate esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Dall'appello deve pertanto risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Qualora siano in discussione richieste che hanno per oggetto una somma di denaro, come in materia di contributi alimentari, per principio tali richieste vanno cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 3a con riferimenti). Se ciò non è il caso, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.5 del 26 gennaio 2021 consid. 2).
Nella fattispecie l'appello di AP 1 non contiene alcuna richiesta di giudizio, l'appellante limitandosi a dolersi di non percepire nessuna entrata e di non disporre di alcun patrimonio. Si volesse arguire che essa intende ottenere l'annullamento del contributo alimentare a suo carico, il problema è che le sue argomentazioni sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti, nonostante l'avvertenza sulle conseguenze di un mancato intervento in causa, essa non si è valsa della possibilità di prendere posizione sulla petizione e non ha presenziato al dibattimento precludendosi di conseguenza ulteriori contestazioni. Fatti nuovi in appello sono ammissibili solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, l'interessata non pretende che gli fosse impossibile far valere gli argomenti invocati attualmente nell'appello. Ne discende che, disinteressatosi del processo di primo grado, essa non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore aggiunto. Manifestamente inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG).
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvista di cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF il valore litigioso non raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove si pensi all'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione a:
– ,
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster