AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.57
Data decisione, Autorità: 22.11.2021, CDT
Titolo: Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, locazione di un appartamento in una città in cui la società non ha né sede né succursale
Incarti n. 80.2021.57 80.2021.58
Lugano 22 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 marzo 2021 contro la decisione del 4 febbraio 2021 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
A. La RI 1 è una società di diritto svizzero, iscritta dall’08.05.2017 (con prima chiusura contabile il 31.12.2018) nel registro di commercio del Canton __________, attiva nella consulenza di servizi quali il Projektmanagement, Management ad interim e gestione progetti strategici. La sua sede si trova nello stabile __________ nel comune di __________. Il signor __________, domiciliato a __________ (TI), viene indicato quale dipendente ed azionista unico della RI 1, oltre ad esserne anche membro del consiglio di amministrazione.
B. a.
Il 04.11 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) ha notificato alla RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento fiscale, rivendicando l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della società, “in virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a partire dall’anno fiscale 2017, sulla base degli art. 60 e 63 LT”. Secondo l’UTPG, in seguito ai suoi accertamenti, la sede statutaria della società risultava puramente formale (recapito bucalettere), mentre l’amministrazione effettiva ed il centro decisionale degli affari si situava nel Cantone Ticino.
Con reclamo del 01.12.2019, la RI 1 contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento, dichiarando che l’intento della società era quello di operare solo nei paesi di lingua tedesca. La sede sarebbe stata definita strategicamente tra la Svizzera tedesca (dove risiede la clientela) ed il Ticino, in modo tale da facilitare la gestione amministrativa. Secondo la reclamante, l’azionista risiedeva nel Canton Ticino nei weekend ed in Svizzera tedesca durante la settimana; l’ufficio di __________ veniva utilizzato solo mezza giornata per occuparsi di questioni amministrative e contabili. Contestava tuttavia che a __________ si trovasse solo un “indirizzo bucalettere”, e dichiarava che una gestione di tutte le procedure ufficiali nel Canton Ticino avrebbe comportato “un onere aggiuntivo tale da mettere in discussione l’intero proseguimento dell’azienda”. Secondo la reclamante, inoltre, se avesse operato come azienda ticinese, vi sarebbe stata la possibilità che i suoi clienti in Svizzera interna non richiedessero più i suoi servizi.
b.
Con decisione del 09.01.2020, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, rilevando come lo stesso canone locatizio pagato della RI 1 a __________ - troppo basso rispetto agli usuali affitti degli uffici nel Canton __________ - facesse pensare ad una “domiciliazione societaria”, ipotesi rafforzata dalla circostanza che allo stesso indirizzo avevano sede oltre 60 società.
L’autorità di tassazione respingeva l’affermazione della contribuente secondo la quale la società potesse ritenere strategica una sede “in un cantone dove non vi è alcuna infrastruttura, né clientela, né cantieri dove svolgere l’attività, così come personale”. A suo avviso, il modo di agire del signor __________ era funzionale ad un “occultamento di determinati fatti all’Autorità fiscale ticinese, inducendola in errore per ottenere un’imposizione ridotta”.
Durante gli accertamenti dell’UTPG, era emerso anche che la RI 1 pagava fr. 1'000.- per la locazione di un appartamento a__________ (in condivisione con altri due locatari) in uso a __________. Nelle dichiarazioni d’imposta 2017 e 2018 di quest’ultimo, non erano state dichiarate le azioni della RI 1 da lui detenute, ma veniva indicata __________ quale luogo di lavoro. L’azionista aveva inoltre fatto valere quali spese professionali la locazione di __________ e l’abbonamento generale per i mezzi pubblici, ma tali spese erano già state addebitate nei costi sostenuti dalla società.
Tutti questi elementi portavano l’UTPG a valutare l’apertura di una procedura per tentativo di sottrazione d’imposta, oltre che per la violazione degli art. 60 e 63 LT.
C. In seguito alla decisione di assoggettamento, l’UTPG ha chiesto alla contribuente ulteriore documentazione, in particolare in data 12 giugno 2020. La società dava seguito alla richiesta, producendo documenti, in particolare il 15 luglio 2020
Con decisione del 19 novembre 2020, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, commisurando l’utile imponibile in fr. 162'500.– e il capitale imponibile, solo per l’imposta cantonale, in fr. 361'000.–. Nelle “osservazioni” allegate, l’autorità fiscale precisava come la società fosse assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per appartenenza personale ex art. 60 LT e faceva riferimento alla decisione di assoggettamento del 04.11.2019.
Rispetto all’utile dichiarato, l’UTPG aveva ripreso a titolo di distribuzioni dissimulate di utili, le spese per l’utilizzo privato di un veicolo aziendale (fr. 1'970.–), altre “spese di natura privata” (fr. 12'400.–) e il costo dell’affitto dell’appartamento di __________ così come il costo dell’abbonamento generale FFS (fr. 27'720.–). Un’ulteriore ripresa di fr. 856.–, a titolo di “altri costi non deducibili”, concerneva delle multe addebitate alla società.
D. Con reclamo del 15.12.2020, la RI 1 contestava la decisione di tassazione IC/IFD per l’anno fiscale 2018. Inizialmente si soffermava sull’assoggettamento fiscale affermando che, qualora non potesse essere considerato il Canton __________ quale luogo d’amministrazione effettiva della società, si sarebbe dovuto piuttosto “concludere che la sede della direzione effettiva non può essere in Ticino, ma a __________”. In quel luogo, nell’appartamento in affitto già citato, la reclamante avrebbe avuto una sede fissa e sarebbero state svolte tutte le attività effettive dell’azienda. Riteneva quindi che le autorità fiscali ticinesi e zurighesi si sarebbero dovute spartire la tassazione; in particolare, alla seconda sarebbe dovuta spettare la tassazione del 90% dell’utile.
Riguardo ai costi per la locazione dell’appartamento di Zurigo e per l’acquisto dei mobili, la contribuente ne contestava la ripresa, argomentando che questi costi erano “legati all’attività e (…) nell’interesse dell’azienda”. In conclusione, richiedeva anche che si rinunciasse “alla registrazione di una quota privata per il veicolo, in quanto il luogo di lavoro era identico al soggiorno durante la settimana”.
E. Con decisione del 4 febbraio 2021, l’UTPG ha respinto il reclamo.
In primo luogo, ha dichiarato irricevibile il reclamo in relazione all’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, sottolineando come la contribuente non avesse interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 9 gennaio 2020. La decisione pregiudiziale era quindi “passata in giudicato e pertanto la contribuente non [poteva] contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino”.
Riguardo alla locazione dell’appartamento di __________, all’acquisto di mobili e alle spese per l’uso di un’automobile, l’autorità di tassazione negava che fossero legati all’attività e fossero nell’interesse dell’azienda. Non appariva chiaro sulla base di quale accordo la società avrebbe dovuto prendersi a carico l’affitto del signor __________ (compreso l’acquisto dei mobili). La reclamante non risultava inoltre aver stipulato alcun regolamento spese, nel quale potessero essere formalizzati eventuali accordi di rimborso spese. Secondo l’UTPG, “anche qualora fossero a carico dell’azienda, tali spese sono chiaramente dei benefit che devono essere dichiarati sul certificato di salario e imposti quale reddito”. Il costo della locazione dell’appartamento di Zurigo, oltre ad essere stato rimborsato a __________ dalla RI 1, veniva pure “chiesto dallo stesso in deduzione nella propria dichiarazione fiscale privata”. Questi costi non potevano tuttavia essere ammessi quali costi aziendali, poiché non presenti sul certificato di salario. Le spese di alloggio avrebbero potuto essere dedotte in sede di tassazione personale del signor __________, cosa che peraltro era avvenuta.
Ricordato come l’onere della prova, riguardo al carattere commerciale di una spesa, spettasse alla contribuente, l’UTPG sottolineava che “la società [non aveva] dimostrato il carattere commerciale delle spese indicate”. Per poter considerare l’affitto privato del signor __________ a Zurigo (condiviso con altre due persone) costo aziendale, sarebbero occorse “disposizioni espressamente formalizzate e, come detto, indicate poi sul certificato di salario”.
In riferimento ai mobili, l’UTPG dichiarava inspiegabile il motivo per cui la società si fosse assunta l’intero costo di quest’ultimi, pur condividendoli con altri due inquilini. Non si sarebbe trattato nemmeno in questo caso di un acquisto funzionale all’attività della società che “ha quale unico dipendente e azionista il Signor __________ e unico cliente la __________”. Essendo “l’arredamento di un appartamento… di competenza privata e non [potendo] essere in alcun modo a carico della società”, questi costi avrebbero dovuto “essere aggiunti anche nella partita fiscale del signor __________ quali distribuzioni dissimulate di utile”.
Per quanto concerneva l’automobile, sebbene venisse utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro a __________, era anche impiegata ad uso privato. Era pertanto giustificata una ripresa di fr. 1'970.– (0,8% del prezzo d’acquisto) a titolo di distribuzione dissimulata di utile.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, chiede che dal reddito assoggettato all’IC e all’IFD per l’anno fiscale 2018, vengano dedotte le spese effettive sostenute a __________ per la locazione dell’appartamento e per l’acquisto di mobili e attrezzature. Trattandosi di spese “giustificate da motivi economici”, il fisco non avrebbe dovuto riprenderle.
Pur ammettendo che “il domicilio della società non è di nuovo in discussione”, non essendo stata impugnata la decisione pregiudiziale di assoggettamento, la contribuente sostiene che “l’amministrazione effettiva… viene effettuata da __________”. Le spese per l’acquisto dei mobili per l’appartamento a Zurigo (fr. 12'400.-), a suo dire, “sono giustificate in termini di affari” e l’affitto di fr. 20'000 pagato dalla ricorrente sarebbe “giustificato da motivi commerciali, poiché (…) utilizzato per le attività commerciali di RI 1”.
G. Nel suo scritto del 14 aprile 2021, l’UT ha presentato le proprie osservazioni proponendo di respingere il ricorso. Allega una scheda contabile della ricorrente, dalla quale si evince che la __________, di cui __________ era dipendente fino al 30 aprile 2017, è la sua unica cliente. Per quanto attiene alle spese per la locazione dell’appartamento, conferma come lo stesso costo – già riconosciuto in capo a __________ in sede di dichiarazione – “non possa essere nuovamente registrato nei costi della società”. Esclude che l’appartamento possa essere considerato un ufficio, soprattutto in virtù del fatto che “la società non ha alcuna linea telefonica fissa e che sul sito www.RI 1.ch non è mai stato presente il recapito di Zurigo”. Nello stesso contratto di locazione (siglato nel luglio del 2015, prima della costituzione della RI 1) viene indicato, al punto 7.3, che “Das Mietobjekt wird als Zweitwohnung benutzt”. Basandosi su tale considerazione, l’UTPG dichiara che “l’oggetto è utilizzato esclusivamente a fini privati, nel caso concreto quale luogo di soggiorno settimanale”.
Quanto ai mobili acquistati, non sarebbero utilizzati per scopi commerciali, ma sarebbero più utili all’abitazione privata dei signori __________. La libreria, in particolare, è stata acquistata presso un negozio di __________, quindi vicino al domicilio privato.
Riguardo alle considerazioni della ricorrente sull’amministrazione effettiva nel Canton Zurigo, l’UTPG cita la decisione di assoggettamento e ribadisce che l’appartamento sarebbe “chiaramente il luogo dove il signor __________ soggiorna in settimana”.
L’UTPG segnala infine che sia __________ sia la RI 1 sono oggetto di una procedura aperta dall’Ufficio delle procedure speciali per tentativo di sottrazione. __________, in particolare, avrebbe “occultato sistematicamente al fisco ticinese determinati elementi imponibili di una certa rilevanza (…) dichiarando doppie deduzioni, al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale”. Non avrebbe nemmeno dichiarato, quale sostanza, le azioni della RI 1 nei periodi fiscali 2017 e 2018.
H. Lo scritto dell’autorità fiscale è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente, la quale ha preso posizione con replica del 7 maggio 2021, affermando che l’UTPG non avrebbe considerato la situazione venutasi a creare durante la pandemia da COVID-19, ovvero lo sviluppo del lavoro in “home office”. L’appartamento di __________ fungerebbe quindi, secondo la ricorrente, da ufficio effettivo della società, essendovi __________ impiegato in telelavoro a domicilio. Viene citato lo stato attuale dei dibattimenti relativi alla qualificazione fiscale di questo tipo di lavoro, che dovrebbe portare le autorità – secondo la ricorrente – ad accettare i costi di affitto e del mobilio, come costi “giustificati da motivi commerciali”.
Diritto
Secondo la ricorrente, le spese per locali utilizzati a scopo commerciale non avrebbero dovuto essere riprese, in quanto nell’appartamento __________ sarebbe svolta la sua amministrazione effettiva, con la conseguenza che le spese citate sarebbero da considerarsi giustificate da motivi commerciali.
Di parere opposto è l’UTPG, secondo cui la documentazione prodotta non giustificherebbe la deduzione dall’utile della ricorrente dei costi litigiosi, peraltro già considerati nell’ambito della tassazione privata del dipendente ed azionista unico __________. Le spese in questione sarebbero quindi, a parere dell’autorità di tassazione, una distribuzione dissimulata di utile a favore di quest’ultimo.
In primo luogo, va ribadito che non è litigioso in questa sede l’assoggettamento della ricorrente alle imposte cantonali per appartenenza personale.
2.2.
L’esistenza nel Canton Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).
2.3.
Una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione, possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata).
2.4.
Come ricordato, l’UTPG ha notificato all’insorgente una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento il 4 novembre 2019. Un reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dallo stesso ufficio con decisione del 9 gennaio 2020. Quest’ultima decisione non è stata impugnata con ricorso ed è pertanto passata in giudicato.
La tassazione qui contestata è la prima dopo la costituzione della società e si riferisce ai conti che coprono un periodo esteso dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Ne consegue che un ricorso contro quest’ultima decisione non può estendersi anche alla questione dell’assoggettamento della ricorrente.
D’altra parte, la stessa contribuente, nel suo ricorso, ha ammesso che “il presente ricorso non è diretto contro la determinazione del domicilio della RI 1 al domicilio dell’azionista, a __________” e che “c’è una decisione (09.02.2020; recte: 09.01.2020) che è definitiva in quanto non è stato presentato nessun appello”.
È pertanto stabilito che la RI 1 sia illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, dove è assoggettata alle imposte cantonali e comunali per appartenenza personale.
2.5.
Alla luce delle constatazioni che precedono, ci si domanda come interpretare l’affermazione della ricorrente, secondo cui “l’amministrazione effettiva della RI 1 viene effettuata da __________”.
L’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino è stato deciso proprio in virtù dell’amministrazione effettiva svolta in questo Cantone. Secondo l’art. 62 cpv. 1 LT, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
Ora, escluso che la società insorgente abbia la propria sede o la propria amministrazione effettiva nel Canton , non risulta neppure che essa gestisca un’impresa o uno stabilimento d’impresa in quest’ultimo Cantone. Se così fosse, dovrebbe esservi assoggettata alle imposte per appartenenza economica. Secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAID, infatti, le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone o se gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone. Come pertinentemente rileva l’autorità fiscale, nelle proprie osservazioni al ricorso, la società contribuente non ha alcuna linea telefonica fissa a __________ e sul suo sito internet (www..ch) non viene indicato alcun recapito in questa città.
È quindi escluso che la RI 1 sia assoggettata alle imposte nel Canton __________ per appartenenza personale o economica.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
...[omissis]...
le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.2.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
3.3.
Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid. 5.5.).
Nel caso in esame, l’UTPG ha ripreso le spese per la locazione di un appartamento a __________ (fr. 20'000.–) e per l’acquisto di mobili (fr. 12'400.–), ritenendo trattarsi di costi privati dell’azionista. Secondo la ricorrente, si tratterebbe per contro di spese giustificate dall’uso commerciale e come tali sarebbero state legittimamente dedotte dall’utile imponibile.
4.2.
Come già ricordato, la società ricorrente aveva una sede puramente formale nel Canton __________ ed è stata assoggettata alle imposte nel Canton Ticino in virtù della sua amministrazione effettiva in questo Cantone. Nel Canton __________ non ha né la sede né una succursale.
Già solo per queste ragioni sarebbe giustificata la decisione dell’UTPG di riprendere i costi in questione. Non si vede infatti come possa spiegarsi il pagamento di un canone di locazione per un appartamento situato in un Cantone in cui la società non svolge alcuna attività.
In ogni caso, dagli atti si evince che l’appartamento in questione verrebbe condiviso con altri due inquilini. Nel contratto di locazione – sottoscritto nel 2015, diverso tempo prima della costituzione della RI 1 – figurano infatti i nomi di tre colocatari e viene indicato specificatamente che “das Mietobjekt wird als Zweitwohnung benutzt”. Ciò corrobora ulteriormente la tesi secondo cui non si possa trattare di un ufficio, ma piuttosto di uno spazio utilizzato a fini privati. Secondo l’autorità fiscale, l’appartamento verrebbe usato dai tre coinquilini quale luogo di soggiorno settimanale. La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. È infatti escluso che il costo per la locazione di un appartamento, preso in locazione dall’azionista e da altre due persone, in una città in cui la società non dispone né della sede né di una succursale, possa essere considerata giustificata dall’uso commerciale.
4.3.
D’altra parte, l’autorità di tassazione sottolinea anche la circostanza che l’azionista __________ abbia chiesto e ottenuto in deduzione, nell’ambito della sua tassazione personale, il costo per la locazione dell’appartamento di __________, qualificandolo come spesa professionale.
A tale proposito, l’art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1) prevede che i contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale, possano dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio. In tal caso, secondo l’art. 9 cpv. 3 della stessa Ordinanza, per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno. Analoghe disposizioni sono previste, per l’imposta cantonale, dall’art. 5 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017.
Il fatto che l’insorgente abbia fatto valere le spese per l’alloggio di __________ come spese professionali avvalora la tesi che l’appartamento in questione funga da luogo di soggiorno settimanale e non da sede di lavoro. In ogni caso, nella misura in cui è stato fatto valere come costo sostenuto dall’azionista, non si vede come possa giustificarsi il fatto che sia inserito anche fra i costi della società.
4.4.
La medesima conclusione deve essere estesa anche alle spese per l’acquisto dei mobili, che secondo l’insorgente sarebbero stati destinati all’arredo dell’appartamento di __________.
Anzitutto, è evidente che, se l’appartamento come tale non viene impiegato dalla ricorrente per scopi commerciali, la destinazione dei suoi arredi non può essere diversa.
Indipendentemente da questo aspetto, l’autorità fiscale ha sottolineato altre peculiarità che consolidando i dubbi in merito al carattere commerciale dei costi in questione. In particolare, una delle fatture concerne l’acquisto di una libreria in un negozio di __________ (TI). Poiché il luogo di consegna non è menzionato nella fattura, è lecito chiedersi se la libreria non sia stata acquistata per arredare l’abitazione dell’azionista , che è domiciliato proprio a. Analoghi dubbi possono sorgere in relazione alla seconda fattura, che concerne un divano in pelle, acquistato da Mobili __________. Come fa notare l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, la necessità di un divano in un ambiente commerciale non appare evidente, tanto più per una società che ha un unico cliente. La società insorgente non ha comunque portato alcuna prova della destinazione che gli elementi di arredo in discussione hanno effettivamente avuto.
4.5.
Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’UTPG ha ripreso le spese per la locazione dell’appartamento e per l’acquisto degli arredi, qualificandoli distribuzioni di dissimulate di utile, si rivela legittima. I presupposti, stabiliti dalla giurisprudenza per riconoscere la distribuzione di una prestazione valutabile in denaro a favore del socio, sono tutti adempiuti. Il beneficiario delle prestazioni è infatti dipendente ed azionista unico della ricorrente e come tale ha beneficiato di una prestazione che non sarebbe stata erogata a qualsiasi altra persona alle stesse condizioni. Trattandosi dell’assunzione, da parte della società, di spese private del socio, non è neppure necessario commisurare la sproporzione tra la prestazione della società e la controprestazione ricevuta, in questo caso inesistente. Qualsiasi organo societario si sarebbe senz’altro reso conto di questa evidente asimmetria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000 .–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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