AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.205
Data decisione, Autorità: 22.11.2021, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, proroga richiesta solo dopo la scadenza del termine già ripetutamente prorogato
Incarto n. 80.2021.205
Lugano 22 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 settembre 2021 contro la decisione del 22 luglio 2021 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Non avendo RI 1 presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019 entro il termine del 30 giugno 2020, in data 16 luglio 2020 l’RS 1 (di seguito: UT) gli ha inviato un richiamo.
In data 23 luglio 2020 l’UT ha accordato al contribuente una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2020.
Il 3 ottobre 2020 il contribuente ha chiesto un’altra proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2019, che gli è stata concessa fino al 31 dicembre 2020.
Il 1° gennaio 2021 ha domandato una terza proroga, che è stata ammessa fino al 28 febbraio 2021.
Il 4 marzo 2021 il contribuente ha chiesto e ottenuto una quarta proroga fino al 31 marzo 2021.
Il 2 aprile 2021 il contribuente ha domandato per la quinta volta una proroga, che è stata negata dall’UT il 9 aprile 2021. L’autorità fiscale ha precisato che la procedura di richiamo, diffida e multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al momento della richiesta.
Con decisione del 13 aprile 2021, l’UT ha diffidato il contribuente ad inoltrare la dichiarazione d’imposta 2019.
Lo stesso giorno, il contribuente ha chiesto ancora una proroga, lamentando che l’UT non aveva tenuto conto della sua situazione personale. In data 22 aprile 2021 l’UT gli ha concesso una proroga fino al 31 maggio 2021.
In data 3 giugno 2021 il contribuente ha domandato un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.
Con scritto dell’11 giugno 2021 l’autorità fiscale ha respinto la richiesta di proroga, attirando l’attenzione del contribuente sul fatto che la procedura di richiamo, diffida e multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al momento della richiesta.
Con decreto del 15 giugno 2021, l’UT ha inflitto al contribuente una multa di fr. 400.- per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con scritto del 16 luglio 2021 RI 1 ha interposto reclamo avverso il decreto di multa disciplinare del 15 giugno 2021, imputando il ritardo alla mancata decisione sulla tassazione dell’anno fiscale 2018, a suo dire necessaria al fine di poter compilare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2019. Infatti, per il menzionato anno fiscale vi era stata la restituzione di eccedenze d’imposta per fr. 4'775.80 (fr. 2'331.75 per l’imposta cantonale, fr. 695.25 per l’imposta federale e fr. 1’758.30 per l’imposta comunale). La multa inflittagli inoltre sarebbe stata prematura, in quanto non avrebbe tenuto conto delle proroghe chieste e ottenute.
Con decisione 22 luglio 2021 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che, avendo il contribuente omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257 LT e 174 LIFD.
C. Con scritto del 23 agosto 2021, indirizzato all’UT, RI 1 ha interposto “Reclamo contro la Multa disciplinare del 15 luglio 2021 e contro la Decisione su reclamo del 22 luglio 2021”. Nello scritto l’insorgente rimprovera all’UT di non aver tenuto conto delle proroghe concesse per gli anni fiscali 2018 e 2019 e chiede “cortesemente che l’Ufficio verifichi la correttezza delle sanzioni tenendo conto delle proroghe del termine per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta concesse”, così come “di accogliere il reclamo e annullare la multa [per l’anno fiscale 2019]”.
L’UT si è rivolto al contribuente, in data 24 agosto 2021, invitandolo a precisare se il suo scritto dovesse essere inteso come ricorso alla Camera di diritto tributario, indicando di rispondere entro il 6 settembre 2021.
Con raccomandata del 6 settembre 2021 il contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario un “ricorso contro la decisione su reclamo del 22 luglio 2021”.
D. Con osservazioni 9/10 settembre 2021, l’UT si riconferma nella propria decisione.
Diritto
È bene precisare dapprima che la decisione impugnata concerne unicamente la multa di fr. 400.–, inflitta al ricorrente per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2019.
Dal tenore dei suoi scritti, cioè del “reclamo” del 23 agosto 2021 e del “ricorso” del 6 settembre 2021, potrebbe infatti sembrare che sia contestata anche la multa inflittagli per la mancata presentazione della dichiarazione 2018.
1.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
1.3.
La multa di fr. 300.– per il mancato inoltro della dichiarazione relativa al periodo fiscale 2018 era stata notificata al contribuente con decisione del 17 luglio 2020. Il contribuente ha interposto reclamo contro quest’ultima decisione solo il 28 novembre 2020. Il 3 dicembre 2020 l’autorità di tassazione gli ha attribuito un termine di dieci giorni per giustificare e documentare i motivi del ritardo. Non avendo ottenuto risposta dal contribuente, con decisione del 30 dicembre 2020 l’UT ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo. Il reclamante non ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro quest’ultima decisione, entro il termine di trenta giorni.
1.4.
Ne consegue che, se anche dovesse essere riferito alla multa per il periodo fiscale 2018, il ricorso in esame si rivelerebbe palesemente tardivo.
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
2.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
2.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
2.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Nella fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale per l’anno fiscale 2019, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli con l’ultima decisione di proroga, scadente il 31 maggio 2021.
3.2.
Va ricordato che, prima che gli fosse inflitta la multa, il contribuente era già stato diffidato, con decisione del 13 aprile 2021.
A tal proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Come indicato dalla Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (Multa per violazione di obblighi procedurali, p. 5, con riferimento alla sentenza CDT n. 199 del 28 maggio 1980), la diffida rimane sospesa durante il periodo di proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con la proroga.
Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
3.3.
Lo stesso ricorrente, peraltro, riconosce implicitamente di non aver rispettato la scadenza del 31 maggio 2021, stabilita con l’ultima proroga. Il ricorrente sostiene infatti, a pagina 3 del ricorso, che la multa disciplinare 15 giugno 2021 è stata decisa senza aver considerato le proroghe concesse dall’UT. Più precisamente:
“[La multa disciplinare è stata] emessa alla scadenza della proroga fino al 31 maggio 2021 […], dopo la richiesta di rinnovo della proroga del 3 giugno 2021 e solo quattro giorni dopo che è stata respinta […], prima che il contribuente potesse prenderne atto; è motivata con un’unica frase: “L’ufficio circondariale di tassazione, considerato che nonostante un richiamo e la diffida del 13.04.2021 non è stata consegnata la dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta.”; non sono purtroppo menzionate le proroghe concesse dall’Ufficio stesso, nemmeno sommariamente (p. es.: “considerate le proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2019 concesse fino al 31 maggio 2021.” […] né sono state tantomeno tenute in considerazione nella valutazione del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, che era giustificato e non avrebbe dovuto comportare la Multa […].”
3.4.
Va dapprima ricordato all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la procedura (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.
3.5.
A ciò si aggiunga che, quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 3 giugno 2021, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già prorogato per la quinta volta fino al 31 maggio 2021, era ormai scaduto.
Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).
Come ben si evince dalla cronologia presentata dal contribuente a pagina 3 del suo ricorso, infatti, si avrebbero:
una prima proroga domandata il 23 luglio 2020 (richiesta dopo richiamo 16 luglio 2020), con termine il 30 settembre 2020;
una seconda proroga domandata l’8 ottobre 2020 (8 giorni dopo la scadenza della proroga precedente), con termine il 31 dicembre 2020;
una terza proroga domandata il 7 gennaio 2021 (7 giorni dopo la scadenza della proroga precedente), con termine il 28 febbraio 2021;
una quarta proroga domandata l’11 marzo 2021 (11 giorni dopo la scadenza della proroga precedente), con termine il 31 marzo 2021;
una quinta proroga domandata il 22 aprile 2021 (22 giorni dopo la scadenza della proroga precedente), con termine il 31 maggio 2021.
Tutte le proroghe domandate sono pertanto intempestive. Questo comportamento si rileva sistematico in quanto adottato anche per l’anno fiscale precedente. È pertanto a ragione che, per l’anno fiscale 2019 l’UT ha diffidato il ricorrente il 13 aprile 2021 e notificato la multa disciplinare in data 15 giugno 2021.
3.6.
La decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione degli obblighi procedurali, è pertanto legittima.
Per quanto attiene all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente citato la Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni.
In base a quanto si evince dagli atti prodotti dall’UT, al contribuente era già stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali in relazione alla dichiarazione del periodo fiscale precedente.
4.2.
Secondo il capitolo 5.2.3 (Recidiva) della Circolare 12/2013, se il contribuente, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari, l’ulteriore multa sarà determinata secondo la seguente progressione:
I. recidiva multa base x 2
II. recidiva multa base x 3
III. recidiva multa base x 4
e così di seguito fino all’importo massimo complessivo di 20'000 franchi (IC + IFD).
La multa base va inoltre determinata in base alla tabella allegata alla Circolare, secondo la quale, per l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta nell’anno precedente (o meglio, l’ultimo importo conosciuto fino alla multa disciplinare, ovvero quello riguardante l’anno fiscale 2017) da fr. 5’001.- a fr. 7’001.--, la multa base per i contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a fr. 300.-.
4.3.
Come visto, il ricorrente è stato oggetto di multa disciplinare nell’anno precedente, sicché per l’anno fiscale qui in esame la multa avrebbe dovuto essere di fr. 600.- (fr. 300.- x 2).
Tenuto conto quindi della circostanza che il ricorrente è recidivo, vi sarebbero così i presupposti per una modifica della multa per violazione degli obblighi procedurali a svantaggio dell’insorgente.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, una reformatio in peius nell’ambito della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni:
in primo luogo, la decisione dev’essere manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili;
in secondo luogo, la correzione della decisione deve rivestire un’importanza rilevante e deve imporsi (STF 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018).
Nella fattispecie in questione, tuttavia, la correzione della decisione impugnata non appare di tale importanza da adempiere i presupposti menzionati, con la conseguenza che si può prescindere dalla modifica della decisione a sfavore del ricorrente.
Tuttavia, si rende attento lo stesso al fatto che, laddove per gli anni futuri egli incorresse nuovamente nella violazione dei propri obblighi procedurali, l’autorità fiscale sarà legittimata ad infliggergli una multa maggiorata in base al numero di anni in cui il contribuente è stato recidivo, fino a un importo massimo complessivo di fr. 20'000.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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