AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.2021.47
Data decisione, Autorità: 09.11.2021, CDT
Titolo: Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, forfait, onere della prova di costi superiori, non onorari per consulenza nella gestione patrimoniale
Incarti n. 80.2021.47 80.2021.48
Lugano 9 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2 tutti rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 febbraio 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC/IFD 2019
Fatti
A. Il 29 aprile 2020, i coniugi RI 1 presentavano la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2019, esponendo un reddito della sostanza mobiliare di fr. 104'671.‑ e chiedendo in deduzione fr. 29'178.‑ quali spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli. Ta__________ Depot __________
11’121
Spese di custodia e amministrazione da parte di terzi
2’402
Spese di custodia e amministrazione da parte di terzi
10’098
Spese di custodia e amministrazione da parte di terzi
3’347
Spese di custodia e amministrazione da parte di terzi
2’201
Totale
29’178
Al 31.12.2019, la sostanza mobiliare dichiarata ammontava a fr. 4'726'257.‑. Includeva alcuni conti bancari presso __________ e __________ ed un deposito presso la __________ (__________), il cui valore imponibile al 31.12.2019 era di fr. 4'604’468.‑.
B. La decisione di tassazione IC/IFD 2019 è stata notificata il 25 novembre 2020. L’RS 1 (di seguito: RS 1) ha apportato un’unica modifica a quanto dichiarato dai contribuenti, diminuendo l’ammontare della deduzione delle spese di amministrazione dei titoli da fr. 29'178.‑ a fr. 14'179.‑ con la motivazione “la deduzione delle spese effettive indicate sugli estratti fiscali bancari è ammessa al massimo in misura di 3/1000 del valore dei titoli”. Di conseguenza ‑ per l’imposta cantonale ‑ il reddito imponibile era stato accertato in ragione di fr. 109'500.‑ (determinanti per l’aliquota: fr. 120'400.‑), ciò che comportava un dovuto d’imposta di fr. 8'640.65; mentre la sostanza imponibile era stata fissata in fr. 4'862'000.‑ (fr. 5'287'000.‑ determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta sulla sostanza era di fr. 14'586.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 122'900.‑ (determinanti per l’aliquota: fr. 127'300.‑) che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 3'600.10.
C. Il 4 dicembre 2020, i coniugi RI 1, per il tramite del loro rappresentante, presentavano reclamo, contestando “la limitazione della deduzione dal reddito imponibile delle spese effettive di gestione per i beni immobili [sic!] privati, comprovate e documentate” e chiedendo “la detrazione dal reddito imponibile delle spese effettive di frs. 29'178.‑ per l’amministrazione dei titoli come dichiarato e documentato” sostenendo che non fosse “lecito limitare le deduzioni delle spese di gestione patrimoniale effettive, comprovate e documentate al 3‰”, poiché non “conforme a quanto espressamente previsto dalla legge”. Spiegavano che “la deduzione nei limiti del 3‰ vale solo se non viene chiest[a] e documentat[a] la deduzione delle spese effettive” e che il “cpv. 4 prevede la possibilità di una deduzione complessiva “invece della somma effettiva”, vale a dire se la deduzione pretesa non viene comprovata e documentata”.
D. Il 3 febbraio 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“Il fisco ticinese ammette in deduzione, come riportato nelle Istruzioni alla compilazione della dichiarazione d’imposta […], un forfait massimo del 3‰ (che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva). Alla base di questa indicazione la Camera di Diritto Tributario di Lugano si è già espressa in merito vedi sentenza 80.2016.73 punto 1.4 e successivi; come pure ad esempio la sentenza 80.2011.133. In tutti i casi è stat[a] difesa la presa di posizione dell’Ufficio tassazione, il quale, come in questa sede, aveva plafonato la deduzione per spese di amministrazione titoli al 3‰, essendo stato comprovato il raggiungimento di tale cifra”.
E. Con il ricorso, presentato il 24 febbraio 2021, i rappresentanti dei contribuenti chiedono che la decisione di tassazione IC/IFD 2019 sia annullata e che sia loro concessa, sia per l’IFD sia per l’IC, la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli (fr. 29'178.‑) e non solo il forfait del 3‰, ovvero fr. 14'179.‑. A sostegno della loro tesi, i rappresentanti dei ricorrenti affermano che “la legge federale diretta non limita la deduzione delle spese effettive di gestione patrimoniale, comprovate e documentate […] Dal reddito imponibile per l’imposta federale diretta è perciò da acconsentire la detrazione delle spese di gestione patrimoniale effettive e comprovate di frs. 29'178.‑ (allegato 4) e non solo frs. 14'179 che corrisponde al forfait del 3‰”. Nel ricorso, tale ragionamento è esteso anche all’imposta cantonale. I rappresentanti concludono affermando che “non è quindi lecito limitare la deduzione delle spese di gestione patrimoniale effettive, comprovate e documentate al 3‰! Non è conforme a quanto espressamente previsto dalla legge. Il contribuente, ma non il fisco, può avvalersi del forfait del 3‰. La deduzione nei limiti del 3‰ è quindi da applicare solamente se il contribuente non chiede la deduzione delle spese effettive, documentate e comprovate. Nel caso presente le spese effettive di frs. 29'178.‑ sono comprovate e documentate (allegato 4)”.
Al ricorso, oltre alla decisione impugnata, allegano per la prima volta una copia (parziale) del contratto di consulenza patrimoniale stipulato dai ricorrenti il 18.08.2017 con la __________ AG di __________ (Vermögensverwaltungsvertrag Beratung; all. 4) ‑ omettendo di trasmetterne gli allegati (Anhang 1: Anlageprofil e Anhang 2: Honorarliste, v. all. 4, p. 5 in fine) ‑ e le fatture relative al calcolo degli onorari per il 2019, peraltro già fornite con la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.
F. Con lettera del 5 marzo 2021, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso, senza formulare alcuna osservazione.
Diritto
Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).
Gli altri costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) [abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016]
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD).
1.2.
Sono considerati costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).
1.3.
In merito ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).
Rientrano in questa categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi creditori (Locher, op. cit., n. 10 ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht Zürich del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b). A questi costi vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una diminuzione del reddito della sostanza (Locher, op. cit, n. 11 ad art. 32 LIFD, p. 948; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).
I costi per la consulenza in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro, spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono deducibili; come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e con riferimenti).
1.4.
Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti possano avvalersi, invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di una deduzione complessiva.
La prassi consolidata del Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonta comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547). Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1); le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1; per Vaud [simile alla prassi zurighese] e Ginevra v. p. es. Merlino, op. cit., n. 8 s. ad art. 32 LIFD, p. 660 s.).
1.5.
Come questa Camera ha già avuto modo di confermare in una decisione del 6 maggio 2002 (sentenza CDT n. 80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2019, la prassi cantonale ticinese è così riassunta:
Sono deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc. In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰ (che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva) del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (cifra 29.1 della dichiarazione d’imposta). Non è ammessa alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non derivano spese di custodia o gestione.
Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli (commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta, ecc.).
(v. Istruzioni, n. 13.1, p. 26).
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Nella fattispecie, i ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli in ragione di fr. 29’178.‑, suddivisi in fr. 9.‑ per il conto tenuto dalla __________, cui si aggiungono le spese di gestione patrimoniale fatturate dalla __________ AG, per complessivi fr. 18'048.‑ (v. all. 4).
Di diverso avviso l’autorità di tassazione che ha ammesso in deduzione un forfait massimo del 3‰, ovvero fr. 14’179.‑ calcolato in funzione della sostanza mobiliare complessiva accertata in sede di tassazione e di reclamo pari a fr. 4'726'258.‑.
3.2.
Per poter beneficiare della deduzione delle spese effettivamente sostenute e non (solo) della deduzione complessiva (forfait del 3‰, previsto dalla prassi cantonale), tutto ciò che eccede l’importo forfetario deve essere comprovato e dimostrato (Locher, op. cit., n. 10 ad art. 32 LIFD, p. 948). Poiché la deduzione delle spese di amministrazione dei titoli da parte di terzi è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario, spetta al contribuente dimostrarne la natura e commisurarne l’entità (v. p. es. StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. c). Altrimenti, la questione relativa alla distinzione tra i costi deducibili e quelli non deducibili dovrà essere decisa a sfavore del contribuente (Zwahlen/Lissi in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).
3.3.
Ora, ci si chiede se la documentazione e le informazioni fornite dai ricorrenti nel corso della procedura siano idonee a comprovare e giustificare la deduzione delle spese di amministrazione dei titoli richiesta.
Alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, gli insorgenti hanno allegato quali pezze giustificative il “Kontoauszug” rilasciato il 04.01.2020 dalla __________ AG dal quale si evincevano spese per la tenuta del conto (“Kontoführung”) pari a € 7.90 e la ricapitolazione 01.01.2019-31.12.2019 redatta della __________ (__________) relativa agli averi ivi depositati (deposito no. __________) le cui spese bancarie addebitate ammontavano a fr. 11'121.‑. Aggiungevano anche le fatture trimestrali relative agli onorari corrisposti alla __________ AG per l’amministrazione del suddetto portafoglio, il cui valore fiscale al 31.12.2019 era di fr. 4'604’468.‑ (v. ET 2019, stato al 31.12.2019; “Rekapitulation” __________ 01.01.2019-31.12.2019).
3.4.
Se per i primi due importi menzionati, ovvero fr. 9.‑ e fr. 11'121.‑ non vi è ragione per non accordare la deduzione ex art. 31 cpv. 1 LT risp. art. 32 cpv. 1 LIFD, in quanto debitamente comprovati mediante la produzione da una parte dell’avviso di addebito e dall’altra, della documentazione ricapitolativa 01.01.2019-31.12.2019 che mostrava l’altro addebito, più delicata è la questione relativa ai costi fatturati dalla __________ AG e chiesti in deduzione in ragione di fr. 18'048.‑.
3.5.
3.5.1.
Per quanto attiene agli onorari pagati alla __________ AG ‑ per la prima volta in sede di ricorso ‑ gli insorgenti presentano un contratto, firmato il 18.08.2017 e relativo alla consulenza (Beratung) nell’ambito della gestione patrimoniale, intitolato appunto “Vermögensverwaltungsvertrag Beratung” (all. 4).
Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD). Non vi è quindi motivo per non tener conto di questa nuova allegazione. Si noti che nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione non si è in alcun modo espressa in merito a questo nuovo documento.
3.5.2.
Dal suddetto contratto si evince che gli averi bancari depositati presso la __________ (deposito no. __________) sono affidati in gestione alla __________ AG di __________, secondo le indicazioni esclusivamente formulate dai ricorrenti (v. contratto di mandato, no. 2, p. 1). Dagli accordi intercorsi, il gestore è tenuto ad informarsi sulla strategia e sul profilo degli investimenti auspicati dai propri clienti (v. contratto di mandato, no. 6.4, p. 3). L’ambito contrattuale concerne sia gli investimenti sia le attività sui conti o depositi esistenti o di nuova apertura. Inoltre, il mandatario svolge la sua attività “unter Berücksichtigung der vor Unterzeichnung des Vertrags abgeklärten Informationen gemäss Anlagerichtlinien (Anhang 1), welcher Bestandteil des Vertrages bildet” (v. contratto di mandato, no. 2, p. 1). L’amministratore deve scegliere gli investimenti con attenzione, dove possibile ripartire il rischio diversificando gli investimenti, sorvegliare regolarmente il patrimonio depositato e “er stellt sicher, dass die Anlagen mit dem Vermögensverwaltungsvertrag und dem Anlageprofil übereinstimmen” (v. contratto di mandato, no. 4.2, p. 2). L’“Anlageprofil des Kunden (Anhang 1)” e la strategia degli investimenti sono esaminati periodicamente, almeno una volta all’anno. Se il profilo non corrisponde più all’attuale situazione dei clienti, il gestore è tenuto ad informarli per scritto (v. contratto di mandato, no. 4.2., p. 2). Quale mercede, il gestore riceve una Verwaltungsgebühr dello 0.35% per anno, che addebiterà al portafoglio __________, e una performance-abhängige Gebühr dello 0% unicamente se il rendimento annuale raggiungerà il 4% (v. contratto di mandato, no. 5 a e b, p. 2). Nell’onorario così calcolato non sono incluse le tasse di deposito, di mediazione e di borsa come pure la tassa di bollo e tutte le altre tasse e spese calcolate da terzi e che sono addebitate direttamente o separatamente ai clienti. Anche la sorveglianza di questi addebiti spetta al gestore patrimoniale.
Dalla sola lettura del contratto di mandato si può senz’altro desumere che concerne un’attività di consulenza finanziaria e agli investimenti che oltrepassa la mera amministrazione del patrimonio. Come visto, le spese ad essa connesse in ragione di fr. 18'048.‑ non possano essere dedotte in quanto non si tratta di spese di amministrazione dei titoli propriamente detta, così come previsto dagli articoli 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. Si tratta piuttosto di costi legati alla consulenza per l’acquisto e la vendita di titoli, per loro natura non deducibili in quanto costituiscono spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni (ASA 71 p. 46 consid. 2b e p. 48 consid. 2d; v. supra, consid. 1.3).
3.5.3.
A ciò si aggiunga pure la circostanza che – nel caso in disamina ‑ il medesimo deposito titoli (no. 10 345.796.8) è affidato a due istituti finanziari differenti: da una parte, i titoli sono depositati presso la __________ che ne cura l’amministrazione, addebitando spese bancarie effettive pari a fr. 11'121.‑ (v. ricapitolazione 01.01.2019-31.12.2019). Dall’altra, il medesimo portafoglio è dato in gestione ad una società specializzata in consulenza agli investimenti. __________ AG di __________ si presenta “als Ihr unabhängiger Partner in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten leisten wir eine reine Beratungstätigkeit. Unser Schwerpunkt liegt in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Da wir keinen Bankenstatus besitzen, weder hauseigene Finanzprodukte vertreiben noch Vertriebsentschädigungen einnehmen, profitieren Sie von wirklich objektiven Empfehlungen. Mit dem Markt sind wir seit Jahrzehnten bestens vertraut ‑ und legen aus diesem Grund den Fokus stark auf Einzelanlagen. Uns ist klar: Nicht nur Ihre Vermögens-, sondern auch Ihre gesamte individuelle Lebenssituation weist den Weg zur optimalen Investmentstrategie. Bei uns erhalten Sie daher eine ganzheitliche, partnerschaftliche und immer verständliche Beratung, auf die Sie zählen können” (cfr. http://www.sfb.swiss/; ultima consultazione: 31.08.2021). La sua attività è dunque finalizzata agli investimenti finanziari e mirata ad incrementare il patrimonio affidatole in gestione (v. anche contratto di mandato, no. 2, p. 1 che concerne anche l’apertura di nuovi conti).
Nel caso in esame, le “spese di custodia e amministrazione da parte di terzi” elencate nella Dichiarazione d’imposta 2019 e richieste in deduzione corrispondono agli importi conteggiati dalla __________ AG quali onorario (Honorarsatz: 0.35% p. a.) su 4 (sotto-)depositi, tutti riconducibili al portafoglio principale no. __________ depositato presso la __________ (v. contratto di mandato, no. 2, p. 1).
Già per sua natura, però, la mercede pagata dai ricorrenti per una simile attività non ricade tra i costi di amministrazione di beni mobili privati da parte di terzi previsti dagli articoli 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. Non potendo sussumere la fattispecie a queste disposizioni, né la deduzione di fr. 29'178.‑ (fr. 18'048.‑
3.6.
Nel caso in disamina, l’autorità di tassazione è stata fin troppo generosa nei confronti dei ricorrenti. Infatti, avrebbe dovuto concedere in deduzione unicamente le spese bancarie effettivamente addebitate agli insorgenti, in casu quelle __________) e della __________ AG per un importo totale di fr. 11'130.‑, in quanto debitamente comprovate. La deduzione ammessa dall’RS 1 è quindi maggiore (fr. 14'179.‑) seppur di poco alla deduzione che effettivamente poteva essere concessa nel caso di specie. In tali circostanze, la Camera di diritto tributario dovrebbe procedere ad una reformatio in peius della decisione impugnata. Tuttavia, considerata l’esigua differenza tra gli importi in discussione e per economia di giudizio, vi rinuncia, confermando quanto concesso in deduzione dall’RS 1, ovvero fr. 14'179.‑.
Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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