AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.129
Data decisione, Autorità: 25.08.2021, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, motivazione della decisione impugnata, violazione del diritto di essere sentito, annullamento e rinvio
Incarti n. 80.2021.129 80.2021.130
Lugano 25 agosto 2021/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 giugno 2021 contro la decisione del 20 maggio 2021 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
i coniugi RI 1 sono comproprietari del mapp. __________ (www.siftipub.ti.ch, sito consultato il 23.8.2021), loro abitazione primaria;
con dichiarazione fiscale IC/IFD 2019, sottoscritta il 30.8.2020 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile di fr. 164'491.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 0.-;
per quanto concerne le deduzioni dal reddito imponibile, i contribuenti facevano valere, in particolar modo, un importo pari a fr. 9'909.- per spese di gestione, amministrazione e manutenzione immobili, allegando i giustificativi dei costi, e uno di fr. 279.- per “spese di amministrazione titoli”;
con decisione del 9.12.2020 l’RS 1 (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 165'700.- per l’IC e in fr. 168'300.- per l’IFD;
rispetto ai dati dichiarati, l’UT riconosceva, tra l’altro, un importo pari a fr. 8'942.- per spese di gestione e manutenzione immobili, e un importo di fr. 9.- quali “spese di amministrazione dei titoli”, con la seguente motivazione:
“5.5. Spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili per l’abitazione primaria e secondaria del contribuente per la quale è imposto il valore locativo, già considerato al netto delle spese, spese di gestione 2019 non ammesse:
fr. 25.- + fr. 347.- ditta __________, abbonamento + riparazione piscina; le spese di manutenzione/riparazione per la piscina in quanto la stessa non è calcolata nel valore di reddito (sub A, Fabbricato, casa a schiera, valore di reddito fr. 14'906.-, + sub. N + P, mappale no. __________, valore di reddito calcolato su autorimessa).
fr. 94.- ditta __________, abbonamento annuo,
fr. 323.- ditta __________, abbonamento annuo bruciatore,
fr. 114.- __________, abbonamento annuo canna fumaria”.
“13.1. Importi deducibili solo se effettivi e documentati.
A titolo di spese d’amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi. Sono considerate tali le spese di custodia e di gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d’incasso, d’affidavit ecc. Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli come, ad esempio commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta e simili”;
con reclamo 8/11.1.2021 i coniugi RI 1 contestavano il mancato riconoscimento di tutte le spese fatte valere per la manutenzione dell’immobile e per l’amministrazione dei titoli;
in relazione alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, i reclamanti lamentavano in primo luogo delle sviste in cui sarebbe incorsa la funzionaria del fisco, nella lettura dei vari costi fatti valere: per quanto concerneva la spesa relativa al “Trattamento acqua e piscina” della __________ (con la quale è stato concluso un abbonamento per fr. 347.- annui), la stessa non si riferiva a lavori effettuati ad una piscina – non disponendo del resto la proprietà immobiliare di alcun simile manufatto – bensì a lavori di manutenzione e riparazione inerenti il purificatore ed un pulitore delle acque destinati a rendere l’acqua maggiormente fruibile a livello domestico;
nel contratto di manutenzione stipulato con la __________, sarebbero stati previsti due controlli annui del funzionamento delle apparecchiature, con la precisazione che, in caso di effettivo intervento da parte della società (come nel caso della fattura del 4.3.2019), il costo della manodopera e la trasferta non sarebbe stato fatturato ai clienti che dispongono di un contratto d’abbonamento;
gli insorgenti spiegavano che, nel caso concreto, oltre alla fatturazione del corrispettivo annuo dell’abbonamento, pari a fr. 347__________ avrebbe altresì inviato loro una fattura (del 4.3.2019) di fr. 212.43 di “(…) cui ha chiesto il versamento limitato a CHF 25.30”, ossia quanto non coperto dal contratto di servizio, e meglio i pezzi di ricambio;
secondo i contribuenti, l’autorità fiscale non poteva escludere la deduzione sia dell’abbonamento sia della fatturazione delle prestazioni di manutenzione e ripristino del 4.3.2019;
analogo discorso valeva per la fattura del 6.11.2019 relativa ai lavori eseguiti dalla__________ di complessivi fr. 264.30;
a parere dei reclamanti, se non si fosse considerato il costo dell’abbonamento di fr. 347.– annui, allora occorreva porre in deduzione gli importi relativi agli interventi effettuati, per un importo complessivo superiore all’abbonamento;
identica doglianza concerneva le spese della __________, con la quale era stato sottoscritto un abbonamento per l’importo annuo di fr. 323.–: il 16.9.2019 erano stati fatturati dei lavori di manutenzione e di riparazione con la richiesta di un importo riferito solo ai pezzi sostituiti (3 pezzi per fr. 93.70), mentre la manodopera non era stata esposta siccome compresa nell’importo corrisposto annualmente;
vista la tipologia di abbonamento, l’autorità fiscale avrebbe dovuto riconoscere anche tale costo quale spesa di manutenzione;
escluso dalla deduzione pure il costo relativo alla ditta __________ __________ (spazzacamino): mentre l’Ufficio di tassazione non aveva riconosciuto tale spesa, qualificata di “abbonamento annuo canna fumaria”, secondo i reclamanti si sarebbe dovuto considerare che la canna fumaria deve essere sempre mantenuta e riparata (revisione chimica della canna fumaria, pulizia, smaltimento dei liquidi) per permetterne il corretto funzionamento e rispettare i parametri vigenti in ambito di immissioni, motivi per i quali la spesa pari a fr. 114.- doveva essere riconosciuta;
inoltre, ricostruendo il calcolo delle spese di manutenzione riconosciute dall’UT, i contribuenti si erano avveduti che, rispetto all’importo totale richiesto in deduzione, vi era una differenza di fr. 64.-, che non era stata oggetto di motivazione nella decisione impugnata, violando così il diritto di essere sentiti degli insorgenti;
tale violazione sussisteva parimenti per quanto concerneva le spese di amministrazione dei titoli: i contribuenti ritenevano infatti che l’UT avesse negato loro la deduzione, senza spiegare puntualmente per quali ragioni gli importi esposti non potevano essere riconosciuti e postulavano pertanto il riconoscimento dell’intera somma di fr. 452.47 (fr. 84.– relativi alle spese pacchetto clienti __________; fr. 118.47 spese di cassetta di sicurezza; fr. 250.– spese di rinnovo [adeguamento] ipoteca);
con decisione del 20.5.2021, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 165'200.– per l’IC e in fr. 167'800.– per l’IFD;
rispetto alla precedente decisione, le spese di gestione e di manutenzione immobili venivano riconosciute nella misura di fr. 9'124.- (a fronte dei fr. 9'909.- dichiarati e dei fr. 8'942.- riconosciuti in prima istanza) con la seguente motivazione:
“(…). Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell?immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l?uso e ne mantengono la redditività, non invece quelle che ne costituiscono una miglioria (art. 33 lett. d LT).
In base alla documentazione in nostro possesso, vengono concesse in aggiunta le seguenti spese: sostituzione elemento filit.somic; O ring; guarnizione filtro.
Se l?immobile è destinato all?abitazione primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto in base al valore locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia.
Rientrano in tale casistica: manutenzione canna fumaria; rinnovo abbonamento annuale; abbonamento trattamento acqua.
Circolare 7/2020 Abroga la circolare 7/2019 del novembre 2018 Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata, aprile 2020”.
“Pt. 13.1. deduzione ammessa”;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo IC/IFD 2019: dopo aver riepilogato i motivi per i quali contestano il mancato riconoscimento delle spese di gestione e di manutezione immobili nonché delle spese relative all’amministrazione dei titoli, censurano, la violazione del loro diritto di essere sentiti;
i ricorrenti rimproverano preliminarmente all’UT il fatto che la decisione non è motivata e già solo per tale ragione il ricorso dovrebbe essere accolto e gli atti rinviati all’amministrazione affinché provveda ad emanare una decisione motivata in maniera soddisfacente;
la decisione avversata, oltre ad essere inaccettabile per come si presenta nella forma (errori di ortografia e sintassi), non entrerebbe nel merito delle puntuali argomentazioni sollevate in sede di reclamo: in particolare, l’autorità fiscale non avrebbe esaminato né “l’aspetto della copertura di spese e non solo di fornitura di un servizio con i due abbonamenti in discussione” né la differenza tra le spese riconosciute e quelle richieste in deduzione pari a fr. 64.-, inoltre non sarebbe comprensibile “la ragione per cui i pezzi sostituiti __________ siano ammessi ma non il resto delle spese per procedere a tale sostituzione e la relativa trasferta” e neppure sarebbe stato indicato il motivo per il quale, dopo aver ammesso la deduzione di cui al punto 13.1. (spese di amministrazione dei titoli), è stato ammesso unicamente l’importo di fr. 279.- a fronte di quello comprovato, per una somma di fr. 452.-;
con osservazioni 18/19.8.2021, l’UT di Lugano propone di accogliere il ricorso per quanto concerne le spese di amministrazione dei titoli che, a seguito di un disguido, sono state riconosciute limitatamente all’importo di fr. 279.- anziché i postulati fr. 453.-;
per quanto concerne le spese di manutenzione, l’autorità fiscale ritiene “che quelle concesse nella misura di Fr. 9'124.- coprano tutte le spese di manutenzione deducibili previste nella Circolare 7/2020 Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata”.
Diritto
i ricorrenti contestano le decisioni dell’UT sia dal punto di vista formale, rimproverando all’autorità di non essere entrata nel merito delle censure sollevate, sia dal punto di vista materiale, contestando il mancato riconoscimento della totalità delle deduzioni postulate;
adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422);
per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha na-tura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
l’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1);
per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249);
la motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, in-fatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t);
nel caso che qui ci occupa, né nella motivazione della decisione su reclamo, né in sede di osservazioni al reclamo (con le quali sarebbe invero ancora stato possibile sanare la violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2016.197/198 del 3.12.2018, consid. 1.4. e CDT n. 80.2011.70 del 16.8.2012, consid. 2.1.) l’autorità fiscale, in relazione alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, ha spiegato ai ricorrenti le basi del ragionamento giuridico operato per negare una parte delle spese richieste in deduzione;
in particolare, l’UT non si è chinato sulla questione esposta dai ricorrenti circa il riconoscimento o della spesa degli abbonamenti annuali sottoscritti con le ____________________ o degli interventi effettuati nel 2019 presso la loro proprietà, come nessun cenno è stato fatto in relazione alla discrepanza dell’importo di fr. 64.-, differenza che risulta tra le spese riconosciute e quelle richieste in deduzione;
nel caso concreto, non essendo l’autorità fiscale entrata nel merito delle censure esposte in sede di reclamo dai coniugi RI 1, questa Camera non è in grado di sottoporre a verifica la legittimità della decisione impugnata;
la decisione su reclamo IC/IFD 2019 deve pertanto essere annullata e gli atti trasmessi all’autorità fiscale affinché adotti una nuova decisione motivata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2019 del 20.5.2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione motivata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giu Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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