AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.3
Data decisione, Autorità: 05.08.2021, CDT
Titolo: Deduzioni sociali: figli agli studi, ripartizione per metà con l’altro genitore, figlio al beneficio di borsa di studio
Incarto n. 80.2021.3
Lugano 5 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5/7 gennaio 2021 contro la decisione del 23 dicembre 2020 in materia di IC 2018.
Fatti
A. RI 1 (), di professione contabile, è divorziato ed ha un figlio, __________ () che nel periodo fiscale 2018 frequentava gli studi accademici a __________.
Nel periodo fiscale 2018 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 42'328.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-. Postulava inoltre il riconoscimento delle deduzioni di fr. 13'400.- per figli agli studi e di fr. 11'100.- per figlio a carico.
B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 18.3.2020, l’autorità fiscale commisurava il reddito imponibile in fr. 61'200.- per l’IC, in fr. 67'600.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) riconosceva la deduzione per figlio a carico limitatamente all’importo di fr. 5'550.- per l’IC e in fr. 3'250.- per l’IFD con la motivazione “Deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2017” mentre che, per l’IC non veniva riconosciuta alcuna deduzione per figli agli studi. In particolare l’autorità fiscale osservava:
“Deduzione non concessa in quanto il figlio beneficia di assegni o borse di studio, oppure deduzione computata in forma parziale dato che l’ammontare dell’assegno o della borsa di studio è superiore a fr. 1'200.- ma è inferiore al risparmio d’imposta che il contribuente otterrebbe attraverso l’applicazione della deduzione piena”.
C. Con reclamo 8/9.4.2020 RI 1 contestava la decisione IC/IFD 2018. Per quanto concerneva l’IFD, il contribuente indicava che la deduzione per figli a carico gli era stata riconosciuta per un ammontare di fr. 3'250.- anziché fr. 6'500.-. Per quanto concerneva la deduzione per figli agli studi – che gli era stata negata -, l’insorgente precisava che il figlio __________ non aveva ricevuto alcun assegno o borsa di studio per l’anno 2018. Postulava pertanto che a livello di IFD venisse riconosciuta la deduzione per figli a carico per fr. 6'500.- mentre che per l’IC venisse accettato l’importo di fr. 13'400.- quale deduzione per figli agli studi.
D. Con decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo del 23.12.2020, l’autorità fiscale confermava per l’IC gli elementi imponibili già accertati, mentre che per l’IFD, il reclamo veniva parzialmente ammesso e il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 64'400.-, con la seguente motivazione:
“Considerato il reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2018, a motivo del parziale/mancato riconoscimento delle deduzioni per figli a carico e agli studi, esaminato quanto presentato in sede di reclamo, nonché quanto già a disposizione dell’autorità fiscale, si procede ad ammettere parzialmente il reclamo riconfermando il diniego per la deduzione sociale per figli agli studi, conto tenuto di quanto ricevuto dal figlio a titolo di borsa di studio per il periodo fiscale 2018 (CHF 8'500.-); ammettendo come richiesto la piena deduzione per figli a carico nell’ambito dell’imposta federale diretta, in applicazione della Circolare 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia nell’ambito della Legge federale sull’imposta federale diretta” emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni”.
E. Con ricorso 5/7.1.2021 RI 1 censura la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2018. In particolare il contribuente ritiene errata la decisione dell’autorità fiscale che ha negato la deduzione per figli agli studi, siccome basata su un dato inesatto. Per il periodo fiscale 2018 il figlio __________ aveva ricevuto un assegno pari a fr. 2'263.-. Il ricorrente postula pertanto il riconoscimento della deduzione per figli agli studi nella misura del 50% visto come, anche la deduzione per figli a carico, per l’IC, gli è stata riconosciuta nella misura del 50%.
F. Con osservazioni 11/12.1.2021, l’UT si riconferma nella decisione impugnata precisando che “(…) oltre alla borsa di studio citata dal contribuente, in data 3 agosto 2018 l’Ufficio degli aiuti allo studio, relativamente all’anno 2018, ha concesso un’ulteriore borsa di studio per fr. 6'237.-“.
G. Con replica del 21.1.2021 RI 1 afferma che il figlio __________, nel periodo fiscale 2018 ha percepito una borsa di studio dell’importo di fr. 2'263.- ed anche un prestito di studio pari a fr. 855.-. Allega a comprova di quanto indicato la decisione del 18.1.2019 dell’Ufficio degli aiuti allo studio, secondo la quale, sulla scorta della documentazione fiscale aggiornata, la precedente decisione provvisoria concernente l’anno scolastico 2018-2019 veniva modificata, nel senso che l’aiuto di studio veniva stabilito in soli fr. 2'263.-. Motivo per il quale la decisione del 3/8.8.2018 veniva rettificata nel senso che la differenza fra l’aiuto di studio di diritto e quello stanziato e versato, pari a fr. 855.- veniva considerato quale prestito di studio.
Diritto
Contestato, nel caso sub judice, è il mancato riconoscimento, da parte dell’autorità fiscale, di metà della deduzione per figli agli studi richiesta da RI 1, per il figlio __________, che frequentava studi accademici a Ginevra nell’anno scolastico 2018-2019 e che in Ticino era domiciliato presso la madre, dalla quale il contribuente è divorziato da gennaio 2015 (cfr. www.movpop.ti.ch, sito consultato il 7.7.2021).
1.2.
La deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
1.3.
L’art. 11 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018 stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
[…]
In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018).
Secondo il capoverso 3 del citato DE, gli assegni di studio fino a fr. 1'000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
1.4.
1.4.1.
In caso di tassazione disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi. Se il figlio è minorenne e un genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere (gli alimenti sono fiscalmente deducibili dal reddito del genitore che li versa e sono imposti al genitore che li riceve). In via eccezionale la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi (punto 4.1. della Circolare 4/2008, “Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)”.
1.4.2.
Anche per l’imposta cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e, eventualmente, per figli agli studi.
Nel caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento, diversamente da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione.
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).
Con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere suddivise fra i genitori.
Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare (cfr. sentenza CDT 80.2019.383 dell’8.6.2020 consid. 6.).
Ora, venendo al caso che qui ci occupa, occorre esaminare due aspetti: uno inerente al diritto alla deduzione per figli a carico, ritenuta l’esistenza di una borsa di studio, e l’altro riguardante l’ammontare della deduzione, visto come il qui contribuente sia divorziato da __________, madre del figlio __________, e come la deduzione per figli a carico, per l’IC sia stata riconosciuta al contribuente nella misura del 50%.
2.2.
2.2.1.
Per quanto concerne il primo aspetto, e meglio la questione della borsa di studio, si rileva come, vista la decisione del 18.1.2019 dell’Ufficio degli aiuti allo studio, la borsa di studio sia stata stabilita in fr. 2'263.-. Ciò permetterebbe, di per sé, di poter applicare il capoverso 3 del DE. Ora, il risparmio d’imposta conseguibile nel caso in cui venisse accordata l’intera deduzione per figli agli studi (pari a fr. 13'400.-), ammonterebbe a fr. 3'159.90 (ossia l’imposta cantonale verrebbe stabilita in fr. 2'874.05, quella comunale in fr. 2'356.70 e quella federale in fr. 471.35) (cfr. sentenza CDT 80.2011.153 del 29.12.2011, consid. 1.5.). In queste circostanze, il risparmio d’imposta conseguibile sarebbe, di per sé, superiore alla borsa di studio versata e quindi il contribuente avrebbe diritto ad una deduzione parziale per figli agli studi.
2.2.2.
Tuttavia, dalla decisione impugnata (IC 2018) si evince che la deduzione per figli a carico è stata riconosciuta per metà: è infatti stato accordato l’importo di fr. 5'500.- anziché fr. 11'100.-. Il ricorrente chiede tra l’altro di riconoscergli metà della deduzione per figli agli studi (cfr. ricorso del 7.1.2021).
È quindi altamente ipotizzabile che la deduzione in questione sia stata ripartita a metà tra madre e padre in costanza del reciproco mantenimento del figlio maggiorenne come già preconizzato in precedenti casi trattati da questa Camera (RDAT I-2001 n. 7t).
In queste circostanze pure la deduzione per figli agli studi dovrebbe essere ripartita per metà.
Tuttavia come visto, il figlio __________, per l’anno scolastico 2018 – 2019 ha beneficiato di una borsa di studio, superiore ai fr. 1'000.-, motivo per il quale, come già ricordato poc’anzi, si applica il capoverso 3 dell’art. 11 del Decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018.
2.2.3.
Ora, volendo considerare metà della deduzione prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, si ha che il risparmio d’imposta conseguito da RI 1 sarebbe pari a fr. 1'642.70 (imposta cantonale pari a fr. 3'605.95, imposta comunale fr. 2'956.90, imposta federale 656.45). Siccome la somma ottenuta con la borsa di studio (fr. 2'263.-) è superiore al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse la metà dell’importo concesso dalla legge, risulta più vantaggioso l'aver ricevuto gli assegni di studio piuttosto che aver beneficiato della deduzione della predetta somma forfetaria (cfr. sentenza 80.2011.153 del 29.12.2011, consid. 1.5.). Motivo per il quale non può essergli riconosciuta la deduzione per figli agli studi.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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