AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.5
Data decisione, Autorità: 23.03.2021, IICCA
Ricorso: TF 4A_227/2021
Titolo: Provvedimento cautelare, trasferimento di azioni; decisione anticipatoria rispetto al merito; destinatario della misura
Incarto n. 12.2021.5
Lugano 23 marzo 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2020.276/277 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione e istanza per provvedimenti superprovvisionali e cautelari 16 settembre 2020 da
AO 1 patrocinata da: PA 2
contro
AP 1 patrocinata da: PA 1
chiedente in via superprovvisionale, in via cautelare e in via principale che sia fatto ordine a AP 1 di far firmare a Bl__________, i documenti necessari al trasferimento di 659 azioni detenute in Sc__________, a AO 1, ovvero il "Share transfer agreement" in doppia copia, la "notice of transfer of shares" in doppia copia, e la "Schedule E" in triplice copia, con la comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti gli organi, i direttori e i collaboratori di AP 1 nonché con la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP 1;
domande alle quali si è opposta la convenuta con istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC del 9 ottobre 2020, cui hanno fatto seguito le osservazioni 27 ottobre 2020 dell’istante, la replica spontanea 5 novembre 2020 e la duplica spontanea 13 novembre 2020;
e che il Pretore ha accolto con una decisione cautelare anticipatoria rispetto al merito in data 4 gennaio 2021;
appellante la convenuta con atto di appello con richiesta supercautelare di concessione dell’effetto sospensivo 15 gennaio 2021, con cui ha postulato in via principale l’annullamento del giudizio impugnato, in via subordinata l’annullamento con rinvio degli atti al Pretore affinché decida sull’istanza di limitazione del procedimento e sull’istanza di sospensione e in caso di loro reiezione affinché le sia assegnato un termine per presentare osservazioni nel merito all’istanza promossa dalla controparte;
mentre l’attrice con risposta 1° febbraio 2021 ha postulato la reiezione del gravame;
premesso che con decisione 21 gennaio 2021 il Presidente della Camera ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AO 1, società con sede a , unitamente a Th, quali mandanti, e AP 1, con sede a , quale mandataria, hanno sottoscritto un contratto finalizzato alla partecipazione delle prime due nella Sc, società con sede a . Il contratto, che prevede in primo luogo la sottoscrizione del capitale della Sc in ragione del 58%, dispone altresì che le mandanti si impegnano a depositare l’intero pacchetto azionario presso la mandataria, o presso terzi da questa indicati, che lo deterrà a titolo fiduciario, in nome e per conto delle mandanti (v. doc. D, in particolare art. 3 e 9). __________ Ca__________, in veste di direttore di AP 1 (dal 18 luglio 2019 vice presidente di questa società), il 6 aprile 2009 ha disposto il trasferimento delle azioni della Sc__________ acquistate dalle mandanti presso Bl__________ (v. doc. I). In buona sostanza Bl__________ è un cosiddetto veicolo fiduciario (v. doc. O, pag. 2, pt. 2) tramite il quale viene gestita la partecipazione azionaria di AO 1 nella Sc__________. Quest’ultima risulta essere stata creata per curare un investimento riguardante la costruzione di un immobile in Romania tramite la società di diritto rumeno R.__________.
Con lettera 7 agosto 2020 il rappresentante legale di AO 1 ha revocato il contratto sottoscritto con AP 1, rimproverandole di aver crassamente violato l’obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato (con particolare riferimento alla gestione dell’operazione immobiliare in Romania), e ha richiesto la firma della documentazione necessaria al trapasso delle azioni (v. doc. R). Con scritto del 3 settembre successivo AP 1 ha respinto i rimproveri mossi nei suoi confronti, ha preso atto della revoca del mandato ma non si è espressa sulla restituzione delle azioni (v. doc. Z).
Con petizione 16 settembre 2020 AO 1 ha chiesto sia in via super provvisionale che in via cautelare che in via principale di ordinare a AP 1 di far firmare a Bl__________ i documenti necessari al trasferimento delle 659 azioni da lei detenute nella Sc__________, con la comminatoria dell’art. 292 CPS nonché di una multa di fr. 5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- al giorno in caso di inadempimento. A sostegno delle misure cautelari ha sottolineato, tra l’altro, l’urgenza dell’adozione del provvedimento poiché al momento attuale si trova impedita di esercitare i suoi diritti di azionista in seno a Sc__________ con conseguenze catastrofiche, in particolare per quanto attiene all’importante investimento già effettuato in Romania che rischia di essere compromesso.
In data 18 settembre 2020 il Pretore ha da un lato respinto l’istanza volta all’emissione di un provvedimento supercautelare ex parte (inc. CA.2020.277), d’altro lato fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza di provvedimenti cautelari, con l’avvertenza che in caso contrario avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti dall’istante (inc. CA.2020.276). Il rappresentante legale di AP 1 ha chiesto una proroga del termine assegnato che è stata concessa dal Pretore con ordinanza 30 settembre 2020.
In data 9 ottobre 2020 AP 1 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC con cui ha chiesto di limitare il procedimento alla questione dell’inammissibilità delle domande supercautelare e cautelare nonché di sospendere il termine per presentare le proprie osservazioni fino alla decisione sulla prima richiesta. AP 1 ha evidenziato che qualora il giudice accogliesse la richiesta della parte istante in una decisione cautelare questa sarebbe in realtà una decisione finale di merito; la petizione andrebbe così respinta poiché inammissibile, una procedura cautelare non potendo a suo avviso portare a una decisione finale sul merito. Con osservazioni 27 ottobre 2020 AO 1, dopo aver rilevato che a suo avviso AP 1 non aveva rispettato il termine assegnatole per presentare osservazioni e che quindi la causa era matura per il giudizio in via cautelare, ha precisato che la misura cautelare si imponeva a fronte dell’esigenza di una tutela urgente per i motivi esposti nella petizione, che in base alla dottrina e alla giurisprudenza l’esecuzione di una prestazione positiva da parte del convenuto può senz’altro formare oggetto di un provvedimento cautelare, infine che l’istanza avversaria costituiva solo il tentativo di rallentare lo svolgimento del processo. Con replica spontanea 5 novembre 2020 AP 1 ha osservato da un lato di non aver presentato osservazioni avendo postulato la sospensione del termine nell’ambito dell’istanza di limitazione del procedimento, d’altro lato che con la consegna dei documenti richiesta dalla controparte non veniva soddisfatto un bisogno anticipato e temporaneo ma un bisogno definitivo che dev’essere oggetto di una procedura di merito e non cautelare, ciò che rendeva inammissibile la procedura cautelare. Con duplica spontanea 13 novembre 2020 AO 1 ha dal canto suo osservato che un’istanza di limitazione del procedimento non sospende il termine per presentare delle osservazioni e che quello assegnato alla controparte era pertanto decorso, nonché ha ribadito i motivi per i quali nulla ostava a che il Pretore si chinasse sulle richieste oggetto della sua istanza cautelare.
Con decisione 4 gennaio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza e, di conseguenza, fatto ordine a AP 1 di far firmare a Bl__________, e di retrocederli all'istante entro il termine di 15 giorni, i tre documenti annessi alla decisione (doc. U), necessari al trasferimento di 659 azioni detenute in Sc__________, a AO 1, ovvero il "Share transfer agreement" in doppia copia, la "notice of transfer of shares" in doppia copia, e la "Schedule E" in triplice copia, con la comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti gli organi, i direttori, i collaboratori della AP 1 (in particolare Ca__________ __________, , e Za __________, __________) nonché con la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP 1.
Il primo giudice, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha avantutto ricordato che un provvedimento cautelare non può di principio essere anticipatorio del merito né definitivo ma può esserlo in situazioni particolari. La misura cautelare definitiva, di per sé un’anomalia dal profilo concettuale, va confinata in situazioni fattuali e/o giuridiche eccezionali, in cui il provvedimento adottato esaurisce il bisogno di tutela dell’istante tanto che il procedimento di cognizione diviene privo di interesse degno di protezione. Il Pretore ha quindi osservato che la scelta processuale di AP 1, volta a sezionare l’oggetto del litigio, non era corretta, mentre lo era quella di AO 1 volta ad allegare e dimostrare l’esistenza dell’eccezionalità che giustifica un provvedimento cautelare definitivo. Parimenti non corretta è stata considerata la presentazione dell’istanza di limitazione del procedimento senza chiedere una proroga per presentare osservazioni all’istanza cautelare, dal momento che il primo giudice non aveva in concreto ritenuto applicabile l’art. 125 CPC, con la conseguenza che il procedimento era diventato maturo per il giudizio.
Il Pretore ha così esaminato la documentazione agli atti rilevando che né AO 1 nè Th__________ erano in possesso delle azioni in quanto depositate a titolo fiduciario presso Bl__________ su istruzione di AP 1 e che era quest’ultima a gestire i contatti e a firmare per conto di Bl__________ (v. doc. O e Q). A fronte della disdetta del contratto fiduciario il primo giudice ha considerato fondata su buon diritto la richiesta dell’istante di rientrare in possesso delle sue azioni (v. art. 404 CO e contratto doc. D, art. 19), vista altresì l’assenza di contestazione da parte della convenuta, mentre pacifiche alla luce delle circostanze sono state considerate l’urgenza, la lesione o minaccia di lesione dei diritti dell’istante, come pure il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. In conclusione il Pretore ha considerato realizzate le condizioni eccezionali per adottare una misura cautelare anticipatoria rispetto al merito.
AP 1 ha presentato il 15 gennaio 2021 un appello con richiesta supercautelare di concessione dell’effetto sospensivo in cui, oltre a postulare l’adozione di questa misura, ha chiesto in via principale di annullare il primo giudizio, in via subordinata di annullarlo e rinviare gli atti al Pretore affinché decida sull’istanza di limitazione del procedimento e di sospensione e, nel caso in cui queste venissero respinte, le venga assegnato un termine per presentare osservazioni nel merito dell’istanza di AO 1. Con risposta 1° febbraio 2021 AO 1 ha chiesto di respingere integralmente l’appello e di confermare la decisione del Pretore. Degli argomenti contenuti nell’appello e nella risposta si dirà nei prossimi considerandi.
Con decisione 21 gennaio 2021 il presidente di questa Camera ha accolto la domanda supercautelare e quindi sospeso l’ordine contenuto nella decisione impugnata.
L’appello di AP 1, interposto nel termine di 10 giorni previsto all’art. 314 cpv. 1 CPC, è tempestivo e come tale ricevibile in ordine.
Nella prima parte dell’appello AP 1 sostiene che il Pretore, emettendo una decisione cautelare finale, si sarebbe sostituito alla parte istante, che aveva presentato una procedura cautelare e una procedura di merito. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto decidere sulla procedura cautelare e assegnare all’istante un termine per presentare l’azione di merito a convalida di quanto deciso in via cautelare. A fronte di tre domande di causa identiche, nel caso in cui avesse ritenuto trattarsi di una domanda cautelare che porta a una decisione finale il primo giudice avrebbe dovuto rendere attenta la controparte e assegnarle un termine per determinarsi nel merito; non avendolo fatto, avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. Secondo l’appellante AO 1 ha promosso un’azione di rendiconto, che per il Tribunale federale non può concretizzarsi in una procedura cautelare, mentre avrebbe dovuto presentare quell’azione nella procedura sommaria ex art. 257 CPC, ed è per questo motivo che essa ha introdotto un’istanza di limitazione del procedimento. In ogni modo, a suo dire non vi sarebbero contingenze fattuali tali da imporre un provvedimento cautelare né la richiesta sarebbe qualitativamente urgente da non sopportare una tutela di merito.
In realtà questa prima parte dell’appello risulta irricevibile poiché priva di confronto con il giudizio impugnato. Il primo giudice ha in effetti esposto in maniera dettagliata, con riferimento a numerose sentenze del Tribunale federale, in quali particolari circostanze un provvedimento cautelare può essere definitivo e così esaurire il bisogno di tutela giurisdizionale dell’istante, per poi rilevare che quanto allegato e dimostrato da AO 1 giustificava l’adozione di una misura di quella natura e portata (v. giudizio impugnato, pag. 1 a 3, qui riassunte al consid. 6). L’appellante da parte sua si è come visto limitata a esporre la propria opinione sul tema, senza spiegare in che misura quanto esposto dal Pretore sarebbe errato, limitandosi a riprendere parte di quanto emerge dalla DTF 138 III 728 (dalla quale si evince senz’altro la delicatezza del tema delle misure provvisionali con effetto definitivo nell’ambito delle domande di rendiconto ma non la loro esclusione). In ogni modo per quale ragione il Pretore avrebbe dovuto decidere prima sulla procedura cautelare e poi assegnare alla convenuta un termine per presentare osservazioni di merito, proprio alla luce di quanto illustrato nel suo giudizio, non è dato comprendere. Lo stesso dicasi per la pretesa di essere informata dell’intenzione del giudice di adottare una decisione definitiva: un avvertimento in questo senso è peraltro contenuto nella fissazione termine del 18 settembre 2020, il cui significato, a fronte di una domanda cautelare identica alla domanda di merito, non poteva sfuggire alla convenuta che, invece di esporre le ragioni per cui non andava accolta la domanda cautelare, ha preferito optare per la presentazione di un’istanza di limitazione del procedimento, adottando così una scelta procedurale scorretta, come a giusto titolo evidenziato nel primo giudizio (v. pag. 3 i.f.) e pure osservato dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 7 pt. 24). AP 1 si è limitata a genericamente sostenere che il caso non sarebbe comunque eccezionale e che la richiesta della controparte non rivestirebbe il carattere dell’urgenza, ciò che oltre a essere irrituale poiché sostenuto solo in seconda sede, è del tutto privo di motivazione. Ne consegue che manifestamente a torto l’appellante ha preteso che la decisione cautelare finale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale e che l’applicazione del diritto da parte del Pretore sarebbe stata inaspettata. Sempre a torto l’appellante ha anche sostenuto che il Pretore avrebbe dovuto far uso dello strumento dell’interpello, con evidenza destinato a ben altri scenari. Sull’obiezione della mancata considerazione da parte del Pretore dell’istanza fondata sull’art. 125 CPC si dirà invece più avanti.
Anche su questo punto l’appello è irricevibile: In primo luogo poiché le argomentazioni sollevate sono tardive, l’art. 317 cpv. 1 CPC impedendo di prenderle in considerazione in questa sede, come correttamente evidenziato dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 11, pt. 43). Già si è detto che AP 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in prima sede ma per sua scelta ha omesso di farlo. In secondo luogo poiché l’appellante omette di confrontarsi con il primo giudizio sul tema del deposito fiduciario delle azioni e sulle relazioni tra essa stessa e Bl__________ (v. giudizio impugnato, pag. 4 ultimo capoverso, pag. 5 primo capoverso). In ogni modo quanto sostenuto dall’appellante è anche manifestamente errato. Come già rilevato dal primo giudice Bl__________ è divenuta depositaria a titolo fiduciario delle azioni Sc__________ di cui è proprietaria AO 1 su istruzione di AP 1 (in applicazione dell’art. 9 prima frase del contratto doc. D), come dimostra il doc. I. Bl__________ non è quindi una società scelta da AO 1 per detenere le azioni. L’ordine impartito dal giudice non è diretto a un terzo bensì alla convenuta a cui viene fatto ordine di far firmare a questo terzo, e retrocederli all’istante, i documenti elencati nel dispositivo della decisione impugnata. L’entità che lede i diritti dell’istante è la convenuta (in virtù dell’art. 19 del contratto l’obbligo di restituire le azioni incombe al mandatario) e quindi non si vede a chi se non a quest’ultima doveva essere indirizzato l’ordine. In questo scenario il terzo, quale veicolo fiduciario scelto dalla convenuta (v. ancora doc. I, nonché doc. O, pag. 2, pt. 2), non assume il ruolo di parte. Il provvedimento non può comunque essere notificato direttamente a questo terzo non essendo dislocato in Svizzera. In ogni modo, dal momento che AP 1 (e per essa __________ Ca__________) può firmare per conto di Bl__________, come esposto nel giudizio impugnato (pag. 5, primo periodo) e nella risposta all’appello (pag. 14, pt. 55), e non oggetto di contestazione in questa sede, l’affermazione secondo cui “Tra AP 1 e Bl__________ non vi è alcun rapporto contrattuale né di altro tipo” (v. appello, pag. 7) è addirittura temeraria ed è servita, in violazione del principio della buona fede processuale, a indurre in errore il giudice per ottenere una decisione supercautelare favorevole, ciò che questa Camera non può omettere di rilevare. Comunque sia, anche volendo per un attimo prescindere da quanto precede, per quale ragione il semplice depositario a titolo fiduciario di azioni dovrebbe rifiutarsi di restituirle (come paventato dall’appellante a pag. 8 i.f. del suo gravame), non è dato sapere.
Questo argomento, alla luce di quanto sopra esposto, appare pretestuoso. Inoltre, l’appellante sembra misconoscere che le comminatorie previste all’art. 343 cpv. 1 let. a, b, c CPC sono mezzi di coercizione indiretti che potranno trovare applicazione in caso di inadempimento. Di fronte all’autorità penale, rispettivamente al giudice dell’esecuzione, AP 1 e i suoi organi avranno senz’altro modo di giustificare di non avere colpa per l’eventuale mancata firma dei documenti richiesta a Bl__________.
Le censure appellatorie sono manifestamente infondate. Prima di tutto è d’obbligo ricordare che in virtù dell’art. 124 cpv. 1 CPC è il giudice a dirigere il processo e a prendere le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento. Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata. Su alcune asserzioni dell’appellante si può brevemente ancora osservare quanto segue. È evidente che essa aveva la facoltà di esprimere i suoi dubbi sull’impostazione della causa operata dall’istante e poteva auspicare che il giudice esaminasse questo aspetto prima di esprimersi sulla domanda cautelare, non poteva invece imporlo dal momento che nessuna norma lo prevede. Vale il contrario, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quanto all’applicazione dell’art. 125 CPC, anche quando la proposta di limitazione emana da una parte (v. Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 125). Manifestamente a torto l’appellante asserisce di non aver avuto modo di esprimersi sul merito della procedura poiché il giudice non ha deciso riguardo alla sospensione del termine per presentare osservazioni: già si è detto che, anche se avesse voluto, il Pretore non poteva sospendere alcun termine a dipendenza della nota istanza. Per quale motivo e in base a quale norma la notifica dell’istanza ex art. 125 CPC alla controparte per formulare osservazioni avrebbe lasciato intendere che il procedimento sarebbe continuato unicamente su quel tema, con implicita sospensione della procedura principale, l’appellante non lo spiega se non con sue personali considerazioni sulla certezza del diritto. In ogni modo, il Pretore si è pronunciato sul tema della limitazione (v. pag. 3 i.f. e 4 all’inizio del giudizio impugnato), precisando di non ritenere applicabile l’art. 125 CPC al caso concreto e rimproverando alla convenuta di non aver chiesto la proroga per formulare osservazioni: al riguardo l’appellante è rimasta silente.
L’appellante ha altresì affermato che nessuno dei requisiti necessari per il riconoscimento di una misura cautelare è dato e che in particolare difettano l’urgenza e il pregiudizio irreparabile. Alla luce di quanto precede la censura è irricevibile: già si è detto che non si possono portare in seconda sede argomenti non addotti dinanzi al primo giudice. In ogni modo la conclusione di quest’ultimo non presta il fianco a critiche e va qui sottolineato il buon diritto dell’istante di entrare in possesso delle azioni della Sc__________ di cui è proprietaria, nella modalità richiesta, dopo l’avvenuta disdetta del contratto con la convenuta.
Da ultimo l’appellante chiede che le ripetibili riconosciute alla controparte siano ridotte “in modo sensibile”. L’appello è anche su questo punto irricevibile, visto che per costante giurisprudenza una richiesta di riduzione delle ripetibili dev’essere cifrata (per molte v. II CCA 12.2016.93, 12 ottobre 2017, consid. 9). In ogni modo l’appellante minimizza in maniera inammissibile l’impegno di patrocinio della controparte.
Visto quanto precede l’appello di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione del Pretore 4 gennaio 2021, inc. CA.2020.276/277. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante e sono fissate in base alla natura e alla complessità della fattispecie (v. art. 2, 10 e 13 LTG). L’appellante è tenuta altresì a rifondere alla parte appellata un’indennità per ripetibili stabilita in base all’importanza della lite nonché al presumibile tempo impiegato per l’esame dell’appello e la preparazione della risposta (v. art. 11 cpv. 5 e 12 Rtar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 15 gennaio 2021 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza è confermata la decisione 4 gennaio 2021, inc. CA.2020.276/277, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
II. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono a carico di RE 2che rifonderà a AO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster