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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.84
Data decisione, Autorità: 19.01.2022, IIICC
Titolo: Condono delle spese processuali
Incarto n. 13.2021.84
Lugano 19 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 26 luglio 2021 di
IS 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all’inc. n. 13.2020.106 emessa l’11 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 11 gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo 9 ottobre 2020 di IS 1 contro la decisione 30 settembre 2020 con cui il Pretore aggiunto aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di cui all’inc. n. OR.2020.11 della Pretura del Distretto di Bellinzona;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali di fr. 500.–;
che con istanza 26 luglio 2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che, giusta l’art. 112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;
che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove, come nel Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;
che l’istanza di condono delle spese dev’essere debitamente motivata;
che nel caso concreto la sola indicazione fornita dalla richiedente di versare in precarie condizioni economiche non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da respingere;
che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza 26 luglio 2021 di IS 1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 11 gennaio 2021 della III CCA è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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