AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.102
Data decisione, Autorità: 18.01.2022, IIICC
Ricorso: TF, 4A_85/2022, 05.04.2022
Titolo: La cessione di una pretesa a terzi tesa ad eludere la prestazione di una cauzione per spese ripetibili va interpretata in modo restrittivo ritenuto il divieto di simulazione e di abuso di diritto
Incarto n. 13.2021.102
Lugano 18 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico per statuire nella causa inc. n. OR.2021.63 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 13 aprile 2021 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 24 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2021 con cui il Pretore le ha imposto il pagamento di una cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.–;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 13 aprile 2021 presentata innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di USD 56'000'000.– (fr. 55'464'900.– al cambio valido il 29 settembre 2019) oltre interessi del 5% a far tempo dal 23 novembre 2006, insieme al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ spiccato dall’Ufficio di esecuzione di Basilea Città.
La pretesa era stata oggetto della causa giudiziaria promossa da __________ SpA (già __________ Srl) stralciata dal ruolo il 18 ottobre 2018 per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Nel 2019 __________ SpA le aveva ceduto la pretesa individuata nel presunto danno patrimoniale patito in punto al progetto immobiliare e turistico __________ in __________, danno ricondotto ad una mancata diligente esecuzione del mandato affidato a CO 1 e sua conseguente intempestiva rescissione.
B. Con istanza 30 aprile 2021 CO 1 ha chiesto, previa sospensione della procedura, la condanna di RE 1 alla prestazione a suo favore di una cauzione per spese ripetibili di almeno fr. 1'000'000.–, oltre alla sospensione immediata della procedura fino a prestazione della medesima.
C. Con osservazioni 2 giugno 2021 l’attrice ha contestato i presupposti per la prestazione della cauzione per spese ripetibili oltre all’opportunità di sospendere la procedura. Nondimeno, fino a definizione della cauzione ha a sua volta chiesto di sospendere il termine assegnatole per pagare l’anticipo di fr. 37'500.– delle spese processuali. In via subordinata ha inoltre chiesto che l’importo della cauzione non ecceda fr. 350'000.– pagabile in 10 rate, ovvero l’indennità per ripetibili già riconosciuta a CO 1 con il decreto di stralcio 18 ottobre 2018.
D. I rispettivi antitetici punti di vista in punto alla cauzione sono stati ribaditi con replica spontanea 8 giugno 2021 da CO 1 e duplica spontanea 15 giugno 2021 da RE 1.
E. Con decisione 13 luglio 2021 il Pretore ha disposto a carico di RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.– entro un termine di 30 giorni, riservato l’art. 101 cpv. 3 CPC, e sospeso il procedimento fino alla sua prestazione o decisione contraria in seconda istanza.
F. Con reclamo 24 agosto 2021, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di annullare questa decisione. In via subordinata chiede che la cauzione sia fissata in fr. 350'000.–.
La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta da questa Camera con decisione 31 agosto 2021.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione processuale qui in esame è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 14 luglio 2021 (tracciamento degli invii; doc. B al reclamo). Trattandosi di procedura ordinaria, poste le ferie giudiziarie estive tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il gravame rimesso alla posta il 24 agosto 2021 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
La reclamante compiega al suo reclamo l’estratto del registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, datato 28 luglio 2021 e riferito alla società __________ SpA (doc. D al reclamo) e la copia di una dichiarazione giurata (affidavit) 19 luglio 2021 rilasciata dal rappresentante legale della reclamante medesima (doc. E al reclamo). I documenti prodotti per la prima volta innanzi a questa Camera sono tuttavia nuovi e come tali inammissibili in virtù del divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC.
L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
4.2 Con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, op. cit., n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Possono anche riferirsi a procedure tra le stesse parti riguardanti la medesima pretesa, quale ad esempio è la pregressa procedura di rigetto dell’opposizione a cui fa seguito la causa di disconoscimento di debito (Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 99; Trezzini, op. cit., n. 43 ad art. 99 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 44 e 45 ad art. 99] e relative citazioni). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare, bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art. 99).
5.1 Il Pretore ha rilevato che la pretesa ceduta da __________ SpA era stata oggetto della vertenza giudiziaria da quest’ultima promossa e poi stralciata per mancato pagamento dell’anticipo delle spese. E poiché in capo a __________ SpA il presupposto della prestazione di una cauzione per spese ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC era ancora attuale, la stessa non avendo fatto fronte agli oneri processuali in quel contesto stabiliti, la cessione andava interpretata con rigore. In particolare era da considerare che le cessioni fiduciarie di pretese a terzi non soggetti a cauzione sottostavano al divieto di simulazione e abuso di diritto, che la giurisprudenza ammetteva proprio quando queste stesse cessioni erano finalizzate ad eludere l’obbligo di prestazione di una siffatta cauzione. In concreto, in forza della sua sede in Italia, l’attrice beneficiava appunto dell’esenzione dalle cauzioni in applicazione della Convenzione dell’Aia sulla procedura civile del 1° marzo 1954. Sicché diventava essenziale una sua spiegazione oggettiva e convincente circa le ragioni alla base dell’avvenuta cessione della pretesa - di cui non vi era traccia nell’atto medesimo (doc. H) - e riguardo alla propria solidità patrimoniale. L’attrice essendo venuta meno a queste incombenze, il Pretore ha considerato abusiva la cessione e riconosciuto la pertinenza della domanda di cauzione.
5.2 La reclamante gli obietta che la cessione della pretesa era frutto di una libera trattativa tra sue società ben distinte fra loro e a sé stanti, a comprova di cui vi erano le visure camerali italiane di pubblico dominio e che concernevano lei (doc. 2) e la cedente __________ SpA (doc. D e E annessi al reclamo), e che pertanto il debito per oneri giudiziari imputabile a __________ SpA non lo si poteva ascrivere a lei in qualità di cessionaria. L’argomento è tuttavia ai limiti del preteso.
Il Pretore non ha ritenuto abusiva la cessione per il fatto che la reclamante, quale cessionaria, era in qualche modo assimilabile alla società cedente, ma proprio perché quella cessione prefiggeva il trasferimento appunto di una pretesa ad un soggetto giuridico terzo - come tale distinto - legittimato a invocare l’esenzione dalla prestazione di una cauzione in virtù della Convenzione dell’Aia sulla procedura civile del 1° marzo 1954 senza indicare una specifica causa giuridica. Invano la reclamante parla di libera trattativa tra privati. L’allegazione proposta per la prima volta in sede di reclamo, risulta come tale inammissibile per effetto del divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. A fronte poi di un concetto così vago e generico, all’evidenza e quantomeno s’imponeva una ben più puntuale collocazione giuridica, di cui però non vi è traccia. Pertanto non vi sarebbe stato comunque modo di ritenere la conclusione del primo giudice alla stregua di un accertamento manifestamente errato dei fatti, da cui l’inconsistenza del reclamo.
5.3 Soggiunge ancora la reclamante di avere comprovato la propria solidità finanziaria, visto che il capitale sociale di EUR 1'000.– era conforme al diritto italiano e che la propria potenza economica era data dalla possibilità di emettere una o più note di debito fino a concorrenza di EUR 100'000'000.– come risultava dalla relativa visura camerale agli atti quale doc. 2. Ma una volta di più la critica sfiora l’azzardo.
Il Pretore ha ritenuto che l’interessata nulla aveva illustrato e dimostrato circa la sua situazione economica. E, di fatto, se è vero che all’atto della sua costituzione il capitale sociale di una società a responsabilità limitata può anche essere stabilito in EUR 1'000.– (cfr. art. 2463 comma 4 CCit) è altresì vero che la stessa risponde per le sue obbligazioni sociali limitatamente al suo patrimonio (art. 2462 CCit). Ciò premesso, la possibilità di emettere note di debito, quand’anche per un importo massimo di EUR 100'000'000.–, ancora non conforta l’esistenza concreta di una liquidità finanziaria e di attivi. Come tale poi l’allegazione è pure in questo caso nuova in quanto invocata solo davanti a questa Camera, da cui l’inammissibilità della medesima per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC. Basti in aggiunta ancora rilevare che dal registro delle imprese risulta che la reclamante è stata costituita il 1° luglio 2019 e iscritta l’indomani (doc. 2 nel fascicolo act. II) a fronte di un atto di cessione stipulato il 6 agosto 2019. Mentre l’attività societaria è iniziato il 12 maggio 2020 e l’iscrizione della facoltà di emettere titoli di debito (doc. 2 nel fascicolo act. II) ha coinciso con l’avvio il 19 giugno 2020 della pregressa procedura di conciliazione (inc. n. CM.2020.331). Sicché pare a ben vedere di capire che la pretesa solidità finanziaria debba ricondursi piuttosto al credito ceduto e che è tema della vertenza giudiziaria che qui ci occupa. Motivo per cui, nemmeno in proposito l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore potrebbe dirsi sostanziata.
Invano, infine, la reclamante chiede in via subordinata la riduzione della cauzione a fr. 350'000.– da pagarsi in 10 rate. Il Pretore ha stabilito in fr. 1'000'000.– la cauzione da lei dovuta in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 Rtar posto un valore di causa di fr. 55'464'900.–. E, nel caso che ci occupa, l’interessata non spiega né perché da questo invalso principio ci si debba ora scostare né pretende che il relativo calcolo del Pretore sia errato. Immotivato, anche su questo punto il reclamo si rivela così inammissibile.
Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.– e fr. 10'000.–. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 3'000.– e sono poste a carico della reclamante risultata soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 3'000.–, sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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