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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.158
Data decisione, Autorità: 09.02.2022, ICCA
Titolo: Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 11.2021.158
Lugano 9 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2021.1202 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 marzo 2021 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 22 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 9 novembre 2021;
premesso che con sentenza del 9 novembre 2021, a modifica di misure protettrici dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ con mobili e suppellettili e assunzione delle spese ordinarie in uso a AO 1 (1968), le ha affidato il figlio R__________ jun. (nato il 4 dicembre 2008), ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 (1945) a versare dal novembre del 2021 un contributo alimentare di fr. 54.– mensili per la moglie e un contributo alimentare di fr. 140.– mensili per il figlio (compreso un contributo di accudimento) oltre alle rendite per figli del “secondo e terzo pilastro” da lui riscosse fino al termine di un'adeguata formazione professionale e posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6634.20 per ripetibili;
preso atto che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 novembre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di assegnargli in uso l'abitazione coniugale con mobili, suppellettili e i relativi oneri, affidargli il figlio R__________ jun. per cura e educazione, riservato il diritto di visita materno, prescindere da contributi alimentari per moglie e figlio e porre le spese processuali di prima sede a carico della moglie, tenuta a rifondergli fr. 3000.– per ripetibili, subordinatamente di annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio o, in caso di conferma della sentenza impugnata, di porre le spese processuali di primo grado per un quarto a carico della moglie e per il resto a proprio carico con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte;
ricordato che con ordinanza del 1° dicembre 2021 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 17 dicembre 2021 la somma di fr. 2000.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti) è stato ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” e che di conseguenza entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno;
rilevato che con ordinanza del 3 gennaio 2022 all'appellante è stato impartito un ultimo termine fino al 20 gennaio 2022 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
considerato che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato all'appellante il 10 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti) e che entro la scadenza fissata non è stato effettuato versamento alcuno;
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
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i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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