AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.111
Data decisione, Autorità: 07.02.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Garanzia di affitto firmata dall’organo della conduttrice quale garante personale. Verifica d’ufficio dell’identità tra debitore ed escusso e tra somma riconosciuta e posta in esecuzione
Incarto n. 14.2021.111
Lugano 7 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.666 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 giugno 2021 dalla
CO 1,
contro
RI 1,
giudicando sul reclamo del 19 agosto 2021 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 9 agosto 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 luglio 2017 RI 1 ha presentato alla CO 1, per conto della PI 1 di cui era direttore, una richiesta di garanzia di affitto riferiti a locali commerciali adibiti a garage, situati a __________, presi in locazione dalla PI 3. L’ammontare massimo della garanzia era di fr. 36'000.–. RI 1 ha firmato la richiesta anche quale garante della PI 1, impegnandosi “solidalmente al rimborso di eventuali sinistri a titolo di condebitore solidale della società”.
B. Con scritto del 30 marzo 2020, la PI 2, rappresentata da __________ della PI 3, ha informato la CO 1 che l’ultima pigione pagata dalla PI 1 risaliva al novembre del 2019 e le ha chiesto di versarle gli scoperti per i mesi da dicembre 2018 a marzo 2020 per complessivi fr. 26'387.60. Come preannunciato, il 3 aprile 2020 la PI 2 ha inviato alla CO 1 lo scritto appena menzionato controfirmato “per accordo” da RI 1 sotto il nome della PI 1 e del suo personale.
C. Il 20 aprile 2020, la CO 1 ha inviato alla PI 1 “e/o” RI 1 un “conteggio finale” di uscita di complessivi fr. 30'027.65, di cui fr. 26'487.60 e fr. 2'092.50 a saldo delle fatture n. __________ e __________, e fr. 1'447.55 per il pro rata temporis del premio __________ non pagato.
D. Il 12 giugno 2020 la CO 1 ha chiesto alla PI 1 e/o RI 1 di versarle fr. 30'077.65 (con l’aggiunta quindi di spese di sollecito di fr. 50.–). Il 26 giugno 2020 la CO 1 li ha costituiti in mora, aggiungendo un ulteriore spesa di fr. 100.–, e ha reiterato la sua richiesta di pagamento il 10 luglio 2020.
E. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RI 1, quale debitore solidale della PI 1, per l’incasso di fr. 30'177.65, indicando quale causa del credito la “[...] fattura insoluta: N. 2262036 del 14.06.2018 CHF 2092.50/N. 2562975 del 21.06.2019 CHF 1447.55/N.2861132 del 17.04.2020 CHF 26637.60”.
F. Avendo RI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 giugno 2021 la CO 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona il rigetto provvisorio per fr. 31'788.95 (cauzione di fr. 26'387.60 + fr. 100.–; premi annuali non pagati di fr. 2'092.50 + fr. 1'447.55 + fr. 150.–; spese di esecuzione di fr. 103.30; interessi moratori di fr. 1'508.–). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 30 luglio 2021.
G. Statuendo con decisione del 9 agosto 2021, il Pretore ha accolto l’istanza (recte: parzialmente) e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 30'177.65 (pari all’ammontare indicato nel precetto esecutivo), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
H. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2021 per ottenerne l’annullamento, nel senso della reiezione dell’istanza e del mantenimento dell’opposizione, protestate spese e ripetibili.
I. Entro il termine impartitole per presentare osservazioni sul reclamo limitatamente alla questione del titolo di rigetto provvisorio per la differenza tra la somma posta in esecuzione, di fr. 30'177.65, e quella di fr. 26'387.60 indicata nello scritto del 30 marzo 2020, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RI 1 il 10 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 agosto 2021. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 22 consid. 4.1.2). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la richiesta di garanzia di affitto e lo scritto 30 marzo 2020, entrambi firmati dall’escusso sono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione, precisando che l’opposizione non poteva invece essere rigettata né per gli interessi moratori – perché non indicati nel precetto esecutivo – né per le spese esecutive – perché per legge dovute dall’escusso. Il Pretore ha quindi accolto l’istanza rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 30'177.65 e posto a carico del convenuto spese processuali e ripetibili.
Nel reclamo, RI 1 sostiene di non essere debitore del credito posto in esecuzione, perché sia il contratto di locazione –cui inerisce la garanzia di affitto – sia la “polizza” (ovvero la richiesta di garanzia di affitto) e l’accordo di fine locazione (lo scritto citato dal Pretore) sono stati da lui firmati solo in qualità di organo della reale debitrice, la PI 1, e non a titolo personale. Rileva del resto che la “polizza” è a nome della società, sicché l’esecuzione andava semmai promossa nei confronti della stessa ma non contro di lui. Chiede quindi l’annullamento della decisione impugnata, nel senso di mantenere l’opposizione da lui interposta, protestate spese processuali e ripetibili.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Ne segue che, quand’anche RI 1 non aveva contestato in prima sede di rispondere personalmente del debito posto in esecuzione, il Pretore doveva verificare d’ufficio l’identità tra il debitore indicato nel titolo di rigetto e l’escusso menzionato sul precetto esecutivo (RI 1), ovvero determinare se quest’ultimo aveva firmato la richiesta di garanzia di affitto e lo scritto 30 marzo 2020 (anche) a titolo personale. In questo senso il reclamo si avvera ricevibile.
5.2 Orbene, il reclamante ha firmato la richiesta di garanzia di affitto (doc. A accluso all’istanza e sopra ad A) non solo per conto della PI 1 quale suo organo (direttore) come egli afferma nel reclamo, ma pure come “garante” personale della società (v. il titolo della sezione n. 5), impegnandosi esplicitamente e “solidalmente al rimborso di eventuali sinistri a titolo di condebitore solidale della società” (doc. A, pag. 3 primo paragrafo). La sua (unica) censura risulta di conseguenza infondata.
5.3 Il reclamante non contesta infatti che la garanzia di affitto cui si riferisce la PI 2 nello scritto del 30 marzo 2020 (doc. B e sopra ad B), citato dall’istante quale riconoscimento di debito (istanza, alla voce “allegati”, ad n. 3), sia quella da lui richiesta il 10 luglio 2017 (nel frattempo manifestamente accettata dalla CO 1), né che con il suo accordo al versamento da parte dell’istante, in adempimento della garanzia di affitto, di fr. 26'387.60 alla PI 2 a saldo delle pigioni scoperte (come risulta dalla comunicazione del 24 aprile 2020, doc. E), egli abbia riconosciuto di dover rimborsare all’istante la stessa somma. Non nega neppure di aver sottoscritto anche personalmente lo scritto del 30 marzo 2020, ciò che si evince del resto dal fatto che la sua firma è apposta non solo sotto il nome della PI 1, ma anche sotto il proprio nome.
5.4 È tuttavia manifesto che lo scritto del 30 marzo 2020, unitamente alla richiesta di garanzia di affitto, costituisce in apparenza un titolo di rigetto provvisorio solo per fr. 26'387.60 e non per l’intera somma posta in esecuzione, di fr. 30'177.65. Per la differenza, di fr. 3'790.05, apparentemente costituita dal saldo di due fatture non prodotte, di fr. 2'092.50, del saldo pro rata temporis del premio n. “2562975”, di fr. 1'447.55, e di due importi di fr. 100.– e fr. 250.– forse per spese di sollecito, l’istante non ha indicato alcun titolo di rigetto dell’opposizione né nel precetto esecutivo né nell’istanza. Non ha neppure presentato osservazioni al riguardo entro il termine impartitole dalla Camera (sopra ad I). All’evidenza, la richiesta di garanzia di affitto non può giustificare in particolare il rigetto per i premi, che non sono specificati in quel documento, per tacere del fatto che non risulta dagli atti che il garante debba rispondere anche dei premi non pagati dalla PI 1, ma solo in caso di regresso. Al riguardo il reclamo va dunque accolto d’ufficio (sopra consid. 5) e la sentenza impugnata modificata di conseguenza.
In ambedue le sedi, le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35). seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si giustifica di assegnare un’indennità per inconvenienza alla CO 1. Non ha infatti motivato la propria richiesta in prima sede nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18 maggio 2016 consid. 6 e i rinvii), mentre non ha presentato osservazioni in seconda sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'177.65, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 26'387.60.
Le spese processuali di complessivi fr. 210.– sono poste a carico dell’istante per 1⁄10 e per i restanti 9⁄10 a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico della controparte.
Notificazione a:
– , , ; – , , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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