AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.120
Data decisione, Autorità: 28.01.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Contravvenzione alla legge edilizia. Multa. Prova del carattere esecutivo della decisione. Requisito della firma sulla decisione invocata come titolo di rigetto
CO 1RE 1CO 1
Incarto n. 14.2021.120
Lugano 28 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0097-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 14 maggio 2021 dal
Comune CO 1 (rappresentato dal Municipio di , )
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2021 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Previo avviso di contravvenzione del 17 giugno 2020, con decisione di contravvenzione del 7 settembre 2020 il Municipio di __________ ha inflitto a RE 1 una multa di fr. 2'500.– ai sensi dell’art. 46 della legge edilizia (LE, RL 705.100) e l’8 settembre 2020 ha emesso la relativa fattura, ponendo poi a suo carico, al terzo richiamo, una tassa di diffida di fr. 10.–.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.– oltre agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2020, indicando quale causa del credito la “Contravvenzione (fattura n. 486/2020 del 8.9.2020)”), e di fr. 10.– per la “Tassa di diffida del 15.3.2021”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio 2021 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 maggio 2021. Facendo uso della facoltà concessa loro dal Giudice di pace, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti mediante replica del 14 giugno e duplica del 23 giugno 2021.
D. Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, la Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 30 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 9 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha reputato un valido titolo di rigetto per la multa (fr. 2'500.–) e per la diffida (fr. 10.–) la fattura dell’8 settembre 2020 relativa alla decisione di contravvenzione del giorno precedente. Ha d’altronde respinto l’argomento di RE 1 secondo cui tale decisione non era valida poiché non è firmata dall’autorità che l’ha emessa. La giudice ha in particolare rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da RE 1 con la duplica, il Comune non aveva ammesso con la replica di avergli intimato una decisione non firmata, ma unicamente di aver allegato per errore all’istanza una versione della decisione non firmata, producendo nel contempo con la replica quella munita di firma. Ad ogni modo, ella ha continuato, agli atti figura la decisione debitamente firmata e comunque sia l’assenza di firma costituisce un motivo di nullità della decisione unicamente se il diritto pubblico applicabile subordina la validità della stessa alla presenza della firma, ciò che non è il caso dell’art. 46 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100).
Nel reclamo RE 1 ribadisce che il Comune si è avvalso di una decisione sprovvista di firma e di timbro che ne attesta il passaggio in giudicato sicché, già solo per questo motivo, la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Inoltre, ripete che l’istante avrebbe ammesso con la replica di avergli intimato una decisione sprovvista di firma e sostiene che la trasmissione in quella sede della versione firmata non può sanare la situazione.
Così argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui agli atti figura la decisione di contravvenzione debitamente firmata, mentre nella sua replica il Comune ha ammesso unicamente di aver accluso per errore all’istanza una versione della decisione non firmata, e non di averla notificata al convenuto senza firma (cfr. in merito la sentenza della CEF 14.2012.55 del 7 maggio 2021, consid. 8). Il reclamante non contesta d’altronde che la mancanza di firma non comporterebbe in ogni caso la nullità della decisione, giacché l’art. 46 LPAmm non subordina la validità della decisione a tale requisito. Vi è addirittura da chiedersi se il reclamante ha letto la sentenza che impugna. Insufficientemente motivate, le censure si avverano irricevibili (v. sopra consid. 1.2).
Per abbondanza, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica neppure nel merito, siccome una decisione è da considerare nulla, salvo disposizione di legge contraria, solo se è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 138 II 504 consid. 3.2.2; 137 I 275 consid. 3; 129 I 363 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014 consid. 6.2), ciò che non è il caso di una decisione priva di firma se la sua sottoscrizione non è un requisito di legge – e in proposito il rinvio della Giudice di pace all’art. 46 LPAmm è corretto – e non vi sono dubbi sulla sua autenticità.
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC, sentenza della CEF 14.2020.50 del 22 ottobre 2020, consid. 5.1).
6.2 La prova del carattere esecutivo della decisione incombe all’istante. Non è necessaria al riguardo un’attestazione dell’autorità che l’ha emessa. Può anche risultare dalle circostanze, segnatamente dal tempo trascorso dalla notificazione e dal fatto che l’escusso non pretende di aver impugnato la decisione (sentenza della CEF 14.2020.64 del 23 ottobre 2020, consid. 5.1, per un esempio vedi sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.2/a, Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 73 e n. 149 ad art. 80 LEF). L’attestazione di passaggio in giudicato è ancora meno determinante quando l’istante è l’autorità giudicante stessa che si avvale di una propria decisione, poiché non varrebbe più di una semplice allegazione di parte. Semmai, come autorità notificatrice, graverebbe su di lei l’onere della prova della notificazione della decisione, ciò che presuppone però a monte una contestazione dell’escusso al riguardo (DTF 141 I 103 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021, consid. 5 con rinvii).
6.3 Nel caso di specie, la decisione prodotta dal Comune con l’istanza era effettivamente sprovvista del timbro di passaggio in giudicato. Come visto la produzione di una simile attestazione non è però un presupposto imprescindibile per la concessione del rigetto definitivo, siccome il carattere esecutivo può anche risultare dalle circostanze. A ben vedere, RE 1 non ha mai sostenuto nei suoi allegati di causa né di non aver ricevuto la decisione – ciò che risulta del resto dal tracciamento postale prodotto dall’istante (doc. Q e R) – né di averla impugnata. Nelle osservazioni all’istanza egli si è limitato ad affermare, senza ulteriori precisazioni, che il Comune non aveva apportato la prova del passaggio in giudicato della decisione. Egli non ha poi contestato con la duplica l’allegazione del Comune contenuta nella replica, secondo cui la decisione di contravvenzione gli è stata notificata l’8 settembre 2020, senza ch’egli abbia interposto ricorso al Consiglio di Stato. Oltre che infondata, la censura, riproposta in sede di reclamo, si avvera persino pretestuosa.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni alla controparte che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'510.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster