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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.134
Data decisione, Autorità: 31.01.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Comunione ereditaria quale locatrice. Carente identità tra escusso (rappresentante della comunione) e creditrice. Divieto dei nova
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2021.134
Lugano 31 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2011 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 aprile 2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'500.– oltre agli interessi del 5% dal 18 gennaio 2020 (indicando quale causa del credito: “Importo scoperto di CHF 10'500.– per affitti dal 2018 al 2020 per l’uso della casa ai __________ nel Comune __________, di proprietà di RE 1”) e fr. 50.– (per “spese di richiamo”);
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 aprile 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, cui il convenuto si è opposto con osservazioni scritte del 17 maggio 2021;
che statuendo con decisione del 13 settembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento in via principale e l’accertamento ch’egli è “unico creditore (come volontà di tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ e fu __________)”, e in via subordinata la prosecuzione della “procedura d’incasso a partire dal rigetto dell’opposizione” e l’accoglimento dell’istanza, in ambedue i casi protestate tasse, spese e ripetibili;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che siccome non sono stati prodotti in prima sede, i documenti (nuovi) acclusi al reclamo (due certificati ereditari, dichiarazione dei membri della comunione ereditaria del 15 settembre 2016, comunicazioni per l’Ufficio tassazione ed estratto del Registro fondiario) sono pertanto inammissibili, sicché non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno;
che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), e così di determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3);
che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in particolare se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo (DTF 142 III 722 consid. 4.1);
che nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di locazione fatto valere come titolo di rigetto dell’opposizione è stato concluso tra il convenuto (quale inquilino) e la comunione degli eredi fu __________ e __________ rappresentata da RE 1;
che il primo giudice ha rilevato a ragione la mancanza d’identità tra la creditrice indicata nel contratto di locazione – la comunione ereditaria – e l’escutente – RE 1, che ne è solo il rappresentante, di modo che ha respinto a giusto titolo l’istanza;
che nel reclamo RE 1 allega (per la prima volta) che il fondo oggetto del contratto di locazione appartiene alla comunione ereditaria composta, oltre da lui, dai figli __________ e __________, i quali gliene hanno ceduto la “totale responsabilità economica” con dichiarazione del 15 settembre 2016;
che sono però tutte allegazioni nuove – in prima sede il reclamante si era limitato ad affermare di essere proprietario della casa __________ – che come i documenti acclusi al reclamo non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio odierno (art. 326 cpv. 1 CPC);
che integralmente fondato su allegazioni e documenti nuovi il reclamo si rivela irricevibile;
che appare del resto dubbio che con la dichiarazione del 15 settembre 2016 RE 1 sia diventato giuridicamente l’unico titolare del contratto di locazione, per tacere del fatto che la ces-sione di un contratto di locazione pare possibile solo all’inquilino e unicamente per i locali commerciali (cfr. art. 263 CO);
che in alternativa alla ripresentazione di una nuova istanza di rigetto, nella stessa esecuzione, munita dei documenti che l’istante ha omesso di produrre davanti al Pretore, è ipotizzabile la promozione di una nuova esecuzione per conto della comunione ereditaria rappresentata da RE 1, ricordato che la decisione di rigetto provvisorio non ha regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'550.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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