AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.30
Data decisione, Autorità: 16.08.2021, IIICC
Titolo: La procedura tesa alla sostituzione di un perito è retta dall'art. 188 CPC. Non è questo lo scopo di un'istanza di adozione di provvedimenti cautelari
Incarto n. 13.2021.30
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2021.23 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza cautelare 16 marzo 2021 da
RE 1 rappr. dalla madre RA 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sull’ “ricorso per appello” 29 marzo 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 16 marzo 2021 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Tra le parti è pendente un’azione di modifica del contributo alimentare promossa con petizione 13 luglio 2019 da RE 1 (inc. n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord) nei confronti del padre CO 1.
Con ordinanza 1° luglio 2020, il Pretore ha statuito sulle prove. Visti i problemi in essere tra padre e figlio, egli ha quindi conferito mandato a __________ per una valutazione peritale psicoaffettiva su RE 1 e sul di lui padre CO 1.
Con ordinanza 5 novembre 2020 il Pretore ha disposto la sospensione della perizia.
B. Con istanza cautelare 16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che sia “revocato il mandato peritale di ordine psicoaffettivo alla signora __________ di cui al dispositivo n. 6 del decreto pretorile del 1° luglio 2020, e venga affidato analogo mandato a uno specialista dr. Med. Psichiatra nell’adolescenza per un supporto terapeutico, insieme a un educatore SAE idoneo a intraprendere un percorso terapeutico con l’obiettivo di favorire il riavvicinamento tra padre e figlio”.
C. Con decisione 16 marzo 2021 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che un mezzo di prova non può essere revocato con un decreto cautelare.
D. Con “ricorso per appello” 29 marzo 2021 RE 1 chiede che la decisione sia annullata e l’incarto ritornato al Pretore per nominare un nuovo perito in sostituzione di __________.
E. La richiesta dell’appellante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede ricorsuale è stata respinta con decisione 10 maggio 2021 per mancanza di probabilità di esito favorevole dell’appello.
L’appello non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza cautelare in applicazione degli art. 253 e 261 segg. CPC ritenendola manifestamente infondata è impugnabile con il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) da introdurre, trattandosi di procedura sommaria (art. 314 CPC), nel termine di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta all’appellante il 7 aprile 2021 e di conseguenza l’appello, consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 12 aprile 2021 è quindi tempestivo.
Con l’istanza cautelare 16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto la sostituzione della perita giudiziaria sostenendo che “… essa è stata rifiutata dal peritando e pertanto si rivela inidonea a svolgere l’incarico assegnatole …”. In questa sede l’appellante si duole dell’operato del perito, criticato a più riprese in quanto “il metodo adottato dalla signora __________ non funziona e non potrà funzionare” e la ritiene inidonea a svolgere il suo mandato peritale. Rileva poi che l’istanza cautelare “era intesa non certo a rimettere in discussione la prova decisa dal Pretore, bensì a chiedere la revoca di una perita che si è rivelata incapace di ascoltare mio figlio”.
La prova peritale è retta dagli art. 183 seg. CPC. Per quanto concerne segnatamente la possibilità di sostituzione del perito, l’art. 188 CPC dispone che il giudice può, a istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito. È quindi anzitutto a ragione che il primo giudice ha respinto l’istanza cautelare - il cui scopo è l’adozione di provvedimenti quando una parte rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile - e non quello invece di sostituire il perito, procedura retta dall’art. 188 CPC. Per tacere che i motivi che consentono la sostituzione del perito sono chiaramente definiti da tale norma, e il fatto che una delle parti non ne condivida l’operato o il modo di procedere non è di certo motivo per chiederne la sostituzione.
L’appello è pertanto respinto.
Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Trattandosi di procedura sommaria il gravame è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello 29 marzo 2021 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente all’appello 29 marzo 2021 alla controparte)
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster