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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.23
Data decisione, Autorità: 15.07.2021, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Il rischio di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, pertanto non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.23
Lugano 15 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 20 maggio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 11 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 2 marzo 2021 con cui il Pretore ha deciso sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 maggio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di almeno fr. 2'893'879.15 oltre accessori quale risarcimento del danno da esso causato quale amministratore della fallita __________.
Con risposta 12 ottobre 2020 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 2 marzo 2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, respingendo alcune prove del convenuto, segnatamente la sua domanda di edizione di documenti dalla controparte e i testi __________, __________, __________, __________ e __________.
C. Con reclamo 11 marzo 2021 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone l’annullamento e che sia fatto ordine al Pretore di ammettere tutte le prove proposte dalla parte convenuta.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 2 marzo 2021. Rimesso alla posta l’11 marzo 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
3.1 L’argomentazione del reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.
Va poi ancora rilevato se è vero che di principio il giudice è tenuto ad assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale, egli può però rinunciare a quei mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti. Siffatto apprezzamento anticipato delle prove dev’essere esaminato alla luce delle esigenze concrete e l’autorità di ricorso deve intervenire solamente allorquando il giudice trascende la sua latitudine di giudizio, sospingendola nell’arbitrio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 3 ad art. 184). Nel caso concreto il primo giudice ha respinto le prove oggetto di contestazione rilevando che “la posizione di creditrice dell’attrice è già stata definita con sentenza cresciuta in giudicato”. Il ragionamento del Pretore - suscettibile di essere rimesso in discussione nell’ambito della decisione di merito - non può certo dirsi arbitraria.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere respinto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 marzo 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 11 marzo 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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