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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.15
Data decisione, Autorità: 02.06.2021, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizioni ordinatorie processuali. L'emanazione della decisione finale rende privo d'oggetto il reclamo
Incarto n. 13.2021.15 13.2021.16
Lugano 2 giugno 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.4761 (protezione dell'unione coniugale - procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23/29 ottobre 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 23 febbraio 2021 di RE 1 contro la decisione 12/15 febbraio 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di tenere in forma di videoconferenza l’udienza prevista il 16 febbraio 2021 e contro la decisione 16 febbraio 2021 con cui ha dichiarato inammissibile il memoriale scritto;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, nata __________ e RE 1 __________ si sono uniti in matrimonio il 27 febbraio 1995 a __________. I coniugi vivono separati dall’aprile 2019 e a fine ottobre 2019 RE 1 si è trasferito in Italia, a __________. Con istanza 23 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, già in via cautelare.
B. Il 30 ottobre 2020 il Pretore ha invitato le parti a produrre una serie di giustificativi attestanti redditi e spese e ha fissato al 16 febbraio 2021 l’udienza di dibattimento con obbligo di comparsa personale delle parti.
C. Con scritto 8 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza del 16 febbraio 2021 a causa dell’emergenza pandemica COVID-19 ritenuto il suo stato di persona a rischio (età e salute) e la sua residenza nella regione Lombardia che sottostava alle vigenti restrizioni di spostamento nazionali e fuori confine. Il Pretore ha respinto l’istanza con ordinanza 9 febbraio 2021 in quanto intempestiva e poiché dal 1° febbraio 2021 la zona Lombardia era oramai stata classificata quale “zona gialla”.
D. Con scritto 11 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto di essere autorizzato a presenziare all’udienza almeno in forma telematica (videochiamata), pur senza poterne garantire il collegamento viste le sue difficoltà con i mezzi informatici. La richiesta è stata respinta dal Pretore con ordinanza 12 febbraio 2021 (dispositivo n. 2).
E. RE 1 non ha presenziato al dibattimento del 16 febbraio 2021. Vista la sua assenza, il Pretore non ha ammesso il memoriale di risposta presentato all’udienza dal suo patrocinatore. In assenza di altre prove da assumere il Pretore ha informato le parti che sarebbe passato a sentenza.
F. Con reclamo 23 febbraio 2021 RE 1 chiede ora di annullare l’ordinanza pretorile 12/15 febbraio 2021 e di essere convocato ad una nuova udienza e autorizzato a parteciparvi tramite videoconferenza in applicazione dell.rt. 3 dell’Ordinanza Covid-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale. Chiede inoltre di annullare anche la decisione pretorile 16 febbraio 2021 che ha dichiarato inammissibile il memoriale scritto e di essere autorizzato a produrlo, insieme alla relativa documentazione, entro un termine fissato dal Pretore.
G. Con decisione 2 marzo 2021 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate a far tempo dal mese di aprile 2019 e ha condannato RE 1 a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 600.– dal 29 ottobre 2019, respingendo ogni altra richiesta.
Contro quest’ultima sentenza il 15 marzo 2021 RE 1 ha presentato appello e ne ha chiesto l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per procedere ad un nuovo dibattimento.
Considerando
in diritto: 1. Con un unico reclamo RE 1 impugna due distinte decisioni, e meglio
l’ordinanza 12/15 febbraio 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di eseguire l’udienza del 16 febbraio 2021 in forma di videoconferenza e
la decisione 16 febbraio 2021 con cui il Pretore in occasione dell’udienza, non ha ammesso il memoriale scritto prodotto dal suo patrocinatore.
L’ordinanza registrata a verbale del dibattimento 16 febbraio 2021 con cui il Pretore non ha ammesso il memoriale scritto di risposta - e relativi documenti
La prima decisione è pervenuta al reclamante il giorno 15 febbraio 2021. La seconda è stata notificata all’udienza del 16 febbraio 2021. Rimesso alla posta il 23 febbraio 2021, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Va qui rilevato che il reclamo contro la decisione di diniego di tenere l’udienza nella forma della videoconferenza è stato introdotto dopo che l’udienza già era stata tenuta, sicché, nella misura in cui il gravame è diretto contro la stessa la sua proponibilità è quantomeno dubbia. Al dibattimento del 16 febbraio 2021 il Pretore, in assenza del convenuto, ha rifiutato al patrocinatore del convenuto la possibilità di produrre un memoriale scritto. In seguito egli ha evaso l’istanza di CO 1 con una decisione che ha posto fine al procedimento. Il procedimento avanti il Pretore essendo terminato, il reclamo contro le due disposizioni ordinatorie procedurali di cui trattasi diventa però privo d’oggetto. Il reclamo è quindi da stralciare dai ruoli.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 febbraio 2021 di RE 1 avverso l’ordinanza 12/15 febbraio 2021 e la decisione 16 febbraio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2020.4761) è stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, restano a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 23 febbraio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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