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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.13
Data decisione, Autorità: 02.06.2021, IIICC
Ricorso: TF, 5A_572/2021, 29.11.2021
Titolo: Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.13
Lugano 2 giugno 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2016.22 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa petizione 6 febbraio 2016 da
RE 1 patrocinata dall’ __________
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 10 febbraio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 25 gennaio 2021;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 6 febbraio 2016 AO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con risposta 5 marzo 2018 il convenuto ha anch’esso chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
B. Con ordinanza 25 gennaio 2021 il Pretore, constatata la rinuncia di CO 1 all’audizione della dr. __________, ha annullato la relativa udienza.
C. Con “istanza di opposizione” 10 febbraio 2021 - inviato alla Pretura che l’ha trasmesso per competenza a Tribunale d’appello - RE 1 chiede “che l’audizione della psicologa __________ venga mantenuta”.
Con istanza 11 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che al reclamo sia conferito effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha annullato l’audizione della psicologa dr. __________ è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 5 febbraio 2021. Rimesso alla posta il 10 febbraio 2021, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere precise domande di causa. In concreto, la reclamante manifesta di essere contraria alla decisione impugnata e chiede l’audizione della psicologa __________. Essa ne chiede quindi la riforma nel senso del suo annullamento e dell’assunzione della prova. Seppure al limite dell’ammissibilità, da questo punto di vista il reclamo è quindi ricevibile.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
3.2 La reclamante neppure accenna a un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali dell’odierno giudizio, fissate in fr. 100.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
Manifestamente inammissibile, il gravame, che non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione rende privo d’oggetto la domanda di conferire effetto sospensivo al gravame. La domanda sarebbe comunque stata da respingere, quella impugnata essendo una decisione negativa.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 febbraio 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo 10 febbraio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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