AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.39
Data decisione, Autorità: 10.05.2021, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.39
Lugano 10 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 3 luglio 2021 da
RE 1 rappr. dalla madre RA 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 9 aprile 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 31 marzo 2021;
ritenuto
in fatto: A. Tra le parti è pendente un’azione di modifica del contributo alimentare promossa con petizione 3 luglio 2019 da RE 1.
Con risposta 24 ottobre 2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con ordinanza 1° luglio 2020 il Pretore ha statuito sulle prove. Egli ha quindi conferito mandato a __________ per una valutazione peritale psicoaffettiva su RE 1 e sul di lui padre.
Con ordinanza 5 novembre 2020 il Pretore ha disposto la sospensione della perizia.
C. Con istanza cautelare 16 marzo 2021 RE 1 ha chiesto che sia “revocato il mandato peritale di ordine psicoaffettivo alla signora __________ di cui al dispositivo n-6 del decreto pretorile del 1° luglio 2020, e venga affidato analogo mandato a uno specialista dr. med. psichiatra nell’adolescenza per un supporto terapeutico, insieme a un educatore SAE idoneo a intraprendere un percorso terapeutico con l’obiettivo di favorire il riavvicinamento tra padre e figlio” (inc. n. CA.2021.23 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord).
Con decisione 16 marzo 2021 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che un mezzo di prova non può essere revocato con un decreto cautelare.
Contro la predetta decisione è pendente presso questa Camera il “ricorso per appello” 29 marzo 2021 di RE 1 (inc. n. 13.2021.30).
D. Con decisione 31 marzo 2021 il Pretore ha invitato il perito a riprendere il proprio operato, la sospensione della procedura decisa con ordinanza 5 novembre 2020 essendo venuta meno.
E. Con reclamo 9 aprile 2021 RE 1 chiede che il reclamo sia accolto e la decisione 31 marzo 2021 annullata.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione impugnata, con cui il Pretore ha fatto ordine al perito di procedere con la perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 7 aprile 2021 e di conseguenza il reclamo, consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 12 aprile 2021 e quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni che disciplinano l’istruttoria, segnatamente l’assunzione delle prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
2.2 Nel caso concreto il reclamante neppure adduce l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del primo giudice.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si assegnano ripetibili.
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 9 aprile 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 9 aprile 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster