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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.121
Data decisione, Autorità: 25.11.2021, IIICC
Titolo: Reclamo contro l'assegnazione del termine per munirsi di un rappresentante legale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.121
Lugano 25 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 4 ottobre 2021 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
RE 1
e ora sul reclamo 10 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2021 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante legale;
ritenuto in fatto: che con petizione 4 ottobre 2021 CO 1 ha chiesto lo scioglimento delle successioni relitte del defunto __________, della defunta __________ e della defunta __________;
che con ordinanza 6 ottobre 2021 il Pretore ha assegnato a PI 1 e RE 1 un termine per munirsi di un rappresentante e comunicarne il nominativo alla Pretura con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine;
che con reclamo 10 ottobre 2021 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento;
considerato in diritto: che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 7 ottobre 2021 sicché il gravame, rimesso alla posta l’11 ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna, la reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse;
che, ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;
che a titolo abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;
che, nel caso di cui trattasi, stante quanto emerge dall’incarto della procedura di conciliazione, in particolare dallo scritto 15 giugno 2021 della reclamante alla Pretura, si può ritenere che essa non è in grado di condurre da sola la propria causa, sicché l’apprezzamento del Pretore non rileva comunque da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto;
che la risposta 10 ottobre 2021 - successiva alla decisione impugnata - permette agevolmente di confermare la decisione impugnata, ritenuto che risulta carente su più punti, tanto da pregiudicare in modo importante la posizione processuale della reclamante;
che pertanto il reclamo sarebbe comunque da respingere;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante;
che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 10 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 10 ottobre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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