AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.62
Data decisione, Autorità: 06.12.2021, IIICC
Titolo: Reclamo contro la fissazione del termine per presentare i quesiti peritali e diritto di essere sentito
Incarto n. 13.2021.62
Lugano 6 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.212 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 14 agosto 2018 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 28 maggio 2021 di RE 1 contro le decisioni con cui il Pretore le ha impartito, il 17 maggio 2021, il termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali e ha respinto, il 20 maggio 2021, la sua istanza tendente a far annullare detto termine;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 23 novembre 2017, in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, CO 1 e RE 1 sono stati autorizzati a vivere separati da ottobre 2015, quest’ultima si è poi vista assegnare l’abitazione coniugale e riconoscere un contributo alimentare di fr. 11'000.– ed è stata infine disposta la separazione fiscale dal 2016, mentre le spese processuali di fr. 5'000.– sono state poste a carico del marito.
B. Con petizione 14 agosto/15 novembre 2018 introdotta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il matrimonio contratto il 25 giugno 2010 con RE 1, di liquidare il regime matrimoniale, di ripartire a metà gli averi di previdenza professionale e di escludere contributi alimentari fra coniugi.
RE 1 ha aderito al divorzio con risposta 4 gennaio 2019 rivendicando la proprietà di determinati beni, fr. 1'000'000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un contributo di fr. 11'000.– per 5 anni e la ripartizione a metà dell’avere previdenziale.
I rispettivi punti di vista sono stati ribaditi dalle parti con replica 11 aprile 2019 e duplica 23 agosto 2019.
Al dibattimento del 5 novembre 2019 le parti hanno confermato le domande e notificato i mezzi di prova richiesti.
C. Con ordinanza 5 febbraio 2020 il Pretore ha deciso su parte delle prove e ha in particolare assegnato un termine all’attore per produrre tutti i documenti richiesti dalla convenuta e disposto l’esecuzione delle perizie richieste dalle parti, tra cui quelle della convenuta tese a stabilire il valore dell’immobile adibito ad abitazione coniugale, il valore contabile di sei società riconducibili al marito oltre il valore di mobilio, arredamento e beni mobili vari.
D. Con ordinanza 22 luglio 2020, dato atto dell’avvenuta ricezione dei documenti chiesti in edizione dall’attore, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per formulare i quesiti riferiti alle perizie giudiziarie che aveva ammesso. Questo termine è stato sospeso dal Pretore con ordinanze datate 17 agosto e 17 settembre 2020.
E. Con ordinanza 13 aprile 2021 il Pretore ha nuovamente impartito alle parti un termine di 30 giorni per formulare i quesiti nelle perizie da loro richieste e ammesse.
F. Con ordinanza 5 maggio 2021 il Pretore ha annullato il termine assegnato alla convenuta per presentare i quesiti per la perizia contabile sulle sei società, per la perizia sul valore dell’abitazione coniugale e per la perizia sul valore del mobilio, arredamento e beni mobili vari, invitando l’attore a completare i documenti richiestigli in edizione.
G. Con ordinanza 17 maggio 2021, il Pretore ha quindi riassegnato un termine di 30 giorni alla convenuta affinché presentasse i quesiti per la perizia contabile sulle sei società e per la perizia sul valore dell’abitazione coniugale e sul valore di mobilio, arredamento e beni mobili vari.
H. Con istanza 18 maggio 2021 la convenuta ha chiesto al Pretore di annullare detto termine, di ingiungere all’attore di produrre tutti i documenti mancanti e necessari ad elaborare i quesiti peritali di cui alle menzionate perizie. In caso di rinnovata omissione ha postulato l’interrogatorio/deposizione dell’attore per raccogliere le informazioni necessarie a concretizzare l’edizione da terzi della documentazione che ancora mancava.
Quest’ultima istanza è stata respinta con disposizione ordinatoria datata 20 maggio 2021 del Pretore, mantenendo il termine già fissato con precedente ordinanza 17 maggio 2021.
I. Con reclamo 28 maggio 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di annullare le ordinanze datate 17 e 20 maggio 2021 e che il relativo termine sia assegnato una volta prodotti i documenti chiesti alla controparte entro 30 giorni, rispettivamente in caso di mancata produzione che sia dato seguito all’edizione dai terzi dopo preventivo interrogatorio/deposizione della controparte per raccogliere le necessarie informazioni.
Il 1° giugno 2021 il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’ordinanza 17 maggio 2021 con cui il Pretore ha assegnato alla reclamante il termine per formulare i quesiti peritali e l’ordinanza 20 maggio 2021 con cui egli ha poi confermato detto termine respingendo la relativa sua istanza di annullamento, sono entrambe delle disposizioni ordinatorie processuali in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG esse sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
1.1 La reclamante impugna con un unico gravame entrambe le ordinanze, distinte fra di loro ma che vertono sostanzialmente sullo stesso tema. Pertanto, si può prescindere dall’ordinare la disgiunzione del reclamo che viene evaso con un’unica decisione, pur mantenendo dispositivi separati e distinti.
1.2 La decisione 17 maggio 2021 è pervenuta alla reclamante il giorno 18 maggio 2021, mentre la decisione 20 maggio 2021 le è stata notificata il 21 maggio 2021 (estratto tracciamento degli invii). Rimesso alla posta il giorno 28 maggio 2021 il reclamo risulta in entrambi i casi tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha ritenuto di assumere eventuali prove.
2.3 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
2.3.1 In effetti il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Rientra fra questi il diritto delle parti di conoscere e di poter prendere posizione su tutti gli atti processuali prima che il giudice emetta la sua decisione di merito (art. 53 cpv. 1 CPC: DTF 142 III 48 consid. 4.1.1.). L’art. 185 cpv. 2 CPC conferisce al diritto di essere sentito anche una garanzia legale più estesa rispetto all’art. 53 CPC nel senso che le parti possono esprimersi proporre modifiche o aggiunte in punto ai quesiti peritali (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6696 i.f.; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8 ad art. 185; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 8 segg. ad art. 185), ma questo ancora non vuol dire che una violazione del diritto di essere sentito garantito legalmente comporta forzatamente una violazione della garanzia costituzionale di quel medesimo diritto (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 36 e 37 ad art. 185).
2.3.2 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli (art. 185 cpv. 1 CPC). Egli dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC) e mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia (art. 185 cpv. 3 CPC).
Posto il coinvolgimento obbligatorio delle parti, quale corollario del loro diritto di essere sentite, nella formulazione dei quesiti peritali, il giudice può anche concedere in primo luogo alle stesse la possibilità di proporre i quesiti peritali, riservata la decisione del giudice che può ammetterli, respingerli, modificarli o completarli (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 7 ad art. 185 [versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 8 e 10 ad art. 185]. La responsabilità della formulazione come tale dei quesiti peritali da sottoporre al perito resta ad ogni modo soltanto del giudice (Vouilloz, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 8 ad art. 185; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8 ad art. 185). Il diritto di essere sentito rispetto al referto peritale (art. 187 cpv. 4 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 9 ad art. 185) e a modifiche o aggiunte ai quesiti peritali proposte dalle controparti ha inoltre luogo in sede di delucidazione o completamento della perizia (Trezzini, op. cit., versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 9 ad art. 185; Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 185; Dolge, op. cit., n. 2 ad art. 185).
Reclamo contro l’ordinanza 17 maggio 2021
Con l’ordinanza 17 maggio 2021 il Pretore ha dato atto dello scritto 12 maggio 2021 con cui l’attore affermava di avere già evaso le edizioni di documenti disposte a suo carico. Ha quindi impartito alla reclamante un termine di 30 giorni per presentare i quesiti per le tre perizie da lei richieste ovvero quella contabile sulle società __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ Spa, __________ SA e __________ SA, quella sul valore dell’abitazione coniugale e posteggio (PPP n. __________ e 4/16 della n. __________, fondo base n. __________ RFD di __________) e quella sul valore di mobilio, arredamento, oggetti in cassette di sicurezza, autovetture a ogni altro valore mobile.
Per la reclamante questa ordinanza lede il suo diritto di essere sentita, sancito finanche dall’art. 185 cpv. 2 CPC più garantista rispetto all’art. 29 Cost. In particolare tale lesione è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (reclamo, pag. 10 n. 18) poiché non era possibile formulare dei quesiti peritali in relazione all’abitazione coniugale e alla ristrutturazione della medesima, alle società riconducibili all’attore e al mobilio e arredamento dell’abitazione coniugale, poiché l’attore non aveva ancora prodotto tutti i documenti di cui gli era stata chiesta l’edizione.
Va nondimeno evidenziato che, come visto (sopra, consid. 2.3), il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile non si realizza per il solo fatto di censurare una violazione del diritto quand’anche procedurale. Vero è che in concreto la reclamante invoca la lesione del diritto di essere sentito. Ma la qui contestata ordinanza verte sulla formulazione dei quesiti peritali e non sulla produzione di documenti in capo all’attore. E nella misura in cui assegna un termine alla reclamante per presentare dei quesiti peritali attinenti le perizie da lei richieste e ammesse come prova, di fatto il Pretore esprime e concretizza proprio quel suo diritto di essere sentito. Ciò esclude a priori l’ipotesi di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Da cui l’inammissibilità del reclamo.
Reclamo contro l’ordinanza 20 maggio 2021
Con l’ordinanza 20 maggio 2021 il Pretore ha poi confermato il termine già fissato con la precedente ordinanza del 17 maggio 2021. In tal senso egli ha respinto l’istanza 18 maggio 2021 con cui la reclamante evidenziava la mancata produzione da parte dell’attore di documenti attinenti l’abitazione coniugale, le sei società a lui riconducibili e mobilio e arredamento dell’abitazione coniugale. Per il Pretore già con ordinanza 5 maggio 2021 la controparte era stata resa edotta sulle conseguenze sancite dall’art. 164 CPC, mentre i documenti mancanti non risultavano rilevanti per la formulazione dei quesiti peritali come tali.
Anche al riguardo la reclamante si reputa lesa nel suo diritto di essere sentita riconosciuto dall’art. 185 cpv. 2 CPC, e quindi pregiudicata in modo difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (reclamo, pag. 10 n. 18), poiché doveva procedere alla formulazione di quesiti peritali entro il termine confermato dal Pretore nonostante mancassero ancora documenti inerenti l’abitazione coniugale e la ristrutturazione della medesima, le società riconducibili all’attore e il mobilio e l’arredamento dell’abitazione coniugale. Ma una volta di più l’argomento è vano.
Già si è detto che un pregiudizio difficilmente riparabile non è dato per il solo fatto che venga censurata una violazione del diritto (sopra, consid. 2.3 e 4). E, confermando il termine precedentemente assegnato per presentare i quesiti peritali, il Pretore rinnova di fatto alla reclamante proprio la possibilità di esercitare il suo diritto di essere sentita. Invero la reclamante intravede la violazione irreparabile del suo diritto di essere sentita in quanto costretta a formulare dei quesiti peritali alla “cieca”, ovvero pur essendo preclusa della possibilità di vedersi garantito il più grande accesso a documenti di cui non era da escludere a priori la pertinenza, e di proporre le sue domande in piena conoscenza di causa. In tal senso però mal si vede come si possa rivendicare la garanzia di un accesso a documenti che agli atti ancora non figurano. Di modo che anche al riguardo il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.
7.1 Risulta dagli atti che il Pretore con ordinanza sulle prove del 5 febbraio 2020 ha, fra l’altro, fatto ordine all’attore di produrre i documenti specificati dalla reclamante con duplica 23 agosto 2019 (pag. 25 segg.), e disposto la perizia sul valore di abitazione coniugale e posteggio (PPP n. __________ e 4/16 della n. __________, fondo base n. __________ RFD di Lugano), quella sul valore di mobilio, arredamento, oggetti in cassette di sicurezza, autovetture a ogni altro valore mobile e la perizia contabile sulle società __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ Spa, __________ SA e __________ SA (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 5, 10, 11 e 12; verbale 5 novembre 2019 pag. 1; scritto 7 febbraio 2020 avv. PA 1). Per il resto il Pretore ha riservato esplicitamente una successiva decisione per le ulteriori necessarie prove (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 13). Ciò detto, pacifiche le ripetute e numerose protrazioni di termini per la produzione di suddetti documenti e i relativi annullamenti di termini per la presentazione dei quesiti peritali, si è infine giunti all’ordinanza 5 maggio 2021 con cui il Pretore ha ordinato all’attore di completare i documenti richiestigli con l’avvertenza di cui all’art. 164 CPC. Sono quindi seguite l’ordinanza 17 maggio 2021 di cui si è detto (sopra, consid. 3) e la successiva ordinanza 20 maggio 2021 (sopra, consid. 5).
7.2 Ora, la pretesa impossibilità a poter formulare i quesiti peritali nelle tre citate perizie che la reclamante qualifica quale violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 185 cpv. 2 CPC non pare invero imputabile all’agire del Pretore. Semmai si traduce in una conseguenza della mancata collaborazione dell’attore e marito. Che poi la mancata produzione da parte sua di documenti possa essere superata attraverso un di lui interrogatorio/deposizione pare invero dubbio, ritenuto oltretutto che il Pretore medesimo ha già ammesso tale mezzo di prova che ha tuttavia rinviato fintanto che non fossero stati raccolti i documenti (ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 7).
7.3 Va inoltre rilevato che, diversamente da quanto lascia intendere la reclamante, il Pretore si è limitato a evidenziare che i documenti non prodotti non erano rilevanti con riferimento alla formulazione dei quesiti peritali in sé e non certo rispetto all’esecuzione della perizia e alle risposte che questa era tenuta a dare. Certo, l’argomentazione può forse apparire discutibile, laddove proprio a motivo della mancata produzione di questi stessi documenti ammessi in edizione dall’attore il primo giudice ha giustificato i ripetuti annullamenti di termini per la loro relativa formulazione. E, a ben vedere, egli avrebbe potuto perlomeno spiegare un po' più compiutamente il perché di questa sua diversa scelta. Tuttavia a differenza di quanto pretende la reclamante questa sua contraddizione non basta ancora per affermare che il Pretore ha agito in modo arbitrario, ovvero è incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o in un’errata applicazione dell’art. 185 cpv. 2 CPC.
7.4 Peraltro - come ha ritenuto il Pretore - a fronte di tre perizie giudiziarie mirate e finalizzate a precisi scopi, la formulazione dei relativi quesiti peritali non sembra in effetti preclusa per il solo fatto di non disporre (ancora) di determinati documenti. Né invero la reclamante spiega il contrario, visto che si limita a parlare di evidenza e di “quesiti presentati alla cieca”. Pacifico poi che il Pretore non ha ancora statuito su tutte le prove, e fra queste le richieste della reclamante di edizione dai terzi possessori di documenti richiesti in primis all’attore (sopra, consid. 7.1; ordinanza 5 febbraio 2020, pag. 2 n. 13; duplica 23 agosto 2019, pag. 25 segg.), edizioni che potrebbero legittimare mezzi coercitivi più incisivi (art. 167 CPC). Invero, anche nell’ambito dell’incarico ricevuto il perito giudiziario ha facoltà di rilevare eventuali elementi mancanti e, solo dopo preventivo accordo del Pretore, di procedere agli accertamenti del caso qualora si rivelassero necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli. Nell’uno come nell’altro caso, resta salvaguardato il diritto della reclamante di prendere visione dei documenti così recuperati, comunque e ancora in sede di delucidazione e chiarimento del referto peritale presentato e in ogni caso prima della decisione finale (sopra, consid. 2.3.1 e 2.3.2).
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il reclamo, stante il giudizio di inammissibilità e che non rileva di questioni di principio, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2021 di RE 1 contro la disposizione ordinatoria processuale 17 maggio 2021 è inammissibile.
Il reclamo 28 maggio 2021 di RE 1 contro la disposizione ordinatoria processuale 20 maggio 2021 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 28 maggio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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