AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.67
Data decisione, Autorità: 07.12.2021, IIICC
Titolo: Reclamo immotivato e inammissibile
Incarto n. 13.2021.67 13.2021.124
Lugano 7 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. CA.2020.36 e SO.2020.340 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promosse in data 5 maggio 2020, rispettivamente 22 luglio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
e ora sullo scritto 20 giugno 2021, rispettivamente sul reclamo 30 settembre 2021 di RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 5 maggio 2020 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 chiedendo l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale (inc. n. SO.2020.340).
Con decisione supercautelare 6 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza.
B. Con istanza 22 luglio 2020 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 chiedendo l’adozione di misure provvisionali a tutela dei diritti della personalità (inc. n. CA.2020.36). L’istanza è stata accolta con decisione supercautelare 23 luglio 2020.
C. Con ordinanza 18 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato al convenuto un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di inadempienza. Decorso infruttuoso il termine, con ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto gli ha designato l’avv. __________ quale patrocinatore d’ufficio.
Con decisione 18 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha liberato l’avv. __________ dal mandato in questione.
Con atto 20 giugno 2021, indirizzato alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, RE 1 ha rilevato di non più essere riuscito a mettersi in contatto con l’avv. __________ e di non poter accettare di ricevere una parcella, l’avv. __________ non avendo rappresentato i suoi interessi. L’atto è stato trasmesso per competenza alla scrivente Camera che lo tratta alla stregua di un reclamo (inc. 13.2021.67).
D. Il Pretore aggiunto, constatato che con sentenza 19 aprile 2021 un altro tribunale ha pronunciato il divorzio tra le parti, con decisione 28 maggio 2021 ha stralciato la procedura SO.2020.340 dai ruoli. Le spese processuali di fr. 400.- sono state poste a carico di RE 1 con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili. Con la medesima decisione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.
E. Con decisione 21 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli anche l’incarto CA.2020.36. Le spese processuali di fr. 300.- sono state poste a carico di RE 1 con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'261.70 per ripetibili. Con la medesima decisione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.
Con reclamo 30 settembre 2021 RE 1 si aggrava contro la decisione di stralcio dell’incarto SO.2020.36 limitatamente alle spese.
Considerato
in diritto: 1. Con lo scritto 20 giugno 2021, trattato quale reclamo, RE 1 si duole dell’operato dell’avv. __________, designatogli quale patrocinatore d’ufficio, contestandone la nota d’onorario. Se non che, in merito alla nota d’onorario in questione non v’è alcuna decisione del Pretore aggiunto. Il gravame è quindi inammissibile.
La decisione di stralcio è pervenuta al reclamante al più presto il 22 settembre 2021 sicché, indipendentemente dal termine di reclamo, il gravame, rimesso alla posta il 1° ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’istante avesse fondati motivi per introdurre l’azione in oggetto, intesa a tutelare il figlio e sé stessa. Ha rilevato che la misura cautelare che era stata decisa era poi stata confermata dalla sentenza di divorzio ed era anche stata nel frattempo istituita. Con questa motivazione il reclamante non si confronta in alcun modo, limitandosi a sostenere di “non ammettere alcuna responsabilità in questo caso …”. Il reclamo, insufficientemente motivato, è quindi inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.- (art. 14 LTG), sono a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a inoltrare osservazioni al gravame.
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 giugno 2021 di RE 1 è inammissibile.
Il reclamo 30 settembre 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali in fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente ai reclami 20 giugno 2021 e 30 settembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato il valore di causa di fr. 1'561.70 (fr. 300.- di spese e fr. 1'261.70 di ripetibili), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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