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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.64
Data decisione, Autorità: 07.12.2021, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. Importo
Incarto n. 13.2021.64
Lugano 7 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 29 marzo 2018 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
CO 2 patrocinata dall’ PA 3
CO 3 CO 4 entrambi patrocinati dall’ PA 4
e ora sul reclamo 14 giugno 2021 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 29 marzo 2018 RE 1, figlio del defunto __________, ha convenuto in giudizio CO 1, CO 2 ed CO 3 con un’azione di riduzione fondata sull’art. 527 CC. Indicato il valore provvisorio della successione in fr. 4'720'000.-, egli lamenta una lesione della sua porzione legittima per un ammontare di fr. 2'140'000.-.
Con ulteriore petizione 24 luglio 2018 RE 1, ha convenuto in giudizio CO 4 con un’azione di riduzione fondata sull’art. 527 CC.
Con petizione 14 agosto 2018 CO 1 ha convenuto in causa RE 1, CO 2, CO 3 e CO 4 chiedendo in particolare che sia accertato che essa è erede legittima di __________ e in questa sua qualità le sia riconosciuta la porzione legittima pari a 3/8 della massa successoria.
Con decisione 20 agosto 2018, constatato che le cause in oggetto si trovano in stadi differenti, il Pretore ne ha ordinato la congiunzione a far tempo dal dibattimento.
Contestualmente all’inoltro della causa, la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 10'000.-, concedendogli il versamento rateale dell’importo.
B. In data 2 giugno 2021 la Pretura ha inviato a RE 1 la richiesta di anticipo per la seconda rata delle spese processuali di fr. 10'000.-. La sua richiesta di ridurre l’anticipo, giudicato eccessivo, rispettivamente di porne la metà a carico di CO 1 è stata respinta con decisione 10 giugno 2021.
C. Con reclamo 14 giugno 2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo che l’anticipo delle spese sia ripartito in ragione di metà ciascuno tra lui e CO 1.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 4 giugno 2021 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 14 giugno 2021, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.
Il reclamante contesta la decisione del Pretore che mette a suo carico l’anticipo di fr. 10'000.-, chiedendo che lo stesso sia ripartito in ragione di metà ciascuno tra lui e CO 1. Sostiene che l’anticipo ha da essere imputato, oltre che alla vertenza da lui promossa nei confronti di CO 1, CO 2 ed CO 3, anche su quella che ha promosso separatamente nei confronti di CO 4 e, ancora, sulla causa promossa da CO 1 nei confronti di RE 1, CO 2, CO 3 e CO 4. Rileva poi di non disporre di sufficienti mezzi finanziari per versare l’anticipo in questione.
3.1 Va rilevato che il Pretore ha richiesto a RE 1 un primo anticipo contestualmente all’introduzione della causa. Altrettanto ha fatto con CO 1, alla quale pure ha chiesto un primo anticipo di fr. 10'000.- in data 31 agosto 2018, vale a dire dopo che le procedure erano state congiunte. Essa ne è poi stata esentata perché posta al beneficio del gratuito patrocinio. La fatturazione avviene quindi separatamente per le due procedure avviate dal reclamante, per le quali risulta che l’anticipo valga per entrambe, e per quella promossa da CO 1. Che un secondo anticipo non sia stato chiesto a quest’ultima segue la logica delle cose, essendone essa esonerata.
3.2 Resta quindi ora da esaminare se l’importo posto a carico del reclamante sia da considerare eccessivo considerato, oltre al valore di causa, in particolare che le procedure sono state congiunte.
Nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.
Il Pretore ha seguito le indicazioni dell’attore, che indicava il valore della successione in fr. 4'720'000.-, lamentando una lesione della sua porzione legittima per un ammontare di fr. 2'140'000.-. Per le cause trattate in procedura ordinaria, l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 35'000.– ad un massimo di fr. 80'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 2 e 5 milioni di franchi. Il Pretore è quindi rimasto abbondantemente sotto il minimo della tariffa. Anche tenendo conto della congiunta causa promossa da CO 1, richiamato l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il Pretore, l’importo richiesto a titolo di anticipo spese - tenuto conto non da ultimo del contenuto della vertenza e delle posizioni diametralmente opposte di RE 1 e CO 1, il litigio non appare né semplice né di breve durata, ciò che non esclude, a dipendenza dell’andamento della causa e del comportamento processuale delle parti, la richiesta di ulteriori anticipi - non può dirsi a priori eccessivo o abusivo, sicché è da escludere tanto un accertamento manifestamente errato dei fatti quanto un’errata applicazione del diritto, da cui la conseguente reiezione del reclamo.
3.3 Per quanto concerne il problema della scarsità dei mezzi a disposizione, il Pretore potrà tenerne conto concedendo, se del caso il pagamento rateale, come peraltro già fatto con il primo anticipo.
Il reclamo va quindi respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 600.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 14 giugno 2021 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 14 giugno 2021 alle controparti):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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