AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2021.76
Data decisione, Autorità: 07.09.2021, TCA
Titolo: Nuova domanda di prestazioni. Rinvio all'Ufficio AI per procedere a nuovi accertamenti medici, tenendo conto della valutazione del consulente IP
Raccomandata
Incarto n. 32.2021.76
BS
Lugano 7 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1972, tecnico di macchine d’ufficio, ha in seguito conseguito il diploma di assistente di cura. Da tempo soffre di un’importante forma di asma, i cui esordi risalgono al 1992.
A seguito di una prima richiesta di prestazioni inoltrata nel 2001, egli ha beneficiato di una riformazione professionale quale disegnatore edile, conclusasi con successo.
Nel febbraio 2016 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni, respinta con decisione del 18 maggio 2017 (doc. 171 inc. AI).
1.2. Nel mese di febbraio 2019 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 176 inc. AI). Dopo aver esperito gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare del 30 marzo 2020 a cura del __________ (Servizio di accertamento medico dell’AI; doc. 202 inc. AI), con decisione del 14 maggio 2021, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione affinché esperisca una perizia medica. Ritenuta una violazione del diritto di essere sentito, l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI, ritenendo come quest’ultimo non abbia approfondito e tenuto conto delle ripercussioni sulla capacità lavorativa sia dell’affezione pneumologica che psichiatrica. Contestualmente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone il ritorno degli atti per completare l’aspetto medico, nonché quello economico.
1.5. Invitato dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta fatta dall’Ufficio AI, con scritto 14 luglio 2021 il patrocinatore del ricorrente ha dichiarato che da parte sua non vi è alcun impedimento affinché l’incarto venga retrocesso all’amministrazione per il necessario complemento istruttorio. Con riferimento alla richiesta di gratuito patrocinio, egli ha allegato la sua nota d’onorario (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’assicurato sostiene una violazione del diritto di essere sentito in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del rapporto del medico curante da lui allegato alle osservazioni del 3 febbraio 2021 contro il progetto di decisione del 19 gennaio 2021. Sostiene inoltre come la decisione impugnata sia carente nella motivazione.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito della procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
Nel caso in esame, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha fatto presente che “la documentazione medica giunta in fase di osservazioni, posta al vaglio dei periti e del Servizio medico regionale (SMR), non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 30.03.2020”.
In effetti, il 21 aprile 2021 il __________ ha preso posizione in merito al rapporto 3 febbraio 2021 del medico curante, ritenuto non idoneo a modificare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 30 marzo 2020 (doc. 248 inc. AI). La presa di posizione è stata avvallata anche dal SMR con annotazioni del 12 maggio 2021 (doc. 251 inc. AI).
Inoltre, sulla base delle motivazioni contenute nella decisione contestata con il presente ricorso l’assicurato ha dimostrato di aver compreso le ragioni del rifiuto della domanda di prestazioni.
In queste circostanze non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Ufficio AI.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STF del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.6 Ritornando al caso in esame, l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile nell’abituale attività di assistente di cura, ma abile al 100% nella professione appresa di disegnatore edile. Dal raffronto dei due redditi (quello di assistente di cura e di disegnatore edile) non è risultata alcuna perdita di guadagno (doc. 252 inc. AI).
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente evidenziato (sottolineature del redattore):
" Dall'esame del caso emergono tuttavia alcuni aspetti che meritano ulteriori approfondimenti.
Per quanto attiene in primis alla questione medica, non appaiono chiari i motivi in base ai quali l'assicurato è stato ritenuto pienamente abile nell'attività di disegnatore edile, e di riflesso in altre attività ritenute adeguate. La perizia pluridisciplinare evidenziava infatti una capacità lavorativa residua limitata al 40% anche in attività adeguate (cf. perizia, p. 33), giudizio questo che veniva fatto proprio dal Servizio medico dell'Al (SMR) (rapporto 31 marzo 2020, doc. n. 204 inc. Al). In un successivo parere 19 ottobre 2020 il SMR giungeva invece alla conclusione che nell'attività di disegnatore edile il signor RI 1 non presenta limitazione alcuna (doc. n. 214 inc. Al). Dagli atti non emergono tuttavia le motivazioni che hanno condotto a questa modifica delle conclusioni.
Dal punto di vista economico il consulente in integrazione professionale, nel proprio rapporto 16 dicembre 2020 (doc. n. 232 inc. Al), evidenziava il fatto che, ritenuta la lunga assenza dal mondo del lavoro, il diploma di disegnatore edile non fosse praticamente più utilizzabile in assenza d'un adeguato (e lungo) percorso reintegrativo (“questo refresh significherebbe che l’assicurato dovrebbe svolgere una riqualifica di 3-4 anni”).”
Visto quanto sopra, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché accerti la residua capacità lavorativa nell’attività di disegnatore edile, rispettivamente in attività adeguate e determini il grado d’invalidità, tenendo conto di quanto rilevato dal consulente integrazione sull’esigibilità dell’attività appresa grazie alla riformazione professionale.
Dopo i succitati accertamenti, l’Ufficio AI si determinerà sul diritto alla rendita dell’assicurato mediante l’emissione di nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.7. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.8. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una nota d’onorario e spese di complessivi fr. 941,83, di cui fr. 795 quale onorario (4,25 ore alla tariffa di fr. 180 per ora) e fr. 79,50 (10% dell’onorario) quali spese, oltre all’IVA del 7.7%.
L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.
Nel caso concreto, vista la natura della causa, l’ammontare dell’onorario va ritenuto adeguato. Per le spese il patrocinatore ha applicato il corretto forfait del 10% dell’onorario come previsto dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento
Ne consegue che la nota d’onorario e spese va integralmente riconosciuta.
2.9. L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 14 maggio 2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 941,85 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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