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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.117
Data decisione, Autorità: 27.01.2022, CEF
Titolo: Verbale di pignoramento. Domanda di sospensione dell'esecuzione (o perlomeno della domanda di realizzazione) in attesa di una decisione giudiziale sulla richiesta di sospensione provvisoria
Incarto n. 15.2021.117
Lugano 27 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 settembre 2021 di
RI 1 (patrocinato PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 7 settembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, (patrocinata PA 2, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di contributi alimentari arretrati per i figli __________ e __________ di fr. 9'639.40 oltre a interessi e spese;
che il 7 settembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento relativo alla relazione bancaria dell’escusso presso la __________ per fr. 12'500.–;
che con ricorso del 20 settembre 2021, RI 1 ha presen-tato ricorso contro il verbale appena citato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’udienza del 6 ottobre 2021 fissata dalla Pretura del Distretto di Bellinzona per la discussione dell’azione da lui promossa l’11 novembre 2019 per ottenere l’accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione e la sua sospensione provvisoria (giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF);
che con osservazioni del 4 ottobre 2021 PI 1 ha contestato la ricevibilità del ricorso e nel merito si è rimessa al giudizio della Camera, mentre nelle sue del 25 ottobre 2021 l’UE ha confermato la correttezza del proprio agire;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che a sostegno della sua richiesta di sospensione dell’esecuzione il ricorrente si limita a invocare la pendenza dell’azione da lui promossa presso la Pretura del Distretto di Bellinzona e la vicinanza dell’udienza fissata per il 6 ottobre 2021;
che a ben vedere il ricorso non riguarda il verbale di pignoramento e neppure il pignoramento stesso – eseguito e notificato alla banca già il 19 dicembre 2019 – bensì si configura come una richiesta di sospensione dell’esecuzione, o meglio della “domanda di realizzazione” (superflua in caso di pignoramento di un credito non contestato, cfr. sentenza della CEF 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 3.4);
che ad ogni modo la sospensione dell’esecuzione per motivi di merito – legati cioè alla contestazione del credito posto in esecuzione – rientra nell’esclusiva competenza del giudice a norma degli art. 85 o 85a LEF, ciò che del resto è già chiaro al ricorrente, che quella via giudiziaria ha già intrapresa oltre due anni fa;
che semmai gli spettava sollecitare prima il giudice a emanare una decisione, perlomeno provvisoria;
che all’udienza del 6 ottobre 2021 il Pretore ha del resto nuovamente sospeso la causa senza emettere una decisione sulla richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione, preso atto delle trattative delle parti per raggiungere un accordo definitivo (osservazioni dell’UE a pag. 3);
che il ricorrente non si è apparentemente opposto a tale decisione, sicché ci si potrebbe addirittura domandare se il ricorso non sia senza oggetto;
che la questione può rimanere indecisa dal momento che l’impugnativa deve, comunque sia, essere respinta;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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