AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.61
Data decisione, Autorità: 15.11.2021, IICCA
Titolo: Responsabilità dell'ente pubblico. Sopralluogo presso il domicilio dell'attore durante il suo ricovero presso la clinica psichiatrica cantonale; legittimitâ dell'intervento
Incarto n. 12.2021.61
Lugano 15 novembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.134 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 1° ottobre 2020 da
AP 1 rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO 1 rappr. dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento del danno giusta l’art. 4 LResp,
domanda a cui si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza dell’8 marzo 2021,
appellante l’attore con atto di appello di data 22 aprile 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre il convenuto con risposta del 7 giugno 2021 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
A causa di alcuni problemi di salute conseguenti a un incidente della circolazione avvenuto nel 2009 egli è al beneficio di una rendita AI e di una rendita infortunio __________.
In considerazione delle difficoltà personali e finanziarie presentate da tempo da AP 1, l’ARP 6 ha istituito in data 20 ottobre 2016 a suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, misura a cui si è opposto senza successo l’interessato (doc. B in inc. CM.2020.156).
A seguito di questo episodio il dottor P__________ __________ ne ha ordinato il ricovero coatto a scopo di cura e assistenza (doc. D in inc. CM.2020.156). AP 1 è quindi stato raggiunto presso il suo domicilio da una pattuglia di polizia che lo ha condotto presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (in seguito: CPC).
L’interessato si è opposto alla misura inoltrando un ricorso alla Commissione giuridica LASP contro il ricovero coatto (doc. E in inc. CM.2020.156); ricovero che è poi stato sciolto il 30 novembre 2016 in accordo con la Commissione giuridica LASP. Il paziente è rimasto degente presso la CPC in regime volontario fino al 2 dicembre 2016 (doc. F in inc. CM.2020.156).
Decisione questa che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal curatore di AP 1, d’intesa con l’ARP 6 (doc. I e H in inc. CM.2020.156).
Con risoluzione del 19 luglio 2017 l’ARP 6 ha revocato la curatela di rappresentanza e nominato a AP 1 un curatore di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC nella persona dell’avv. A__________ __________ (doc. A in inc. CM.2020.156), suo patrocinatore nella presente causa.
In data 9 ottobre 2017 il Municipio di __________ ha revocato la propria decisione relativa all’abitabilità del 29 novembre 2016, ciò che ha determinato lo stralcio del ricorso al Consiglio di Stato di AP 1 in quanto divenuto privo di oggetto (doc. J in inc. CM.2020.156).
Ne sono seguiti diversi contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo bonale (doc. O, P, Q, S, U, V, W in inc. CM.2020.156).
In sede di risposta il convenuto si è integralmente opposto alla petizione contestando la natura illecita dell’intervento, la quantificazione del danno (cifrato in maniera generica) e l’assenza di un nesso causale tra il preteso danno e l’agire dei funzionari comunali. Il AO 1 ha rimproverato inoltre all’attore di aver completamente disatteso il proprio onere probatorio.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie allegazioni e domande.
Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi essi hanno confermato le proprie antitetiche posizioni.
Con sentenza dell’8 marzo 2021 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ponendo spese e ripetibili a carico dell’attore. In sintesi, il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso i fatti, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ammettere una responsabilità dell’ente pubblico e ha respinto la richiesta. Pur riconoscendo che il fatto di varcare la soglia di casa - senza preventiva autorizzazione dell’interessato o dei suoi rappresentanti - costituiva un’ingerenza importante, il Pretore ha giudicato in concreto giustificato e condivisibile il sopralluogo svolto dagli operatori del Comune. Nel contempo egli ha ritenuto che il preteso danno non fosse stato né debitamente allegato né tantomeno comprovato, carenze che ha ravvisato pure in relazione alla tematica del nesso di causalità tra il danno e l’agire dei funzionari.
Con l’appello AP 1, rappresentato dall’ avv. A__________ __________, ribadisce la tesi secondo cui l’ingresso in casa sua e la presa di foto da parte dei funzionari comunali durante la sua degenza presso la CPC sarebbe stato illecito e configurerebbe gli estremi dei reati di cui agli art. 179 quater e 186 CP. L’appellante sostiene la sproporzionalità dell’intervento e afferma di aver subito una lesione della propria personalità di cui chiede riparazione tramite il versamento di un importo a titolo di torto morale. In relazione alla pretesa per spese legali egli contesta che le stesse rientrino tra quelle connesse allo svolgimento della carica di amministratore di sostegno.
In ingresso egli rimprovera altresì al Pretore un errato accertamento dei fatti per non aver considerato la proposta transattiva formulata dal Comune in sede extragiudiziale (doc. P) quale ammissione di colpevolezza.
Per sua parte il AO 1 con risposta del 7 giugno 2021 postula la reiezione integrale del gravame.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
In taluni punti AP 1 lamenta una “carenza argomentativa” del giudizio impugnato (appello, pag. 6 e 7) e censura pertanto - implicitamente – una violazione del suo diritto di essere sentito. A torto. Nel concreto caso le esigenze minime di motivazione che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC risultano adempiute. Il Pretore ha infatti indicato le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portato a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere a AP 1 di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore, ciò che questi ha fatto presentando il proprio appello a questa Camera in data 22 aprile 2021. Le lacune rilevabili nell’atto qui in esame - e su cui ci si soffermerà nei considerandi che seguono - non sono riconducibili a una motivazione insufficiente del giudizio bensì a una poco efficace strategia difensiva e a carenze allegatorie e probatorie.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserito danno patito e il relativo nesso di causalità, la (pretesa) sproporzionalità dell’intervento e l’entità del (lamentato) danno.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Il Pretore ha già illustrato i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che giusta l’art. 4 LResp chi chiama in responsabilità l’ente pubblico deve allegare e dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta illecita di un agente pubblico. La normativa stabilisce una responsabilità causale, conseguentemente è sufficiente che la vittima dimostri cumulativamente l’esistenza di un atto illecito, di un danno e del rapporto di causalità tra questi due elementi. Non è invece necessaria la prova di una colpa, salvo laddove viene preteso un risarcimento del torto morale (art. 10 e 11 LResp.).
Entrando nel merito delle contestazioni si osserva che l’appellante - oltre a non confrontarsi con le motivazioni pretorili (consid. 9) - ripropone una propria lettura dei fatti che non tiene assolutamente conto della tempistica degli eventi e delle informazioni di cui disponeva l’autorità comunale nel momento in cui ha autorizzato il sopralluogo presso il suo domicilio, episodio a cui lo stesso fa risalire il preteso danno.
Confrontata con una persona - il qui appellante - che presentava da tempo problemi di natura personale e sociale, che era stata oggetto di diverse segnalazioni da parte dei vicini e dei servizi sociali preposti e per la quale in quel frangente era stato deciso un ricovero coatto d’urgenza, la cui durata era a quel momento non determinabile, l’autorità comunale ha ritenuto - legittimamente - di dover intervenire nell’ambito delle sue competenze di polizia locale per garantire la salute e l’igiene pubblica. Pur senza voler misconoscere la portata dell’ingerenza costituita dallo svolgimento di un sopralluogo domiciliare senza preventiva autorizzazione dell’interessato e/o del suo rappresentante, alla luce di questo stato di fatto, l’intervento in esame - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - si rivela giustificato e per nulla sproporzionato.
Un ulteriore rilievo concerne l’assenza (totale) di prove quo al (preteso) danno e al relativo nesso di causalità, ciò che determina l’inevitabile reiezione della pretesa. Nemmeno in questa sede AP 1 ha infatti esplicitato questi aspetti limitandosi a lamentare una (generica) lesione della sua personalità.
Già solo in virtù di quanto sin qui esposto i presupposti per ammettere una responsabilità del Comune non paiono assolutamente dati.
A titolo abbondanziale è inoltre utile rimarcare le carenze allegatorie e probatorie riscontrate nei memoriali attorei di prima e seconda sede quo alla quantificazione del danno. Per quanto attiene in particolare alle spese legali preprocessuali le stesse trovano origine nel comportamento dell’appellante e nella sua ostinazione a far valere lagnanze che si rivelano - come visto - ingiustificate; egli deve pertanto farsi carico dei costi così generati.
Pure infondata deve essere dichiarata la pretesa per torto morale, non essendo realizzate, in concreto, le premesse per riconoscere una responsabilità dell’ente pubblico.
Da ultimo, non può che essere giudicata temeraria la contestazione secondo cui il Pretore - a torto - non avrebbe considerato la proposta di accomodamento bonario del AO 1 quale ammissione di colpevolezza, circostanza che - a mente dell’appellante - avrebbe dovuto portare all’accoglimento del risarcimento richiesto. Al riguardo è necessario rimarcare che detta proposta - subordinata come da consuetudine alle riserve di rito - è stata respinta dall’appellante medesimo in sede preprocessuale, il quale è ora malvenuto a invocarne il contenuto a proprio vantaggio (petizione, pag. 8). Oltretutto, questa allegazione, sollevata per la prima volta in sede d’appello, è palesemente tardiva ciò che ne determina l’inammissibilità.
Nella determinazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che il AO 1 ha presentato un allegato estremamente succinto. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi
richiamati gli art. 96,106, 108 e 128 CPC e la LTG e il RTar
decide: 1. L’appello 22 aprile 2021 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali d’appello, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP 1 e dell’avv. A__________ __________ in ragione di ½ ciascuno. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Comunicazione all’ARP 6, sede di Agno
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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