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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.42
Data decisione, Autorità: 19.02.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00042
Lugano 19 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. SF.2002.00006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con istanza di sfratto 5 gennaio 2002 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
che il Pretore, accertata la validità della disdetta 19 novembre 2001, ha accolto, con decreto 11 febbraio 2002, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l’appartamento di 4 1/2 locali nella casa d'abitazione unifamiliare sita in Via __________ a __________;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002 del convenuto;
Considerato
in fatto ed in diritto:
che con decreto 11 febbraio 2002 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 dicembre 2001 ai sensi all’art. 257d CO (mora del conduttore) e ciò in quanto, a suo giudizio, il convenuto non aveva formulato una valida dichiarazione di compensazione nel termine di 30 giorni assegnatogli per pagare gli arretrati, ha accolto l’istanza di sfratto 5 gennaio 2002 della parte istante, ordinando al convenuto di liberare l'ente locato;
che con scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002, redatto in lingua tedesca, il convenuto ha dichiarato di non poter condividere la decisione di primo grado;
che nonostante l'art. 142 cpv. 3 CPC imponga la traduzione di un allegato non presentato in lingua italiana, nel caso di specie, per economia di giudizio, non è necessario ritornare lo scritto in questione al convenuto a tale scopo (IICCA 27 giugno 1995 in re R. e lc./M., 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.), atteso come lo stesso possa essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la circostanza, sollevata per la prima volta - e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - in questa sede, che l'ente locato si trovi in Via __________ e non invece in Via __________ - come per altro indicato dal contratto - non può comportare la reiezione dell'istanza di sfratto, quell'indicazione avendo in effetti come unico scopo quello di identificare l'ente locato;
che del tutto irrilevante per la causa che qui ci occupa è il fatto che l'ente locato, che secondo il contratto era formato da 4 1/2 locali, ne conti in realtà solo 3 (o 3 1/2), come pure irrilevante è che gli istanti possano averlo descritto scorrettamente nelle inserzioni;
che la circostanza che il convenuto abbia in realtà provveduto puntualmente al pagamento delle pigioni oggetto della diffida, per altro irricevibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di appello e comunque rimasta allo stadio di puro parlato, è oltretutto smentita da quanto egli aveva dichiarato avanti al Pretore;
che pure irricevibile è infine il generico richiamo all'esposizione delle circostanze di fatto sollevate nella sede pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309);
che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, con accollo al convenuto degli oneri processuali;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
Lo scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002 di __________ è respinto.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 70.- e spese di fr. 30.-) sono a carico dell'appellante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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