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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.40
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00040
12.2002.00041
Lugano
20 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause dichiarate congiunte
- inc. no. SF.2002.00017 e SF.2002.00018 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 4 - promosse con istanze di sfratto 9 gennaio 2002 da
(rappr. da __________)
contro
e
che il Pretore ha accolto, con decreto 11 febbraio
2002, ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione della parte
istante l’appartamento di 3 1/2 locali al primo piano, interno , sito
nello stabile denominato "" in Via __________ a __________
entro il 28 febbraio 2002;
ed ora sullo scritto 11 febbraio 2002 della signora
__________ intitolato "Appello sul verbale di discussione del 7
febbraio 2002, __________ /__________, SF.2002..00017/18"
che la Pretura ha trasmesso, per competenza, a
questa Camera
Considerato
che lo
scritto-appello della signora __________ non è diretto contro il decreto 11
febbraio 2002 con il quale il Pretore, preso atto che il contratto di locazione
tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 dicembre 2001 ai sensi
all’art. 257d CO (mora del conduttore) e che nel corso dell'udienza di
discussione i convenuti non avevano obbiettato alcunché e avevano comunicato di
voler lasciare l'ente locato entro il 28 febbraio, ha accolto l’istanza di
sfratto 9 gennaio 2002 della parte istante, ordinando ai convenuti di liberare
l'ente locato entro quella data;
che
infatti, oltre alla precisa intestazione dello scritto, questo porta la data
dell'11 febbraio 2002 quando il decreto di sfratto, intimato quello stesso
giorno, non poteva ancora essere noto all'appellante;
che
l'appello può essere presentato contro una decisione di merito ma non contro il
contenuto o le modalità di esecuzione di un'udienza di discussione così come
riferite dal relativo verbale;
che
l'appello si rivela così irricevibile e come tale va respinto, potendo essere
evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che per
la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi
pronuncia 1. L'appello 11 febbraio 2002 di __________ è irricevibile.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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