AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.2
Data decisione, Autorità: 20.01.2022, ICCA
Titolo: Azione negatoria: irricevibilità dell'appello
Incarto n. 11.2022.2
Lugano 20 gennaio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2018.4 (azione negatoria), già OR.2017.30, della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 settembre 2017 da
AP 1 e AP 2 (già patrocinati dall'avv. , ora rappresentati dal curatore U__________ F__________ )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul “ricorso” del 4 gennaio 2022 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 novembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Dal 3 gennaio 2003 AP 1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 929 RFP di __________ (sezione di ). Sulla porzione a sud-ovest del fondo, in gran parte bosco (64 243 m2) e prato (10 284 m2), si trova una cascina a due piani (subalterno C, 36 m2). L'area boschiva del fondo è sorvolata dalla fune portante della teleferica __________ – __________ che passa a 11 m di distanza laterale dall'edificio e a 59 m di altezza rispetto al colmo del tetto. La teleferica è stata costruita nel 1963 da B __________ per il trasporto di materiale. Gli allora proprietari dei fondi toccati, fra cui anche P__________ __________, all'epoca proprietario della particella n. 929 RFP e padre di AP 2 e AP 1, avevano acconsentito per scritto alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. La teleferica – la cui operatività è stata interrotta nel 1999 per la necessità di ottenere il rinnovo della concessione – è in seguito stata ceduta al Patriziato di __________, il quale, a sua volta, sciolto il 18 giugno 2013 con decisione del Consiglio di Stato, l'ha ceduta il 24 ottobre 2013 all'AO 1. Eseguiti alcuni lavori di manutenzione e ottenuta l'autorizzazione d'esercizio, l'impianto è stato rimesso in funzione tra il 2016 e il 2017.
B. Decaduto infruttuoso, il 14 luglio 2017, un tentativo di conciliazione (inc. CM.2017.78), il 21 settembre 2017 AP 1 e AP 2 hanno convenuto l'AO 1 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – in via cautelare il divieto d'uso della teleferica e nel merito la rimozione del cavo/fune che sorvola il loro fondo fino all'eventuale iscrizione di una servitù o, in subordine, l'iscrizione di una servitù di sorvolo dietro indennizzo di fr. 70 000.–. La domanda cautelare è stata disgiunta il 26 settembre 2017 e istrutita nell'inc. CA.2017.35. Con decisione del 1° marzo 2018 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, reputando che gli istanti non avevano reso verosimile un pregiudizio difficilmente riparabile.
C. Preso atto che il valore di causa era indicato in fr. 30 000.–, il Pretore ha trattato la petizione con la procedura semplificata (inc. SE.2018.4) e ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per osservazioni. Contestualmente egli ha tolto il 31 gennaio 2018 la procedura OR.2017.30 dal ruolo. L'AO 1 ha proposto il 13 marzo 2018 di respingere la petizione in ordine e nel merito. Al dibattimento del 7 maggio 2018 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sull'impatto della teleferica sulla particella degli attori, è iniziata seduta stante ed è terminata il 12 maggio 2021. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 19 novembre 2021 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 9816.30 in solido a carico degli attori – ammessi tuttavia al beneficio del gratuito patrocinio – con l'obbligo di rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7000.– complessivi per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 4 gennaio 2022 in cui chiedono di sospendere l'uso della teleferica per motivi di sicurezza. Il memoriale non è stato notificato alla convenuta per osservazioni. Il 14 gennaio 2022 U__________ F__________ ha comunicato che l'autorità regionale di protezione 11 lo ha designato, il 9 settembre 2021, curatore degli attori limitandoli pertanto nell'esercizio dei loro diritti civili in particolare per quanto riguarda la conduzione di procedure giudiziarie e amministrative.
Considerando
in diritto: 1. L'autorità regionale di protezione 11 di Losone ha istituito una curatela di rappresentanza in virtù degli art. 394 e 395 CC in favore di AP 2 e AP 1 che li limita fra l'altro nell'esercizio dei loro diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale (decisione cautelare del 9 settembre 2021). Ciò posto, soltanto il curatore può validamente rappresentarli e obbligarli in tale ambito. In concreto ci si può esimere nondimeno dall'interpellare il curatore, il memoriale sfuggendo, comunque sia, a un esame di merito.
Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 30 000.–. L'importo non è contestato. Il memoriale degli attori può quindi essere trattato come appello. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata agli attori il 22 novembre 2021. Rimasto sospeso dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2022. Introdotto il 5 gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame risulta pertanto tempestivo.
Nella sentenza impugnata, il Pretore ha appurato anzitutto che la concessione sottoscritta il 27 agosto 1962 da P__________ __________ in favore di B__________ __________ obbligava soltanto il firmatario e non era opponibile ai proprietari futuri del fondo. Appurata così l'inesistenza di una servitù di condotta, il primo giudice si è chiesto se i cavi che sorvolano la particella degli attori costituiscano un'indebita ingerenza nella loro proprietà (loc. cit., pag. 6 seg.). Circa il timore che l'impianto sia precario e generi un pericolo per il rustico, il Pretore ha rilevato che la questione, oltre a essere contestata dalla controparte, non è stata dimostrata dagli attori, cui incombeva l'onere della prova, né è stata sottoposta all'esame del perito. A parte ciò – egli ha soggiunto – l'autorizzazione cantonale per l'esercizio dell'impianto a fune (che è assicurato per la responsabilità civile fino a fr. 5 000 000.–) è condizionata alla costante manutenzione del medesimo. Senza contare che il cavo della teleferica passa unicamente sull'area boschiva (a 11 m di distanza laterale dal subalterno C e a 147 e 155 m dagli altri due subalterni A e B), sicché anche nell'eventualità – remota – di una caduta di materiale o della fune medesima, ciò non toccherebbe il rustico (subalterno C), per altro non abitabile (pag. 8 seg.).
Sulla scorta della perizia dell'ing. F__________ B__________, il Pretore non ha poi ritenuto dimostrato che i cavi della teleferica interferiscano con la possibilità di trasportare in elicottero materiale o persone sul fondo degli attori (loc. cit., pag. 9 seg.). Come non ha reputato provata una svalutazione di tale particella per l'esistenza dell'impianto, il perito avendo definito come insignificante l'impatto globale del medesimo sul valore del fondo. Per tacere del fatto che le possibilità edificatorie del rustico non sono limitate dalla teleferica ma se mai dalle norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale “Paesaggi con edifici e impianti protetti” che consente un ampiamento o una sopraelevazione di un edificio, come il subalterno C, classificato nella categoria 1a, solo a condizioni restrittive e in misura molto limitata (loc. cit., pag. 10). Gli attori non hanno così dimostrato un interesse degno di protezione ad impedire che la teleferica sorvoli iloro fondo. E in difetto di una turbativa pregiudizievole per la proprietà degli attori, il Pretore ha respinto la richiesta di rimozione del cavo, come ha respinto la domanda subordinata di fare iscrivere una servitù di sorvolo dietro indennizzo (loc. cit., pag. 10 seg.).
Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 3b con riferimento).
Nel caso specifico gli appellanti, accennando agli eventi che hanno condotto alla cessione dell'impianto al Patriziato di , dapprima, e alla convenuta poi, lamentano – confusamente – non meglio precisate scorrettezze dei vari amministratori (comunali e patriziali) intervenuti, a cominciare dall'allora sindaco R C__________ che ritengono responsabile dello scioglimento del Patriziato. Essi accusano inoltre la convenuta, e per essa i fratelli D__________, di avere rimesso in funzione nel 2014 l'impianto “senza regolare licenza edilizia e rispetto dei diritti di terzi e servitù”. Al riguardo l'appello si esaurisce tuttavia in doglianze e recriminazioni senza pertinenza con l'oggetto della procedura in rassegna che è limitata alla questione della compatibilità del sorvolo della teleferica con il diritto di proprietà degli attori sotto il profilo dell'art. 641 cpv. 2 CC. Nella misura in cui esula da questo ambito e non spiega perché l'accertamento del primo giudice sarebbe erroneo, l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
Gli attori sostengono inoltre che il Pretore avrebbe dovuto fare luce su alcuni punti quali la “sparizione di documenti dalla Cancelleria Comunale e dichiarazione di falsa testimonianza in riguardo allo smantellamento da parte di R. C__________ e S__________ D__________, Segretario aggiunto alla cancelleria comunale negli anni 1900 quest'ultimo risultava interessato nell'acquisto”. La doglianza è tuttavia inammissibile sotto più punti di vista. Non si comprende anzitutto a quali documenti gli appellanti alludano. A parte ciò non consta che essi, pur essendo patrocinati, abbiano sottoposto tali questioni all'attenzione del Pretore o che fosse loro impossibile addurle in prima sede (nel senso dell'art. 317 cpv. 1 CPC). Né è dato di capire il nesso con l'oggetto litigioso che – giovi ribadire – verte sul tema dell'indebita ingerenza nel diritto di proprietà degli attori.
Da ultimo gli appellanti chiedono a questa Camera di sospendere l'uso della teleferica poiché “la fune portante non è stata controllata né sostituita la stessa nel 1960 risultava di seconda mano, precipitando per ben due volte al suolo provocando danni non risarciti. Inoltre negli anni tra il 1990/2000 risultava fuori uso”. Gli interessati non si avvedono tuttavia che la causa non verte più sul divieto d'uso dell'impianto su cui si è già espresso il Pretore – secondo la richiesta di giudizio da essi formulata il 21 settembre 2017 – nella decisione cautelare (non impugnata) del 1° marzo 2018, ma sulla domanda (di merito) volta a ottenere la rimozione della fune che sorvola la loro particella. Non soccorre dunque tornare sulla (prima) questione. Quanto all'obiezione secondo cui la fune portante non sarebbe stata controllata né sostituita o fosse di “seconda mano” nel 1960 e sarebbe precipitata due volte provocando danni, gli appellanti non si confrontano, nemmeno di scorcio, con l'accertamento del primo giudice, stando al quale la convenuta, prima di rimettere in funzione l'impianto (tra il 2016 e il 2017), ha fatto eseguire lavori di manutenzione e ha ottenuto l'autorizzazione cantonale per l'esercizio che è condizionata a “una costante e buona manutenzione” dell'impianto. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello, manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG), vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, gli interessati non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale (o quanto meno del loro curatore). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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