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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.36
Data decisione, Autorità: 18.02.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00036
Lugano 18 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 28 gennaio 2002, presentata nei confronti della Pretura del distretto di Bellinzona da
nell’ambito della causa - inc. no. EF.2001.00755 di quella Pretura - promossa contro di lui con istanza 11 dicembre 2001 da
rappr. dall'avv. __________
volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 dicembre 2001 __________ ha convenuto in lite __________ avanti alla Pretura del distretto di Bellinzona, chiedendo il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che con scritto 28 gennaio 2002 il convenuto, facendo riferimento ad alcuni episodi verificatisi in altri incarti che lo concernevano, ha notificato formale ricusa ad ogni atto emanato dalla Pretura distrettuale, autorità che egli dichiarava di non riconoscere più a seguito di intemperanze, minacce e di comportamenti costantemente avversi, tali da mettere in dubbio la buona fede degli attori che gestirebbero la giustizia civile;
che il Pretore del distretto di Bellinzona avv. __________, con osservazioni 6 febbraio 2002, ha escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti la sua ricusa, mentre la controparte, stante la chiarezza della situazione, non è stata invitata a presentare eventuali osservazioni;
che giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a) o in ogni altro caso in cui esistono gravi motivi (lett. b);
che la giurisprudenza, visto il tenore letterale della norma di legge, ha già avuto modo di precisare che l'incapacità soggettiva di giudicare in modo imparziale deve sussistere nella persona del singolo magistrato giudicante e non può al contrario riferirsi all'organo giudicante in quanto tale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 27), per cui l'istanza qui in esame, che criticava l'attività della Pretura distrettuale in quanto tale e non specificatamente la persona del Pretore o del Segretario assessore, deve essere dichiarata, già per questo motivo, irricevibile;
che va inoltre rammentato che gli effetti della ricusazione hanno carattere ex nunc, in altre parole che gli atti giudiziari che hanno avuto luogo prima della formulazione della ricusa restano validi (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 e m. 118 ad art. 27; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.) rispettivamente che la ricusazione ha di norma effetto soltanto per la procedura in cui è stata pronunciata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 27), per cui nel caso di specie, atteso che prima dell'inoltro dell'istanza, il 15 gennaio 2002, il Segretario assessore aveva già provveduto ad emanare la sentenza di merito, nel frattempo cresciuta in giudicato, l'istanza stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non potrebbe in ogni caso migliorare la posizione del ricusante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal che la sua inammissibilità;
che, se ciò non bastasse, l'istanza in rassegna dovrebbe in ogni caso essere dichiarata irricevibile anche per il fatto che il ricusante non ha motivato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le ragioni a sostegno del provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 29; IICCA 26 maggio 1993 in re B./C. SA, 15 luglio 1997 in re H./D.): egli non ha in effetti spiegato quali erano i rimproveri puntuali mossi al Pretore o al Segretario assessore nelle cause che a suo tempo lo avevano opposto al __________, alla __________ e al Comune di __________, tanto più che il Pretore, nelle sue osservazioni, ha chiaramente dimostrato l'infondatezza di ogni critica sollevata;
che ad ogni buon conto l'istanza doveva essere disattesa anche per il fatto che l'istante non ha reagito al momento in cui si sono verificati gli episodi da lui contestati, che risalgono perlopiù ad oltre un anno e mezzo prima, lasciando compiere ulteriori atti di procedura (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 27);
che l’istanza di ricusa, nella limitata misura in cui dovesse essere considerata ricevibile, deve pertanto essere respinta;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni;
che pure irricevibile, siccome non direttamente connessa con la domanda qui in esame, è la richiesta di risarcimento per torto morale e danni, pure formulata nello scritto di ricusa (IICCA 15 luglio 1997 in re H./D.);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 28 gennaio 2002 di __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del ricusante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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