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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.125
Data decisione, Autorità: 14.01.2022, CEF
Ricorso: TF 5A_89/2022
Titolo: Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria
Incarto n. 15.2021.125
Lugano 14 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 4 ottobre 2021 e verbalizzato il 3 novembre nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 2 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (esecuzione n. __________) Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (esecuzioni n. __________ e __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota di 1⁄6 dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e in fr. 2'800.– per il conto;
che l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021, notificato all’escusso il 22 luglio);
che con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale di pignoramento, chiedendo di “ritirare e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle dell’Ufficio dei registri e della creditrice ipotecaria, e d’indicargli i mezzi e i termini di ricorso;
che l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale di pignoramento;
che con il ricorso in esame, del 22 novembre 2021, RI 1 contesta il verbale di pignoramento del 3 novembre e tutte le operazioni dell’UE, dell’Ufficio dei registri e della PI 3;
che presentato all’autorità di vigilanza – nel Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) – entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, notificato all’escusso l’11 novembre (secondo il tracciamento della raccomandata allegata al ricorso quale doc. 5), il ricorso è tempestivo;
che nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 03 novembre 2021, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei registri di Locarno e anche al creditore ipotecario e alla PI 1” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;
che la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE non ha pignorato il suo reddito ma solo la sua quota ereditaria, cui l’art. 93 LEF non si applica;
che per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;
che non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto aperto presso la PI 3, il ricorrente non avendo provato che il saldo del conto sia composto di redditi suoi (nel senso dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4);
che infondato, il ricorso va pertanto respinto;
che come risulta dallo scritto 28 settembre 2021 prodotto dal ricorrente (doc. 8), che riguarda una precedente procedura di ricorso relativa al pignoramento del 12 maggio 2021 a favore del gruppo n. 1 (inc. 15.2021.106), i ricorsi all’autorità di vigilanza devono essere indirizzati all’ufficio d’esecuzione che ha preso il provvedimento impugnato in tante copie quante sono le parti interessate più due (art. 7 cpv. 1 LPR), affinché l’ufficio possa dare l’occasione alle parti interessate di esprimersi sul ricorso, formulare le proprie osservazioni e trasmettere il ricorso e le osservazioni all’autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 3-5 LPR);
che nel caso in esame, stante l’esito del giudizio odierno si può prescindere dal seguire tale procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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