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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.106
Data decisione, Autorità: 14.01.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria. Tempestività. Esigenza di motivazione del ricorso
Incarto n. 15.2021.106
Lugano 14 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 settembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 12 maggio 2021 e verbalizzato il 14 luglio 2021 nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (esecuzioni n. __________ e __________) Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (esecuzioni n. __________ e __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha interrogato l’escusso RI 1 e ha poi proceduto al pignoramento della sua quota di 1⁄6 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e in fr. 5'500.– per il conto;
che l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021, notificato all’escusso il 22 luglio);
che con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale di pignoramento, chiedendo di “ritirare e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle all’Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla banca, e d’indicargli i mezzi e i termini di ricorso;
che l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale di pignoramento;
che con il ricorso in esame, del 27 settembre 2021, RI 1 contesta nuovamente il verbale di pignoramento del 14 luglio 2021 e tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte all’Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla PI 3;
che il ricorso contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere presentati all’autorità di vigilanza entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d’altronde già nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag. 2 n. 3);
che interposto solo il 27 settembre 2021, il ricorso appare tardivo e pertanto irricevibile;
che nulla cambia anche volendo considerare come ricorso tempestivo lo scritto del 2 agosto 2021, poiché è sprovvisto di motivazione ed è pertanto ugualmente irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che – va del resto rilevato per abbondanza – il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;
che la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE non ha pignorato il suo reddito e l’art. 93 LEF si applica unicamente ai redditi dell’escusso, non alle quote ereditarie;
che per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;
che non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto presso la PI 3;
che, infine, non risulta dallo scritto 7 settembre 2021 dell’UE – né dalle sue spiegazioni nelle osservazioni al ricorso – il “gesto di prevaricazione” di cui si duole il ricorrente;
che semmai ci si potrebbe interrogare se l’UE non avrebbe dovuto denunciare RI 1 al Ministero pubblico per frode nel pignoramento (art. 163 CP) per avere egli omesso di dichiarare i propri diritti nella successione del padre in occasione di precedenti esecuzioni;
che il ricorso risulta pertanto integralmente irricevibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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