AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2021.15
Data decisione, Autorità:
14.01.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione
Incarto n.
15.2021.15
Lugano
14 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2021 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 9 febbraio 2021 relativo all’amministrazione
della particella n. __________ RFD __________ intestata alla ricorrente,
pignorata nell’__________ (sede di Lugano) promossa nei confronti di
PI 1, IT-
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
dalle società
RI 1, IT-
RI 4, IT-
RI 3, IT-
(già RI 5, )
RI 6, IT-
RI 7, IT-
RI 8, IT-)
(già RI 8, )
(patrocinate dagli __________ PA 2 e __________,
studio legale PA 2, )
preso
atto e verificato d’ufficio che l’8 novembre 2021 le società escutenti hanno
ritirato l’esecuzione in cui era stato pignorato il fondo intestato alla
ricorrente, facendo decadere lo stesso pignoramento;
considerato
come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di
conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
–
;
– ;
– __________
__________, .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla
notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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