AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.116
Data decisione, Autorità: 12.01.2022, CEF
Titolo: Avvisi di pignoramento. Opposizioni segnate solo sugli esemplari dei precetti esecutivi per il debitore. Audizione del postino
Incarto n. 15.2021.116
Lugano 12 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 ottobre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 ottobre 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 9 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 procede contro l’ex marito RI 1 per l’incasso di fr. 155'009.40 e fr. 112'870.– oltre a interessi e spese.
B. Il 15 ottobre 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per l’8 novembre 2021.
C. Con ricorso del 26 ottobre 2021, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento degli avvisi di pignoramento e l’accertamento delle opposizioni da lui interposte ai precetti esecutivi il 13 settembre 2021.
D. Con ordinanza del 29 ottobre 2021, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione delle esecuzioni dopo il pignoramento, e il 5 novembre, dietro nuova richiesta del ricorrente, ha modificato la precedente ordinanza nel senso della concessione dell’effetto sospensivo integrale con effetto immediato.
E. Con osservazioni del 12 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre nelle sue del 19 novembre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
F. Con replica del 1° dicembre 2021, RI 1 ha contestato le osservazioni dell’ex moglie, la quale ha presentato un allegato di “osservazioni – replica” del 30 novembre 2021, trasmesso dall’UE a questa Camera il giorno successivo, in cui ribadisce le proprie conclusioni.
G. Il 10 gennaio 2022, alla presenza di PI 1 è stato sentito quale teste TE 1, il postino che ha proceduto alla notifica dei precetti esecutivi.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 15 ottobre 2021 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Nelle sue osservazioni, PI 1 esprime serissimi dubbi sull’esistenza delle opposizioni giacché sugli esemplari a lei destinati esse non sono indicate. Non esclude che la firma apposta nella sezione “opposizione” sia successiva alla notifica dei precetti esecutivi poiché la data figurante nella sezione “notifica” e quella menzionata nella sezione “opposizione” sono a suo dire evidentemen-te state scritte da persone diverse e in modo diverso, o subordinatamente in un momento successivo. Secondo lei anche le firme in ciascuna delle sezioni non sono uguali. Nelle sue “osservazioni – replica” del 30 novembre 2021, PI 1 si è espressa sull’e-mail 3 novembre 2021 del servizio clienti della Posta, ritenendo in particolare molto inverosimile che il postino si fosse ricordato chiaramente di fatti avvenuti due mesi prima, specie perché non si è accorto del suo errore il giorno stesso.
3.1 Congedato il teste, PI 1 ha rilevato di averlo trovato molto confuso. Secondo lei, se egli si ricordava a novembre dei precetti esecutivi notificati a settembre, avrebbe dovuto ricordarsene a maggior ragione in occasione del suo interrogatorio. Fatto sta però che il teste non ha dichiarato di essersi ricordato direttamente delle opposizioni, ma indirettamente vedendo le menzioni da lui apposte nella rubrica “opposizione”. Ciò spiega anche perché egli non si è accorto subito del suo errore il giorno della notifica quando alla fine del suo turno, tornato in ufficio, ha proceduto alla spartizione dei precetti esecutivi tra atti notificati e non notificati.
3.2 All’udienza, PI 1 ha invero anche ribadito le sue perplessità sulle firme figuranti sugli esemplari per il debitore, ripetendo che sarebbero potute essere apposte dopo la notifica. Sennonché TE 1 ha confermato, sotto giuramento, di avere personalmente scritto la data e vergato la firma nella sezione “Opposizione”. La resistente non adduce indizi per ritenere la testimonianza falsa. Le tenui differenze grafiche tra la data e la firma apposte, da una parte, nella sezione “Visto di notificazione” e dall’altra nella sezione “Opposizione” non permettono di ritenere che siano state scritte da una mano diversa, tanto più che gli stessi dati sono scritti in modo (lievemente) differente anche nelle stesse sezioni in ciascuno dei precetti esecutivi (v. doc. 2 e 3 acclusi al ricorso).
3.3 Più che una contraddizione nella testimonianza, come affermato da PI 1 in sede d’udienza, il fatto che il teste, dopo aver dichiarato di aver redatto di propria iniziativa lo scritto 4 novembre 2021, in cui si è scusato con PI 1 per il proprio errore, ha precisato che era stato aiutato per la redazione da una collaboratrice del team interno della Posta, risulta appunto una precisazione che non toglie nulla al contenuto dello scritto, peraltro ribadito e contestualizzato durante la deposizione. Ch’egli abbia poi sentito il bisogno di consegnare la lettera direttamente al domicilio dell’escusso risulta essere solo la manifestazione di un sincero rincrescimento per l’errore commesso.
3.4 Si può infine solo condividere il rammarico della resistente per il fatto che la Posta non abbia istituito una procedura standard di notifica degli atti esecutivi, ma ciò non ha rilevanza diretta per la questione qui in esame, per tacere del fatto che nel caso di specie l’errore del postino appare essere stato isolato e che nessuno è al riparo da errori professionali.
3.5 Alla luce delle indicazioni riportate negli esemplari dei precetti esecutivi per il debitore e della testimonianza del postino, vale a dire della persona preposta per legge a notificarli (art. 72 cpv. 1 LEF) e a ricevere e attestare le eventuali opposizioni, anche verbali, interposte dal destinatario (art. 74 cpv. 1 LEF), non vi sono dubbi che l’escusso ha effettivamente interposto le opposizioni il 13 settembre 2021 (cfr. sentenza della CE 15.2015.68 del 26 novembre 2015 consid. 4). Il ricorso va pertanto accolto, gli avvisi di pignoramento annullati e le opposizioni iscritte nei registri dell’UE.
Stante l’esito del giudizio odierno, risulta inutile una preventiva comunicazione alle parti delle repliche del ricorrente e della resistente e del verbale d’audizione, atti che vanno semplicemente acclusi alla sentenza.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.
1.1 Di conseguenza, gli avvisi di pignoramento sono annullati.
1.2 È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di registrare nel suo sistema informatico le opposizioni interposte alle esecuzioni n. __________ e __________ il 13 settembre 2021.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– (con la replica 30 novembre 2021 della resistente e il verbale dell’udienza 11 gennaio 2022); – (con la replica del ricorrente del 1° dicembre 2021).
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster