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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.203
Data decisione, Autorità: 10.01.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
RE 1
Incarto n. 14.2021.203
Lugano 10 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.4998 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 ottobre 2021 dall’
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 27 ottobre 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 376.55 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 1° dicembre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 20 dicembre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 17 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 15 dicembre 2021 (doc. I) relativa al versamento di fr. 116.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di aver pagato lo stesso 15 dicembre 2021 anche altre tre esecuzioni (doc. J-L) per complessivi fr. 9'158.30. Dall’estratto esecutivo (al 20 dicembre 2021) assunto d’ufficio dalla Camera (art. 255 lett. a CPC) in occasione della decisione di concessione dell’effetto sospensivo (in sostituzione di quello prodotto con il reclamo quale doc. H, che non precisa l’ultimo atto per ogni esecuzione) si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti cinque esecuzioni sospese da opposizione per oltre fr. 962'000.– complessivi (fatta astrazione di un’esecuzione – n. __________ – apparentemente perenta e sostituita dall’es. n. __________) così come un’esecuzione (n. __________) giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, la quale è però stata annullata dall’Ufficio d’esecuzione con provvedimento 7 dicembre 2021, nel frattempo passato in giudicato (decreto di stralcio della CEF 15.2021.131 del 22 dicembre 2021). Dall’estratto, d’altronde, non risultavano attestati di carenza di beni a suo carico.
2.3.1 Ora, le esecuzioni ancora in corso nei confronti della reclamante sono tutte sospese da opposizione. Non possono quindi ancora dirsi certe, sicché non sono decisive per quanto attiene alla questione della sua solvibilità. D’altronde, la reclamante ha reso verosimile di avere attivi – una rendita di vedovanza e per orfano di fr. 1'695.– (doc. N), pigioni da 5 appartamenti da lei affittati per complessivi fr. 11'250.– mensili lordi (doc. O-AA), conti bancari con saldi di fr. 67'203.61 in totale (doc. CC-EE) e un appartamento a __________, la cui vendita è prevista per l’inizio del corrente mese per fr. 2'760'000.–, cui andranno dedotte le somme necessarie a estinguere tre cartelle ipotecarie di fr. 1'100'000.–, fr. 400'000.– e fr. 170'000.– nonché una garanzie di fr. 179'400.– per la tassa sugli utili immobiliari (doc. FF-II) – che paiono sufficienti a coprire le esecuzioni in corso.
2.3.2 Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° dicembre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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