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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.113
Data decisione, Autorità: 10.01.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2021.113
Lugano 10 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.586 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 1° luglio 2021 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________65 emesso il 5 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'819.50 oltre agli interessi del 2.8% dal 7 ottobre 2011 indicando quale causa del credito: “L’integralità dell’ammortamento e la metà degli interessi ipotecari Fr. 22'819.50 è l’importo rimborsato in data 08.01.2021” e di fr. 3'111.95 per “Int.annVers.x9anni 672.85 + 3 mesi 7.10.11 – 8.1.12 168.20.6055.65:2 = 3027.85+ fr. 84.10”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° luglio 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che nel termine assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza, il convenuto è rimasto silente;
che statuendo con decisione del 12 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 23'513.80 oltre agli interessi del 2.8% dal 5 maggio 2021 (anziché per fr. 25'931.45), l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– per 9⁄10, senz’assegnare indennità;
che con uno scritto del 16 agosto 2021 RE 1 ha esposto la propria versione dei fatti alla Pretura, davanti alla quale è comparso spontaneamente il 27 agosto 2021;
che il Pretore aggiunto ha allora indetto un’udienza seduta stante, ove RE 1 ha comunicato che il suo scritto del 16 agosto 2021 è da intendersi come reclamo contro la decisione del 12 agosto 2021;
che il 31 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla scrivente Camera lo scritto appena menzionato;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza sulla base del punto 6 della Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore di Mendrisio-Nord il 7 agosto 2015, ove gli ex coniugi si sono accordati sulla ripartizione dei costi relativi al loro mutuo ipotecario, preso atto che CO 1 ha comprovato il pagamento dell’ammortamento di fr. 22'819.50 e degli interessi ipotecari di fr. 694.30, a carico dell’ex marito secondo la convenzione;
che nel reclamo RE 1 non si confronta minimamente con la motivazione della decisione impugnata, ma si limita ad affermare che CO 1 procede contro di lui perché sa ch’egli non riesce a pagare un avvocato anche se “questa pratica è vuoto”, che avevano un conto in comune e la (ormai ex) moglie gli dava dei soldi ogni tanto e che quest’ultima starebbe solo cercando “di rovinargli la vita”;
che il ricorrente non spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice, ma si limita ad affermare in modo del tutto generico che la causa è ingiustificata;
che insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'513.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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