AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.102
Data decisione, Autorità: 05.01.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione del credito posto in esecuzione. Allegata opposizione al precetto esecutivo. Richiesta di accertare l’illegittimità dell’operato dell’UE
Incarto n. 15.2021.102
Lugano 5 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 settembre 2021 di
RI 1, __________ (rappresentata dal Dr. oec. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 settembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'817.80 oltre agli interessi del 4.95% dal 3 novembre 2020 e alle spese;
che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 9 agosto 2021 dall’escutente, il 6 settembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 novembre 2021;
che all’avviso di pignoramento erano allegati un documento riportante il saldo dell’esecuzione, in capitale, interessi e spese di esecuzione, e il relativo bollettino di versamento;
che con ricorso del 14 settembre 2021 diretto sia contro l’avviso di pignoramento appena nominato che contro l’avviso di pignoramento di stessa data emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ (inc. 15.2021.101), RI 1 dichiara di non riconoscere il credito posto in esecuzione – a suo dire frutto di una truffa in cui è coinvolta l’escutente, da lei denunciata penalmente –, e afferma di aver fatto opposizione al precetto esecutivo già nell’agosto del 2020, ma di non aver mai ricevuto un riscontro né una convocazione all’udienza di rigetto dell’opposizione;
che la ricorrente censura inoltre l’assenza sul foglio “Saldo di un’esecuzione” di commenti e informazioni sul documento stesso, come pure dell’indicazione dei mezzi d’impugnazione, esprimendo dubbi sulla conformità di tale documento alla LEF, posto che la legge dovrebbe invece darle modo di difendersi da pretese ingiustificate o contestabili;
che, in definitiva, la ricorrente chiede a questa Camera di esprimersi sulla legalità e sulla correttezza della procedura sin qui seguita dall’UE;
che con osservazioni del 22 settembre 2021, l’UE obietta che il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato all’escussa il 18 giugno 2021 (con raccomandata n. __________) che e allo stesso non è stata fatta opposizione, sicché non gli si può rimproverare nulla al riguardo;
che l’UE chiede quindi alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza ulteriori atti istruttori;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’emissione, il 6 settembre 2021, dell’avviso di pignoramento impugnato, il ricorso è tempestivo (art. 17 LEF);
che l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF –bensì solo sulla regolarità formale della procedura esecutiva;
che le censure di diritto materiale devono dunque essere sollevate e discusse nel quadro di una procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o in sede di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel caso in esame la ricorrente dichiara invero di aver interposto opposizione al precetto esecutivo, ma non ne fornisce alcuna prova;
che del resto è logicamente escluso che la ricorrente abbia interposto opposizione già nell’agosto 2020 a un precetto esecutivo notificatole solo il 18 giugno 2021;
che la censura si rivela dunque infondata, ricordato che l’onere della prova dell’opposizione incombe all’escusso (sentenza della CEF 15.2014.81 del 6 ottobre 2014, consid. 3);
che la legge non impone agli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 1) né ne esige una motivazione (sentenza della CEF 15.2021.24 del 3 agosto 2021 consid. 3);
che la censura relativa al foglio “Saldo di un’esecuzione” è così infondata, per tacere del fatto che la ricorrente è riuscita apparentemente senza difficoltà a presentare e motivare il ricorso in esame;
che del resto l’art. 90 LEF e il modulo n. 5 (avviso di pignoramento) non prevedono alcuna informazione particolare sull’esecuzione oltre al nome delle parti e all’importo complessivo posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2020.16 del 24 marzo 2020 consid. 5) alla scadenza del termine di ricorso contro il pignoramento (sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio 2019 pag. 3);
che il foglio “Saldo di un’esecuzione” fornisce invero all’escusso una semplice informazione e un’ultima possibilità di evitare il pignoramento pagando il dovuto mediante l’allegato bollettino di versamento;
che il ricorso giusta l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);
che la richiesta generica (e non motivata) rivolta alla Camera di esprimersi sulla legalità dell’operato dell’UE è pertanto irricevibile;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto, ciò che rende superfluo richiedere alla ricorrente la produzione di una procura a favore del proprio rappresentante e notificare il ricorso alla controparte per osservazioni;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– RA 1, __________, __________; – RA 2, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster