AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.143
Data decisione, Autorità: 29.12.2021, ICCA
Titolo: Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un precedente assetto
Incarti n. 11.2020.143 11.2020.148
Lugano 29 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa CA.2020.1 (divorzio su azione di un coniuge: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 gennaio 2020 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 3 ),
giudicando sull'appello dell'8 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 24 settembre 2020 (inc. 11.2020.143) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2020.148);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati F__________, il 4 febbraio 1998, e G__________, il 1° dicembre 2004. F__________ ha terminato la formazione come docente della scuola dell'infanzia nel giugno del 2020. G__________ svolge dal 1° settembre 2020 un apprendistato quale progettista di impianti di climatizzazione presso la __________ SA di __________. Il marito ha una formazione di meccanico e di infermiere. Parzialmente inabile al
lavoro per problemi psichici, egli lavora attualmente all'80% come infermiere per l'Associazione , __________ di . La moglie, assistente di studio medico, si è occupata prevalentemente durante la vita in comune del governo della casa e della cura dei figli, svolgendo sporadicamente attività a ore per studi medici. Dal 1° gennaio 2015 essa è alle dipendenze del dott. S M a __________ con un tasso di occupazione che nel 2019 è passato al 79%. I coniugi si sono separati l'8 marzo 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1939, a lui intestata) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune, dove quattro mesi più tardi l'ha raggiunto la figlia F__________. G__________ è rimasto con la madre.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 21 luglio 2016 da AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna i coniugi hanno raggiunto il 12 ottobre 2016 un accordo che li autorizzava a vivere separati dall'8 marzo 2016, assegnava l'alloggio coniugale in uso alla moglie, affidava G__________ alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), obbligava il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per il figlio G__________ (oltre all'assegno familiare) e uno di fr. 2000.– in favore della moglie, la quale a sua volta si impegnava ad aumentare il proprio grado d'occupazione al 50% entro il marzo del 2017 e ad accettare in deduzione dal contributo alimentare la metà del proprio guadagno netto oltre i fr. 1300.– mensili. Per il resto AO 1 assumeva il mantenimento della figlia maggiorenne F__________, che viveva con lui. L'accordo si fondava su un reddito del marito di circa fr. 8500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di circa fr. 3500.– mensili e su un reddito della moglie di circa fr. 1300.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3350.– mensili (inc. SO.2016.635).
C. Il 9 aprile 2018 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, causa che si trova tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2018.19). In tale ambito il 12 febbraio 2019 egli ha presentato un'istanza cautelare per veder ridurre il contributo alimentare in favore della moglie a fr. 500.– mensili, facendo valere una contrazione delle sue entrate a fr. 7413.65 mensili. Con decisione dell'11 aprile 2019 il Pretore “ha dato atto” che le parti si erano intese per modificare dal 1° marzo 2019 l'obbligo contributivo a carico di AO 1 in fr. 1750.– mensili per G__________ (assegni familiari riscossi dalla madre) e in fr. 700.– mensili per la moglie.
D. Il 5 novembre 2019 i coniugi si sono accordati sulla vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 1939 RFD di ), vendita che si è perfezionata nel dicembre del 2019. Il provento netto è stato depositato su un conto del notaio P C__________ nell'attesa di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del divorzio. Dal 1° gennaio 2020 AP 1 si è trasferita con G__________ in un appartamento in locazione a __________.
E. Invocando un'ulteriore diminuzione salariale, AO 1 ha introdotto il 2 gennaio 2020 una nuova istanza cautelare per ottenere dal 1° gennaio 2020 la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie e la riduzione a fr. 500.– mensili di quello per G__________. Con osservazioni del 21 gennaio 2020 AP 1 si è opposta all'istanza e ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 2 marzo 2020, indetta per il contraddittorio, le parti hanno mantenuto le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria cautelare è cominciata seduta stante.
F. Con decreto cautelare del 29 aprile 2020 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio 2020 il contributo alimentare per AP 1 e ridotto a fr. 965.– mensili quello per G__________ (assegni familiari non compresi). Quello stesso giorno egli ha parzialmente accolto una richiesta di diffida ai debitori presentata dalla moglie il 15 aprile 2020, ordinando in via cautelare al notaio P__________ C__________ di prelevare dal ricavo della vendita dell'abitazione familiare (oltre fr. 400 000.–) l'importo di fr. 555.– mensili e di riversarlo a AP 1 come contributo alimentare per G__________ (inc. SO.2020.292 richiamato). La procedura di diffida ai debitori è poi stata stralciata dal ruolo il 10 settembre 2020, le parti essendosi accordate nel senso di prelevare dal noto conto, oltre a un importo di fr. 1500.– mensili per contributi arretrati, la somma di fr. 555.– mensili per il mantenimento di G__________.
G. Nel frattempo il Pretore ha concesso il 15 maggio 2020 a AP 1 il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria cautelare è terminata il 1° luglio 2020. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali cautelari, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 luglio 2020 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, non senza adeguare l'offerta per il contributo alimentare in favore di G__________ a un importo variante tra fr. 700.– e fr. 731.– mensili e postulare la revoca dell'ordine di prelevamento impartito al notaio P__________ C__________. Nel suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha ribadito il proprio punto di vista, non opponendosi tuttavia a una riduzione del contributo ali-mentare per sé a fr. 622.– mensili e all'adeguamento dell'ordine di prelevamento dal provento della vendita dell'abitazione coniugale.
H. Statuendo con decreto cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio 2020 il contributo alimentare per AP 1 e ha fissato quello per G__________ in fr. 865.– mensili a carico del padre e in fr. 100.– mensili a carico della madre (cui spettano gli assegni familiari). Egli ha stabilito inoltre che l'ammanco sul fabbisogno di G__________ sarà coperto con il prelevamento della sostanza depositata presso il notaio P__________ C__________ come segue:
– fr. 300.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il 30 settembre 2020 per ottobre 2020 e l'ultima il 31 luglio 2021 per agosto 2021;
– fr. 235.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il 31 agosto 2021 per settembre 2021 e l'ultima il 30 novembre 2021 per dicembre 2021;
– fr. 255.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il 31 dicembre 2021 per gennaio 2022 e l'ultima il 31 luglio 2022 per agosto 2022;
– fr. 195.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il 31 agosto 2022 per settembre 2022 e l'ultima il 31 luglio 2023 per agosto 2023;
– fr. 95.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il 31 agosto 2023 per settembre 2023 e l'ultima il 31 luglio 2024 per agosto 2024.
Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, al beneficio del gratuito patrocinio. AP 1 è stata tenuta inoltre a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
I. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in seconda sede, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere aumentati i contributi alimentari come segue:
– per sé:
fr. 339.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 544.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021,
fr. 609.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021,
fr. 589.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022,
fr. 649.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
fr. 700.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024;
– per G__________:
fr. 1750.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 1545.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021,
fr. 1480.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021,
fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022,
fr. 1440.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
fr. 1340.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024,
o, in via subordinata,
– per sé:
fr. 569.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e
fr. 700.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2024;
– per G__________:
fr. 1520.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 1265.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021,
fr. 1200.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021,
fr. 1220.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022,
fr. 1160.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
fr. 1060.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), così come la loro modifica, sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la riduzione dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato recapitato alla precedente patrocinatrice della convenuta il 28 set-tembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'8 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AP 1 acclude un conteggio dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del 28 settembre 2020, come pure uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorso con tale Ufficio sul rimborso delle spese relative alla protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2016.635). Da parte sua AO 1 annette alle sue osservazioni un contratto di locazione stipulato dalla figlia F__________ a decorrere dal 1° maggio
Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è anche la riduzione del contributo alimentare per G__________ (art. 296 CPC), minorenne, i nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Nella misura in cui appaiano utili per la decisione, simili documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato il reddito della moglie in fr. 3450.– netti mensili (arrotondati), rinunciando a imputarle un guadagno ipotetico dopo i 16 anni di G__________. Riguardo al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 3350.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio con posteggio fr. 1034.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di G__________], premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 506.–, imposta di circolazione fr. 37.–, assicurazione dell'automobile fr. 48.–, imposte fr. 255.–, rimborso prestito garanzia fr. 100.–). Da ciò egli ha desunto un margine disponibile di fr. 100.– mensili da destinare al mantenimento di G__________. Il primo giudice ha accertato poi il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 1520.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e in importi varianti tra fr. 1265.– a fr. 1060.– mensili dopo di allora, fino al 31 agosto 2024, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2020), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive, dedotti l'assegno familiare e un terzo del reddito da apprendista conseguito da G__________ dal 1° settembre 2020 (decreto cautelare, pag. 3 seg.).
Quanto al marito, il Pretore ha riscontrato una contrazione del reddito a fr. 5080.– netti mensili (arrotondati). Egli non ha reputato esigibile nondimeno, sotto il profilo medico, un aumento del grado d'occupazione oltre l'80%, così come non ha imputato al marito un reddito ipotetico della sostanza depositata sul conto del notaio P__________ C__________. Constatata una modifica rilevante e duratura della situazione, egli ha definito il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 4215.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 170.–, premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 485.05, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.85, leasing dell'automobile fr. 195.10, assicurazione casco totale fr. 76.40, ‟assicurazione per colpa graveˮ fr. 4.25, spese di trasferta fr. 465.–, imposte cantonali fr. 138.70, imposte comunali fr. 124.84, imposta federale diretta fr. 27.91). Ciò posto, il Pretore ha appurato un margine disponibile di fr. 865.– mensili da destinare al figlio (decreto cautelare, pag. 5 seg.).
In definitiva il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 555.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, di fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 235.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di fr. 255.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, di fr. 195.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e di fr. 95.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024. Egli ha soppresso pertanto il contributo alimentare in favore della moglie dal 1° gennaio 2020, ha adattato l'onere alimentare di AO 1 per il figlio G__________ a fr. 865.– mensili (oltre l'assegno familiare spettante alla madre), ha determinato un onere di mantenimento della madre per G__________ di fr. 100.– mensili e ha stabilito che l'ammanco sul fabbisogno di quest'ultimo sarà coperto dal provento della vendita dell'abitazione coniugale depositato presso il notaio P__________ C__________, al quale il Pretore ha ordinato di eseguire prelievi mensili per gli importi mancanti testé indicati (decreto cautelare, pag. 6 a 9).
Una modifica di contributi alimentari decretati cautelarmente per la durata di una causa di divorzio si giustifica ove, già a un sommario esame (come quello che governa i procedimenti cautelari in genere), appaiano mutate in maniera relativamente durevole e importante le circostanze considerate al momento della precedente decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia, cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 378 consid. 3.3.1). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli ele-menti in base ai quali era stato definito il precedente assetto e che risultano litigiosi (identico principio vale per le modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Nella fattispecie è pacifico che le circostanze si sono modificate in maniera durevole e importante rispetto al momento della precedente decisione dell'11 aprile 2019 (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3d).
Litigioso rimane, in questa sede, il calcolo dei fabbisogni minimi. Riguardo al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice lo ha determinato in fr. 3350.– mensili, inserendo – anche per una questione di parità di trattamento – l'onere fiscale, ‟visto che il fabbisogno di G__________ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugiˮ. Egli ha rifiutato per contro di riconoscere il rimborso delle spese giudiziarie relative alla protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2016.635), ritenendo che – come risultava dal sollecito dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del 31 luglio 2017 – l'ultima rata era dovuta entro il 30 agosto 2019 (plico doc. 2). L'appellante obietta, sulla scorta della più recente corrispondenza intercorsa con tale Ufficio (sopra, consid. 2), che ‟la dicitura indicante una scadenza viene generata in automatico dal sistema e non corrisponde alla data di estinzione del debitoˮ. Ne desume che il suo fabbisogno minimo va aumentato di fr. 100.– mensili, di modo che, non disponendo di alcuna disponibilità, essa va esentata da ogni contributo alimentare per il figlio G__________.
Circa la ricevibilità dei nuovi conteggi dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative già si è detto (consid. 2). E da essi appare effettivamente che il rimborso delle spese processuali relative alla procedura SO.2016.635 non è terminato, ma registrava il 29 settembre 2020 (giorno del conteggio) un saldo negativo di fr. 1604.45, estinguibile in 16 rate. La posta riguarda un debito relativo a una procedura terminata con transazione giudiziale il 12 ottobre 2016, debito per il quale il Pretore ha ordinato il 12 ottobre 2016 una partecipazione della moglie di fr. 100.– mensili dal luglio del 2017. Se non che, quand'anche si considerasse il rimborso come una spesa processuale corrente, la richiesta è destinata all'insuccesso. L'inserimento del costo processuale nel fabbisogno minimo si giustificherebbe soltanto, infatti, se la voce di spesa fosse compatibile con il bilancio familiare e fosse riconosciuta a entrambi i coniugi (nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre 2019 consid. 8f). Simile posta tuttavia non è stata riconosciuta al marito e non può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo della sola moglie.
a) L'appellante si duole che il primo giudice abbia riconosciuto al marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.– per un debitore che vive solo, sebbene quegli viva in comunione domestica con la figlia maggiorenne F__________, la quale nel frattempo ha terminato la propria formazione professionale. Essa richiama la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 e la sentenza emanata da questa Camera, pubblicata in RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a, secondo cui il minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con un terzo è pari alla metà dell'importo di base per coppia. Posto ciò, a parere dell'appellante il minimo esistenziale del diritto esecutivo da inserire nel fabbisogno del marito è di fr. 850.– mensili.
L'argomentazione non può essere condivisa. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, determinante per stabilire il minimo esistenziale del diritto esecutivo è il beneficio economico che deriva al coniuge dalla convivenza, si tratti di concubinato o no (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020 consid. 4b). Ora, per quanto riguarda il periodo fino al compimento della formazione come docente della scuola dell'infanzia (giugno del 2020), neppure l'appellante pretende che la figlia F__________ fosse in grado di partecipare alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al di lei mantenimento in virtù dell'accordo raggiunto il 12 ottobre 2016 nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Anzi, nelle circostanze descritte secondo taluni autori il padre avrebbe finanche potuto vedersi riconoscere il minimo esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili (Winkler in: Kren Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum Bun-desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione, n. 27 e 34 ad art. 93).
Riguardo al periodo successivo, AO 1 ha documentato con le osservazioni all'appello che la figlia ha stipulato un contratto di locazione per un monolocale a __________
(nel medesimo stabile in cui abita lui stesso: doc. S nell'inc. DM.2018.19) a valere dal 1° maggio 2021. In difetto di una convivenza, la richiesta di ridurre il minimo esistenziale alla metà dell'importo di base per coppia cade dunque nel vuoto già per questo motivo, né vi è ragione di limitare a fr. 850.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'istante per il lasso di tempo intercorso fra il giugno del 2020 e il 30 aprile 2021. Nulla induce a concludere infatti – né l'appellante pretende – che la figlia esercitasse un'attività lucrativa prima dell'anno scolastico 2021/2022, allorché le è stata assegnata la sezione 6 della scuola dell'infanzia di __________ (‹https://www.__________.ch›). Anche per questo periodo non consta, a un sommario esame, che l'istante abbia tratto beneficio dalla convivenza con la figlia, al cui sostentamento egli era tenuto in forza del noto accordo del 12 ottobre 2016 (Winkler, op. cit., n. 30 seg. ad art. 93).
b) Relativamente all'alloggio, l'appellante chiede di dimezzare l'onere locativo del marito (documentato in fr. 1470.– mensili: doc. S nell'inc. DM.2018.19), sempre in ragione della comunione domestica con F__________. Fino al momento in cui quest'ultima ha lasciato l'appartamento del padre non si giustifica tuttavia – come si è visto (consid. a) – di accogliere la richiesta, AO 1 avendo provveduto fino a quel momento al sostentamento della figlia in conformità agli accordi presi a tutela dell'unione coniugale. Dopo l'uscita di F__________ dall'appartamento, per contro, non si giustifica più di conteggiare nel fabbisogno minimo dell'istante l'intero onere locativo per un appartamento a __________ di tre locali (complessivi 85 m²: doc. S nell'inc. DM.2018.19), onere finanche più oneroso di quello occupato dalla moglie con il figlio G__________ a __________ (fr. 1400.– mensili per tre locali di complessivi 70 m²). A AO 1 va riconosciuto così dal 1° maggio 2021 un costo dell'alloggio di fr. 1100.– mensili (spese accessorie comprese), adeguato alle necessità di una persona sola. Non occorre invece accordare al marito un periodo transitorio per trovare una nuova sistemazione, poiché egli sapeva sin dall'introduzione dell'appello che la moglie reputa eccessivo il costo della locazione attuale.
c) Per quanto concerne i costi d'automobile, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per le trasferte fr. 465.– men-
sili, pari a fr. –.60/km per i 50 km percorsi giornalmente nei 15.5 giorni lavorativi mensili considerati per un impiego all'80% (decreto impugnato, pag. 6). L'appellante sostiene che non si giustifica di ammettere il premio per le assicurazioni casco totale (fr. 76.40 mensili) e colpa grave (fr. 4.25 mensili), che sarebbero già coperte dall'indennità forfettaria di fr. –.60/km. La doglianza è fondata. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che un'indennità analoga a quella che riconosce l'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute (art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020: RL 640.210) copre già mediamente i costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781). Nella fattispecie non si giustifica dunque di riconoscere ulteriori esborsi assicurativi per l'automobile in leasing (analogamente: RtiD II- 2017 pag. 781 che riguardava appunto un'automobile in leasing). Dal fabbisogno minimo del marito vanno tolte dunque le due poste in questione.
d) Riguardo alla cassa malati, l'appellante insta perché, ‟ritenuta la situazione finanziaria delle partiˮ, sia riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito soltanto il premio dell'assicurazione obbligatoria (fr. 454.45 mensili). Per le stesse ragioni essa chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e RC privata di fr. 27.85 mensili. Sta di fatto che, come ha rilevato il Pretore, ‟il fabbisogno di G__________ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugiˮ (decreto impugnato, pag. 4 in alto) e con tale argomento la convenuta non si confronta, sicché al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.107 del 27 dicembre 2019 consid. 7 con richiami). Per tacere del fatto che, in merito al premio della cassa malati complementare, l'appellante non può pretendere di veder cancellare tale posta dal fabbisogno minimo del marito e vederla riconoscere nel proprio.
e) Ne discende che il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 4135.– mensili fino al 30 aprile 2021 e a fr. 3765.– mensili dopo di allora. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.
L'appellante si duole che il Pretore abbia dedotto l'assegno familiare (“di formazione”) per G__________ riscosso dalla madre nonostante l'11 maggio (recte: aprile) 2019 le parti avessero concordato un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1750.– mensili, assegno familiare non compreso. La convenuta fa valere che la volontà delle parti era di “non considerare nel fabbisogno del figlio minorenne l'ammontare dell'assegno che deve pertanto continuare ad essere percepito dalla madre in aggiunta”. Ciò posto, essa chiede di portare il fabbisogno in denaro di G__________ a fr. 1750.– mensili fino al 31 agosto 2020 (inizio dell'apprendistato) e dopo di allora, tenuto conto di un terzo del guadagno conseguito dal minore, a fr. 1545.– mensili fino al 31 agosto 2021, a fr. 1480.– mensili fino al 31 dicembre 2021, a fr. 1500.– mensili fino al 31 agosto 2022, a fr. 1440.– mensili fino al 31 agosto 2023 e a fr. 1340.– mensili fino al 31 agosto 2024.
a) Si conviene che secondo la decisione dell'11 aprile 2019
l'assegno familiare per G__________ percepito direttamente dalla madre sarebbe da aggiungere al contributo alimentare di fr. 1750.– mensili a carico del padre. Tale importo corrispondeva in sostanza al fabbisogno medio in denaro previsto per l'anno in questione dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, fabbisogno che comprendeva l'assegno familiare (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; RtiD I-2005 pag. 772; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 5b). Nella fattispecie occorre tuttavia ridefinire il contributo alimentare per il figlio in base alla disponibilità economica della famiglia. E in concreto la capacità finanziaria della famiglia, come si vedrà, non lascia grandi margini. Per di più, secondo la giurisprudenza più recente, le citate raccomandazioni non sono più applicabili per stabilire il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Come per gli altri membri della famiglia, anche il fabbisogno dei figli va definito ora in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.).
b) Ricordato ciò, il minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili in seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa malati obbligatoria, i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 8).
c) Nella fattispecie il minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G__________ ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge una partecipazione al costo dell'alloggio di fr. 280.– mensili (circa il 20% complessivo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021, consid. 11c), il premio della cassa malati per il 2020 di fr. 169.– mensili (plico doc. 2), un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (riconosciuto dal padre: osservazioni, pag. 3) di fr. 55.50 mensili (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone), un forfait per spese di telefonia e internet stimabile in fr. 20.– mensili e una quota delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà cumulare il contributo di mantenimento del figlio al proprio) di circa fr. 80.– mensili (31% dell'importo totale di fr. 255.– mensili [plico doc. 2]; sulle modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25 giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione). Il fabbisogno minimo di G__________ risulta così di fr. 1205.– mensili. Dopo la maggiore età (1° dicembre 2022) il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le voci enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita fiscale del figlio sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente senza effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di G__________ si attesta così a fr. 1725.– mensili.
d) È pacifico inoltre che dal fabbisogno minimo del figlio si deduce un terzo del guadagno netto che il ragazzo consegue dal 1° settembre 2020, ossia fr. 205.– mensili fino al 31 agosto 2021, fr. 270.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, fr. 250.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, fr. 310.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e fr. 410.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, come ha accertato il Pretore in conformità al contratto di
tirocinio (decreto impugnato con riferimento al doc. 43 nell'inc. DM.2018.19) e alle istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10d). Non è il caso invece di togliere l'assegno familiare che le parti medesime avevano pattuito in aggiunta al fabbisogno in denaro del figlio.
Dal 2 gennaio al 31 agosto 2020
Reddito del marito fr. 5 080.—
Reddito della moglie fr. 3 450.—
fr. 8 530.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 135.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 205.—
fr. 8 690.— mensili
Il marito può conservare per sé: fr. 4135.— mensili
e deve destinare a G__________ fr. 945.— mensili;
assegni familiari non compresi.
L'ammanco accusato dal fabbisogno minimo di G__________, di fr. 260.– mensili, è già stato coperto dal prelievo del provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________ (abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________ C__________, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei versamenti disposti in eccesso per tale periodo si terrà conto, mediante compensazione, al momento di liquidare il regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha indicato il Pretore nel decreto impugnato (pag. 8).
Dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021
Reddito del marito fr. 5 080.—
Reddito della moglie fr. 3 450.—
fr. 8 530.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 135.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 000.—
fr. 8 485.— mensili
Eccedenza fr. 45.—
un quinto dell'eccedenza fr. 9.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4135.– + 18.– = fr. 4 153.— mensili,
e dovrebbe destinare a G__________
fr. 1000.– + 9.– = fr. 1 009.— mensili,
assegni familiari non compresi,
arrotondati a fr. 1 010.— mensili;
Ne discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 925.– mensili. La differenza di fr. 85.– mensili rispetto alla spettanza di G__________ è coperta dal provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________ (abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________ C__________, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei versamenti disposti in eccesso per tale periodo si terrà conto, mediante compensazione, al momento di liquidare il regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha indicato il Pretore nel decreto impugnato (pag. 8).
Dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022
Reddito del marito fr. 5 080.—
Reddito della moglie fr. 3 450.—
fr. 8 530.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 765.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno minimo di G__________ (media) fr. 950.—
fr. 8 065.— mensili
Eccedenza fr. 465.—
un quinto dell'eccedenza fr. 93.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3765.– + 186.– = fr. 3 951.— mensili,
deve destinare a G__________
fr. 950.– + 93.– = fr. 1 043.— mensili,
assegni familiari non compresi,
arrotondati a fr. 1 045.— mensili,
e deve versare alla moglie
fr. 3350.– + 186.– ./. 3450.– = fr. 86.— mensili,
arrotondati a fr. 85.— mensili;
Vanno dedotti gli eventuali versamenti già documentati per tale periodo.
Dal 1° dicembre 2022
Reddito del marito fr. 5 080.—
Reddito della moglie fr. 3 450.—
fr. 8 530.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 765.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno minimo di G__________ (media) fr. 1 358.—
fr. 8 473.— mensili
Eccedenza fr. 57.—
un quinto dell'eccedenza fr. 11.40 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3765.– + 22.80 = fr. 3 787.80 mensili,
e dovrebbe destinare a G__________
fr. 1358.– + 11.40 = fr. 1 369.40 mensili,
assegni familiari non compresi,
arrotondati a fr. 1 370.— mensili;
Ne discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1295.– mensili. La differenza di fr. 75.– mensili rispetto alla spettanza di G__________ andrà coperta attingendo al provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________ (abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________ C__________, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5).
Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un mo-desto aumento dell'onere alimentare a carico di AO 1 fino al 31 agosto 2024 (circa fr. 68 000.– contro i fr. 63 000.– stabiliti dal Pretore), ma ampiamente inferiore a quanto sollecitato in appello (fr. 116 500.–). Si giustifica così che sopporti nove decimi degli oneri processuali e che rifonda al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata alla stringatezza delle osservazioni (tre pagine più il frontespizio e la richiesta di giudizio). L'esito della decisione attuale non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per quattro quinti a carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo di rifondere a quest'ultimo fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali del decreto impugnato può dunque rimanere invariato.
Nell'appello AP 1 sostiene di non poter far fronte ai costi della procedura davanti a questa Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio anche in questa sede. Nelle cause di stato però i costi della procedura sono anzitutto a carico del-l'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono dunque far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre 2021 consid. 1).
Nella fattispecie l'interessata non pretende che sarebbe infruttuoso chiedere al marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Ancora il 20 maggio e il 7 settembre 2020 risultavano depositati presso il notaio P__________ C__________ inoltre, nell'attesa di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del divorzio, oltre fr. 400 000.– dal provento della vendita dell'abitazione familiare (inc. SO.2020.292 richiamato: doc. VII nell'inc. DM.2018.19). È vero che nel frattempo sono stati disposti prelevamenti ordinati dal giudice del divorzio (decreto impugnato, pag. 9, come pure decisioni del 17 marzo e 28 ottobre 2021 con cui il giudice ha autorizzato il notaio P__________ C__________ a prelevare fr. 3500.– per l'anticipo delle spese processuali e fr. 5385.– per le spese di patrocinio del marito, nell'inc. DM.2018.19). La sostanza residua appare nondimeno più che sufficiente per assicurare a AP 1 una provvigione ad litem destinata a finanziare i costi dell'appello. Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
Il contributo alimentare per la moglie è soppresso dal 2 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, è ridotto a fr. 85.– mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022 ed è nuovamente soppresso dopo il 1° dicembre
Il contributo alimentare per il figlio G__________, riservata la possibilità di compensare quanto già corrisposto, è ridotto a:
fr. 945.– mensili dal 2 gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 925.– mensili dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021,
fr. 1045.– mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022,
fr. 1295.– mensili dal 1° dicembre 2022 in poi,
assegni familiari non compresi.
II. Le spese processuali, di fr. 1000.–, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante e per un decimo a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IV. Notificazione:
– ; – ; – .
Comunicazione a:
– ;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster