AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.166
Data decisione, Autorità: 30.12.2021, ICCA
Ricorso: TF5A_98/2022
Titolo: Protezione della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
Incarto n. 11.2021.166
Lugano 30 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa CA.2021.21 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 novembre 2021 da
AO 1 (rappresentato dalla tutrice AA 1, e patrocinato dall'avv. AA 2, )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 25 novembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'edizione di settembre 2021 del bimestrale , di cui AO 2 è redattore, è apparso un articolo a firma dello stesso redattore intitolato “Così i servizi sociali hanno rovinato S” (pag. 4 e 5). Il pezzo era annunciato in copertina con il titolo “Come si fabbrica una delinquente”. Nell'articolo si tratteggiava il vissuto di una giovane, indicata con un nome di fantasia, seguita sin dalla nascita dai servizi sociali, e si raccontava come, dopo un fallito collocamento in una famiglia affidataria, lo Stato pagasse un appartamento in cui costei viveva sola perché nessun istituto la voleva. La ragazza era descritta come senza occupazione, ma dedita ad attività illecite “sotto il naso della polizia”.
B. Il 3 novembre 2021 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona con “un'istanza a protezione della personalità con richiesta di provvedimenti cautelari inaudita parte e ammissione al beneficio di assistenza giudiziaria”, postulando quanto segue:
È fatto divieto a AP 1, quale editore e caporedattore del bimestrale __________, di pubblicare sulla stessa rivista o su altre da lui dirette e/o piattaforme informatiche di ogni tipo notizie/commenti relativi alla vita privata del minore AO 1, anche in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile.
È fatto ordine a AP 1, quale editore e caporedattore del bimestrale __________, di rimuovere dal sito de __________ titoli e commenti relativi alla vita privata del minore AO 1 o a questi riconducibile direttamente e/o indirettamente e di distruggere fisicamente eventuali documenti cartacei o in altra forma relativi.
Gli ordini sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
Con decreto cautelare emesso il 4 novembre 2021 senza contraddittorio il Pretore, constatato che la causa non risultava essere stata preceduta da un tentativo di conciliazione, ha dichiarato irricevibile “il merito della procedura”, ha respinto la richiesta “supercautelare” e ha assegnato al convenuto un termine fino al 16 novembre successivo per formulare eventuali osservazioni scritte. In una lettera del 13 novembre 2021 AP 1 ha comunicato quanto segue:
Contesto integralmente le affermazioni di controparte. Le richieste di controparte, oltre che prive di fondamento, sono contrarie all'art. 10 CEDU. Chiedo pertanto di respingerle.
C. Con sentenza (recte: decreto cautelare) del 25 novembre 2021, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ingiunto al convenuto di non pubblicare su nessun organo di informazione notizie o commenti sulla vita privata di AO 1, “anche in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile”, come pure di rimuovere dal sito internet de__________ titoli e commenti relativi alla vita privata del minore o a questi riconducibile direttamente e/o indirettamente, distruggendo fisicamente eventuali documenti cartacei o in altra forma, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Non sono state riscosse spese processuali, ma il convenuto è stato condannato a rifondere a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 dicembre 2021 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza cautelare. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie l'invio raccomandato contenente il decreto cautelare è stato intimato il 25 novembre 2021, ma è tornato alla Pretura, siccome non ritirato, il 4 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il 13 dicembre successivo AP 1 ha ritirato la decisione allo sportello della Pretura. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore, riassunte le richieste del-l'istante, ha preso atto che secondo il convenuto tali conclusioni sono prive di fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU. Se non che, per il primo giudice, ponderando l'interesse pubblico e l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata dell'istante, “è evidente che questi ultimi prevalgono, soprattutto considerato che lo stesso è minore d'età”. A mente del Pretore, già i soli titoli dell'articolo apparso sulla rivista ledono la personalità del-l'istante, “ritenuto che non può essere ritenuto sufficiente modificare il nome e il sesso del protagonista per non renderlo riconoscibile dal lettore medio”. Infine il Pretore ha rilevato che il convenuto si limitava a un'obiezione generica nella quale “neppure spiega perché le richieste di controparte sarebbero prive di fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU”.
L'appellante rimprovera al Pretore di non avere illustrato in che modo egli abbia leso la personalità dell'istante né quale sia il nesso tra l'istante e “l'articolo su S__________”. Egli si duole inoltre che il primo giudice non ha “reso verosimile” nemmeno l'intenzione, da parte sua, di reiterare nella pubblicazione di notizie sulla vita privata dell'istante. Secondo l'appellante, il Pretore ha preso “per buona” la tesi avversaria senza procedere ad alcuna verifica. A suo parere, poi, manca ogni spiegazione sugli elementi che indurrebbero un lettore medio a collegare “l'articolo su S__________” all'istante. Anzi, nella misura in cui l'istante contesta le affermazioni contenute nell'articolo, definendole false e lesive della sua personalità, l'appellante si domanda se “S__________ è una delinquente e AO 1 no, per quale motivo il lettore medio dovrebbe collegare le due persone”. In sintesi, l'appellante propone di respingere l'istanza.
Dal profilo formale la motivazione del decreto, breve e concisa, permette nondimeno di capire perché il Pretore ha statuito in un senso piuttosto che in un altro (sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c). L'appellante trascura altresì che in prima sede egli si era limitato a contestare le affermazioni dell'istante, a suo avviso prive di fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU, senza minimamente circostanziare tuttavia in che consista la lamentata violazione dell'art. 10 CEDU. Quanto egli fa valere nell'attuale sede sarebbe stato da addurre in realtà davanti al Pretore, il quale avrebbe poi dovuto confrontarsi con le relative motivazioni. In appello per contro simili argomenti sono nuovi senza essere fondati su fatti nuovi, e risultano come tali inammissibili (art. 317 CPC). Per di più, l'interessato evoca nuovamente l'art. 10 CEDU, ma continua a non spiegare – come ha sottolineato il Pretore – perché le richieste avversarie sarebbero contrarie a quella disposizione. Anzi, a ben vedere l'appellante nemmeno contesta che l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata dell'istante minorenne prevalgano sull'interesse pubblico alla diffusione della notizia, tanto meno ove si pensi che il mandato dei media non comprende la facoltà di divulgare insinuazioni disonorevoli, neppure in virtù degli art. 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC. Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello sfugge a ogni disamina e vede la sua sorte segnata.
Il caso in rassegna merita per finire una chiosa. Come si è detto, la decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante abbia promosso causa. L'art. 263 CPC prevede al proposito che qualora provvedimenti cautelari siano decretati prima dell'introduzione della causa, “il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine”. In concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, senza però assegnare all'istante un termine entro cui intentare l'azione di merito. Tale mancanza non incide sulla validità della misura provvisionale (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 263), ma va rimediata d'ufficio (Sprecher, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC con rinvii; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 263). Il decreto cautelare va quindi completato di conseguenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dev'essere moderata nondimeno per la circostanza che la decisione attuale si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
l'azione di convalida a norma dell'art. 263 CPC, con la comminatoria che il provvedimento decadrà in caso di inosservanza del termine.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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