AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.70
Data decisione, Autorità: 20.09.2021, IIICC
Titolo: Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Causa sprovvista di esito favorevole
Incarto n. 13.2021.70 13.2021.71
Lugano 20 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa in data 28 giugno 2021 da
RE 1
contro
CO 1 CO 2 entrambi patrocinati da: PA 1
e ora sul reclamo 15 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 23 dicembre 2019 CO 1 e CO 2 hanno concesso in locazione a RE 1 un appartamento sito in via __________ a __________, per un canone mensile di fr. 890.- oltre spese accessorie di fr. 150.-. A seguito del mancato pagamento del canone di locazione per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, i locatori, previa diffida a versare lo scoperto (20 gennaio 2021), hanno disdetto il contratto di locazione per mora del conduttore, utilizzando il modulo ufficiale, in data 17 marzo 2021.
B. Con istanza di conciliazione 1° aprile 2021 RE 1 ha chiesto che la disdetta sia annullata. L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, constatata l’impossibilità di trovare un accordo, ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire il 27 maggio 2021.
C. Con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti 11 maggio 2021 i locatori hanno chiesto l’espulsione di RE 1. Con decisione 18 giugno 2021 il Pretore ha accolto la domanda e ordinato l’espulsione. La decisione è stata impugnata da RE 1 con reclamo 25 giugno 2021.
D. Con petizione 28 giugno 2021 RE 1 ha chiesto l’annullamento della disdetta del contratto di locazione, postulando di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Con decisione 30 giugno 2021 il Pretore, rilevato che la causa non presentava possibilità di esito favorevole, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio.
F. Con reclamo 15 luglio 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia annullata e le sia concesso il gratuito patrocinio negatole dal Pretore. Postula pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 7 luglio 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 15 luglio 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L’autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l’errata applicazione del diritto da parte della giurisdizione inferiore. Essa ha invece un potere di cognizione limitato in merito all’accertamento dei fatti, che può rivedere solo se sono stati accertati in modo manifestamente errato, vale a dire in modo arbitrario. Per motivare l’arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria dei fatti, ma occorre dimostrare per quale motivo l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da parte del primo giudice sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d’equità (DTF 144 III 146).
Nel caso di cui trattasi il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 ritenendo la causa sprovvista di probabilità di esito favorevole. Il primo giudice ha dapprima ricordato che la validità della disdetta era già stata esaminata in via pregiudiziale nella parallela procedura d’espulsione, decisa con sentenza 18 giugno 2021. Ha poi rilevato che, allorquando la disdetta è data per il mancato pagamento della pigione, il suo annullamento è ammesso con riserbo, entrando in considerazione solo in casi particolari non dati nel caso in esame. Il Pretore ha quindi ritenuto di non potersi pretendere dal locatore che per l’incasso della pigione attenda la fine delle vertenze tra la conduttrice con le varie autorità, vertenza il cui esito è incerto. In tal senso non ha ravvisato nella disdetta data dal locatore una violazione della buona fede.
La reclamante lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice, al quale rimprovera di aver ritenuto a torto che la causa fosse priva di successo. Egli non avrebbe considerato l’esistenza di condizioni particolari che giustificano l’annullamento della disdetta e meglio che i canoni di locazione sono sempre stati pagati dal Cantone sicché lo stesso sarebbe debitore solidale dei canoni medesimi in base agli art. 143 e 144 CO e quindi avrebbe dovuto essere coinvolto nella procedura di disdetta. Inoltre, la disdetta per mora non sarebbe proporzionata perché il Cantone non ha ancora deciso chi debba pagare i canoni di locazione e la mora verrà meno non appena il Cantone verserà le pigioni insolute. Il Pretore avrebbe poi negato a torto una responsabilità solidale del Cantone, e omesso di accertare le cause del mancato pagamento dei canoni da parte del Cantone stesso. Neppure avrebbe poi tenuto conto dell’esistenza della litispendenza essendo in corso un contenzioso davanti al Consiglio di Stato.
4.1 RE 1 ha chiesto l’annullamento della disdetta sostenendo, tra l’altro, che il Cantone ha pagato in passato i canoni di locazione e ne è debitore solidale, ma ha sospeso i pagamenti a causa di un contenzioso sorto “per conflitti di competenza dipartimentale”. Dalla risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del Consiglio di Stato (richiamata nella parallela procedura di reclamo dipendente dal gravame inoltrato da RE 1 contro la decisione d’espulsione: incarto. 16.2021.27) risulta che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) aveva concesso a RE 1 aiuti sociali sulla base della Legge sull’assistenza sociale (Las) a far tempo da novembre 2019. Questi aiuti sono poi stati soppressi dall’USSI medesimo a far tempo dal 1° dicembre 2020. In seguito, RE 1 ha poi chiesto la concessione dell’assistenza sociale volontaria sulla base dell’art. 96 CP, norma per la quale “per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente”. Diversamente da quanto sostiene la reclamante, non v’è quindi alcun conflitto di competenza all’origine della sospensione dei pagamenti, bensì una chiara decisione dell’ufficio competente. Il preteso conflitto di competenza non era inteso a stabilire quale dipartimento dovesse continuare a versare i contributi assistenziali, bensì, ancor prima, quale dipartimento fosse competente a decidere in merito alla richiesta della reclamante di percepire dei contributi sulla scorta dell’art. 96 CP dopo che quelli in applicazione della Las le erano stati negati. È peraltro evidente che l’assistenza volontaria ex art. 96 CP non corrisponde all’aiuto sociale ai sensi della Las, tanto che la decisione in merito non compete al DSS bensì, come stabilito nella decisione menzionata, al DI. Non corrisponde quindi al vero che il pagamento del canone di locazione è solo “temporaneamente sospeso” in attesa di dirimere un conflitto di competenza tra dipartimenti. Neppure può darsi per scontato che il DI accolga la richiesta di contributi fondata sull’art. 96 CP, ciò non da ultimo considerato che gli stessi sono destinati alle persone che ne fanno richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena - e comunque prendono fine alla liberazione del condannato -, ciò che non è manifestamente il caso per la reclamante. In questa situazione, la conclusione del Pretore che le pretese del locatore non sono garantite resiste alla critica.
4.2 In merito alla responsabilità solidale del Cantone, la reclamante sostiene che la stessa risulterebbe dai documenti da essa prodotti e dagli art. 143 e 144 CO. Il generico rinvio alle norme di legge in questione e ai documenti di causa non è tuttavia sufficiente a dimostrare che l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da parte del primo giudice è manifestamente insostenibile. Su questo punto il reclamo, non sufficientemente motivato, è inammissibile.
4.3 A mente della reclamante la disdetta sarebbe sproporzionata perché il Cantone non si è ancora pronunciato circa il pagamento dei canoni di locazione e inoltre perché la mora verrà meno non appena il Cantone verserà le pigioni insolute, il pagamento essendo sospeso a causa di un conflitto di competenza tra dipartimenti. Già si è detto che il Cantone ha rifiutato il proprio intervento e a tutt’oggi nulla permette di affermare che esso pagherà i canoni, passati e futuri. L’accertamento del Pretore, che un obbligo del Cantone a favore di RE 1 non è dimostrato, non è quindi frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’applicazione errata del diritto.
4.4 La reclamante sostiene che il Cantone è intervenuto in passato per il pagamento del canone di locazione e rimprovera al Pretore di non aver accertato i motivi della sospensione dei pagamenti. Se non che, i motivi risultano dalla menzionata risoluzione n. __________ del Consiglio di Stato (cfr. supra, consid. 4.1) ed erano già noti alla reclamante a seguito della decisione dell’USSI del 1° dicembre 2020, di cui essa era in possesso. Non si intravvedono validi motivi per cui, volendo accertare i motivi della sospensione del pagamento da parte del Cantone, essa non avrebbe potuto produrla. Non può quindi ora rimproverare al Pretore di non aver accertato i motivi della sospensione dei pagamenti quando lei stessa aveva a disposizione la documentazione che poteva chiarirli.
4.5 La reclamante si duole che il Pretore non abbia considerato l’eccezione di litispendenza. Il motivo del mancato pagamento dei sussidi sarebbe decisivo nella procedura di merito, ed egli avrebbe dovuto attendere l’esito del contenzioso in essere con il Cantone in merito al conflitto di competenza prima di decidere. A prescindere che nel frattempo il conflitto di competenza è stato risolto, va rilevato che non poteva esservi litispendenza, già per il motivo che le parti delle due procedure non sono le medesime (una vede opposti RE 1i e il Cantone, l’altra oppone RE 1 a CO 1 e CO 2), ma neppure lo è l’oggetto (erogazione di sussidi assistenziali l’una, cessazione della locazione l’altra). Come rettamente rilevato nella sentenza impugnata, il contenzioso con il Cantone non concerneva i locatori e, comunque, nulla permetteva di concludere che l’esito sarebbe stato favorevole alla reclamante. Ancora una volta il reclamo si rivela privo di consistenza.
Per i motivi che precedono, nella misura in cui il Pretore ha ritenuto che la causa promossa da RE 1 è sprovvista di possibilità di esito favorevole, la decisione impugnata non rileva da un’errata applicazione del diritto né da un manifestamente errato accertamento dei fatti. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo va quindi respinto.
La reclamante chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è respinta.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 15 luglio 2021 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 400.– sono poste a carico della reclamante.
La domanda di gratuito patrocinio 15 luglio 2021 di RE 1 è respinta.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo 15 luglio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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