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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.19
Data decisione, Autorità: 16.08.2021, IIICC
Titolo: Tassazione di nota d'onorario in regime di gratuito patrocinio
Incarto n. 13.2021.19
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23 ottobre 2020 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
rappr. da __________
e ora sul reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 19 febbraio 2021 dell’avv. CO 1;
ritenuto
in fatto: A. __________, locatrice, e RE 1, conduttore, hanno concluso il 18/21 giugno 2018 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento sito nello stabile di __________ a __________.
B. Con petizione 23 ottobre 2020 RE 1 ha convenuto in causa la locatrice chiedendo “l’eliminazione del difetto relativo alla ventilazione” e postulando la riduzione del canone di locazione nella misura del 50% a far tempo dal 21 giugno 2018. Ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. CO 1.
C. Con scritto 19 febbraio 2021 l’avv. CO 1 ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato al mandato e le ha trasmesso la propria nota professionale per la tassazione di rito.
D. Con sentenza 22 febbraio 2021 Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza di gratuito patrocinio facendo obbligo all’attore di rifondere allo Stato quanto da esso anticipato in rate mensili di fr. 150.-. Con decisione di medesima data ha tassato la nota d’onorario dell’avv. CO 1 approvandola integralmente, ovvero riconoscendole fr. 885.- d’onorario, fr. 85.– di spese e fr. 74.69 d’IVA, per un totale di fr. 1'044.70.–.
E. Con reclamo 1° marzo 2021 RE 1 ha impugnato la decisione di tassazione sostenendo che la richiesta d’onorario è eccessiva.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 23 febbraio 2021. Spedito il 1° marzo 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle domande di causa. Il reclamante si duole che la richiesta d’onorario del suo legale è eccessiva, ma omette di indicare in che misura debba essere ridotto, limitandosi a sostenere di aver versato al proprio legale l’importo di fr. 300.- “come garanzia” per la presentazione della petizione con domanda di gratuito patrocinio. Il gravame è insufficientemente motivato e quindi inammissibile.
Il reclamo sarebbe comunque anche infondato. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC), il quale dispone di un ampio potere di apprezzamento nel determinare la remunerazione del legale e l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un eccesso o abuso.
Nel caso concreto, l’onorario riconosciuto dal Pretore aggiunto remunera poco più di mezza giornata di lavoro del legale. Tenuto conto della natura della controversia e delle particolarità della stessa, non è ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice.
In applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 1° marzo 2021 all’avv. CO 1):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato il valore di causa di fr. 1'044.70, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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