AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.18
Data decisione, Autorità: 16.08.2021, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di gratuito patrocinio
Incarto n. 13.2021.18
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23 ottobre 2020 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 rappr. da RA 1
e ora sul reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulla sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, locatrice, e RE 1, conduttore, hanno concluso il 18/21 giugno 2018 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento sito nello stabile di __________ a __________.
B. Con petizione 23 ottobre 2020 RE 1 ha convenuto in causa la locatrice chiedendo “l’eliminazione del difetto relativo alla ventilazione” e postulando la riduzione del canone di locazione nella misura del 50% a far tempo dal 21 giugno 2018. Ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. __________.
C. Con sentenza 22 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza di gratuito patrocinio facendo obbligo all’attore di rifondere allo Stato quanto da esso anticipato, in rate mensili di fr. 150.-. Con decisione di medesima data ha tassato la nota d’onorario dell’avv. __________ approvandola integralmente, ovvero riconoscendole fr. 885.- d’onorario, fr. 85.– di spese e fr. 74.69 d’IVA, per un totale di fr. 1'044.70.–.
D. Con reclamo 1° marzo 2021 RE 1 ha impugnato la decisione sul gratuito patrocinio, chiedendone la rivalutazione.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 23 febbraio 2021. Spedito il 1° marzo 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere delle domande di causa. La richiesta “che venga rivalutata la decisione concedendomi il gratuito patrocinio” è, da questo punto di vista, insufficiente. Tuttavia, si comprende che il reclamante vorrebbe essere esentato dal rimborso rateale impostogli. Seppure al limite, il gravame è da questo punto di vista, ammissibile.
Il Pretore aggiunto, stabilita la disponibilità mensile dell’attore in fr. 2'721.30 (già pagata la cassa malati) e rilevato che, una volta coperto il fabbisogno di fr. 2'340.- mensili (minimo LEF di fr. 1'200.- e costi di locazione fr. 1'140.-), all’attore rimaneva un’eccedenza di oltre fr. 300.- mensili, ha accolto la sua istanza di gratuito patrocinio, ponendo a suo carico l’obbligo di rifondere allo Stato fr. 150.- mensili.
Il reclamante sostiene che alle spese riconosciute dal Pretore sono da aggiungere costi mensili di fr. 428.60, sicché in realtà egli non dispone di alcuna eccedenza. Va qui anzitutto rilevato che gli argomenti del reclamante sono tutti nuovi, ritenuto che in prima sede si è limitato a esporre i costi della locazione. Considerato che in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di mezzi di prova (art. 326 CPC), quanto esposto dal reclamante è inammissibile, e così anche il reclamo.
Comunque, gioverà ancora rilevare che la maggior parte delle spese supplementari esposte in realtà già sono comprese nel minimo LEF. Inoltre, quali spese di trasporto sono riconosciute solo quelle necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa, mentre le spese accessorie dello stabile già figurano nell’onere di locazione. Non si può quindi imputare al primo giudice né un accertamento errato del diritto, né un accertamento manifestamente errato dei fatti.
La procedura di reclamo contro il diniego - parziale - di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6) e, in applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2021 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 1° marzo 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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