AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.28
Data decisione, Autorità: 21.07.2021, IIICC
Titolo: L'esborso forfettario delle spese processuali include anche un eventuale maggior costo di stampa e riproduzione di atti e allegati trasmessi al giudice in formato elettronico, la cui accessibilità non è ostacolata da problemi tecnici
Incarto n. 13.2021.28
Lugano 21 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2020.50 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 14 aprile 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 rappresentato da RA 1
e ora sul reclamo 4 marzo 2021 di RE 1 contro il dispositivo n. 1 della decisione 15 febbraio 2021 riferito alla fatturazione di costi di (foto)copiatura;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 14 aprile 2020 introdotta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, RE 1 ha chiesto la condanna dello CO 1 al pagamento di fr. 155'912.80 oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 a titolo di risarcimento danno giusta la LResp, importo corrispondente al valore delle ipoteche legali iscritte a carico di alcune unità PPP a __________ nel momento del suo acquisto. L’interessata rimprovera all’__________ il mancato versamento del preteso saldo risultante dalla trattenuta TUI e costituito in pegno a suo favore.
B. Con risposta 4 giugno 2020 lo CO 1 si è opposto alla petizione e ne ha chiesto la reiezione. Entrambe le parti hanno confermato il loro antitetico punto di vista in sede di replica 10 luglio 2020 rispettivamente duplica 11 settembre 2020, ribaditi poi al dibattimento del 20 ottobre 2020.
C. Intanto con ordinanza 22 aprile 2020 il Pretore ha invitato l’attrice a versare un anticipo per le spese giudiziarie di fr. 2'500.–. Il 22 novembre 2020 all’attrice è stato inoltre chiesto un secondo anticipo per le spese giudiziarie di fr. 4'000.–.
D. Con istanza 9 dicembre 2020 l’attrice ha chiesto al Pretore la decisione in esito alla quale il 2 novembre 2020 le era stata separatamente fatturata una spesa di fr. 70.– per “rilascio fotocopie, attestazioni, documentazioni varie Pretura Lugano”.
E. Il 10 dicembre 2020, pendente una procedura di ricusa a suo carico, il Pretore ha rinviato la trattazione di ogni domanda non urgente - fra cui una domanda di sospensione della causa - e sospeso l’incasso forzato delle spese già fatturate. L’istanza di ricusazione è stata respinta il 12 gennaio 2021 dal competente Pretore viciniore.
F. Con ordinanza 15 febbraio 2021 il Pretore ha confermato la fattura di fr. 70.– emessa a carico dell’attrice (dispositivo n. 1), le ha fissato un termine di 10 giorni per indicare se desiderava in futuro produrre direttamente le copie cartacee necessarie per il procedimento (dispositivo n. 2), ha ridotto a fr. 1'000.– il secondo anticipo delle spese giudiziarie a suo carico (dispositivo n. 3) e ha sospeso il procedimento (dispositivo n. 4).
G. Con reclamo 4 marzo 2021 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 1 della citata ordinanza e con esso la fattura datata 2 novembre 2020 di fr. 70.–.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’impugnazione è proposta contro il dispositivo n. 1 della decisione 15 febbraio 2021 che conferma l’avvenuta fatturazione in corso di procedura a carico di RE 1 emessa il 2 novembre 2020 dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) a titolo di “rilascio fotocopie, attestazioni, documentazione varie Pretura Lugano” per il corrispondente importo di fr. 70.–. La decisione è per contro incontestata in quanto assegna un termine per indicare la futura disponibilità dell’interessata a produrre anche le copie cartacee necessarie per la causa (dispositivo n. 2), riduce il secondo anticipo delle spese a suo carico (dispositivo n. 3) e sospende il procedimento (dispositivo n. 4).
1.1 L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. E questo è il caso per il dispositivo n. 1 qui impugnato.
1.2 Trattasi nondimeno di una decisione che, su esplicita richiesta della parte attrice, è stata emessa in corso di procedura dal Pretore a conferma di una fatturazione puntuale e a sé stante, e che risolve pertanto una mera questione contabile. Come tale non può essere considerata quale decisione finale o parte della decisione finale, ma si traduce in una disposizione ordinatoria processuale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, la trattazione del reclamo da presentare nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) rientra nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
1.3 Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 22 febbraio 2021. Di conseguenza il reclamo qui in esame, trasmesso per via elettronica - in modo conforme a quanto esatto dall’art. 130 cpv. 2 CPC - il 4 marzo 2021 alle ore 20:33, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2.1 Il Pretore ha confermato il costo di fr. 70.– (importo arrotondato per difetto) a carico della reclamante riferito alla (foto)copiatura della replica 10 luglio 2020 da lei presentata in formato elettronico, del doc. M e del doc. N, destinata alla Pretura e alla controparte per un totale di 71 pagine ritenuto un costo di fr. 1.–/pagina come previsto dall’art. 1 del Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del 18 dicembre 2012. Sancita dal CPC la facoltà di trasmettere atti e documenti in formato elettronico, allo stato attuale la Pretura non era (ancora) in condizione di notificare in via elettronica gli atti alle parti. Da qui la necessità di stampare il tutto su carta e il conseguente aumento di costi che in qualche modo era da coprire, protocollo questo già applicato e noto al legale della reclamante. Per ovviare a questa fatturazione pro futuro le veniva data inoltre la possibilità di provvedere di persona a trasmettere le relative copie cartacee.
2.2 La reclamante contesta la fatturazione di fr. 70.– operata dalla Pretura in quanto sprovvista di base legale, in particolare lesiva degli art. 130 cpv. 2, 95 e 96 CPC e della LTG, che stabiliva un regime di spese forfettario e non un costo specifico per le stampe di documenti inviati in formato elettronico. Rileva che dal 1° gennaio 2017 le autorità non possono più esigere una successiva trasmissione di copie cartacee dalla parte che si prevale dell’invio di atti in forma elettronica, senza che sia dato uno dei motivi previsti dall’art. 8a cpv. 1 OCE-PCPE, che non includevano certo la mancanza di infrastruttura informatica presso quell’autorità. Da cui, la necessità di annullare il dispositivo n. 1 dell’ordinanza impugnata. Inoltre, la riproduzione di un documento elettronico non era assimilabile ad una fotocopiatura di singole pagine, e men che meno costituiva una prestazione a favore o richiesta da una parte o da terzi, sicché persino l’applicazione come tale del citato Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie non costituiva una pertinente base legale. Peraltro, l’eventuale disponibilità della reclamante a trasmettere anche in forma cartacea quanto inviato in formato elettronico era da intendersi quale mero atto di cortesia e non certo un obbligo.
3.1 Le spese processuali includono gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione (art. 95 cpv. 2 CPC, lett. a) e per la decisione (tassa di giustizia) (lett. b), oltre alle spese effettive di assunzione delle prove (lett. c), di traduzione e interpretazione (lett. d) e per la rappresentanza del figlio (lett. e). Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che stabilisce esborsi forfettari e scalari per differenti fasce di valore di causa (art. 2 segg. LTG), e (in parte) dipendenti anche dalle spese effettive (art. 28 segg. LTG). Entro i limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di eccesso o abuso (III CCA 13.2020.19 1° ottobre 2020 consid. 2.2).
3.2 Gli esborsi forfettari - per la procedura di conciliazione e per la decisione di prima o seconda istanza (tassa di giustizia) - comprendono sostanzialmente tutte le prestazioni giudiziarie della relativa istanza. Generalmente questi importi forfettari comprendono anche le spese a contanti dei tribunali (postali, fotocopie, telefoniche, ecc.) (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 95 [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 95]; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 95; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 95; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 15 ad art. 95) e di conseguenza non vanno di principio percepite tasse o altri emolumenti specialmente riferiti allo studio di atti processuali, notifiche, scritturazione della decisione o altro. È però ipotizzabile una separata fatturazione per compiti e prestazioni svolti dal giudice o dalla cancelleria del tribunale che travalicano il procedimento giudiziario di per sé, rispettivamente per eventuali inutili costi ai sensi dell’art. 108 CPC (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 95; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 15 ad art. 95).
3.3 Gli atti di causa possono essere trasmessi al giudice in formato elettronico (art. 130 cpv. 1 CPC) munito di firma qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica) entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 130 cpv. 2 CPC). Il giudice può esigere che atti e allegati siano inoltrati successivamente in forma cartacea solo per problemi tecnici (art. 130 cpv. 2 lett. c CPC; art. 8a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 [OCE-PCPE]), ovvero se non riesce ad aprirli (art. 8a cpv. 1 lett. a OCE-PCPE) oppure non riesce a leggerli a schermo o in forma stampata (art. 8a cpv. 1 lett. b OCE-PCPE), questo previa richiesta motivata e assegnazione di un termine alla parte interessata (art. 8a cpv. 2 OCE-PCPE) (Bohnet, in: Commentaire romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 130; Trezzini, op, cit., n. 16 e 29 ad art. 130 CPC [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 16 e 30 ad art. 130]).
Riservati i problemi tecnici - e questioni attinenti all’autenticità di documenti (art. 180 CPC) - il giudice non ha più la facoltà di esigere la produzione complementare in forma cartacea degli atti di causa e dei relativi allegati (a contrario art. 130 cpv. 3 aCPC abrogato con la citata modifica) sicché, laddove la controparte non utilizzasse la trasmissione elettronica, spetterà alla medesima autorità assicurarne la trasmissione cartacea (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPC con riferimento alla sentenza del 16 ottobre 2017 della Cour de Justice di Ginevra ACJC/1341/2017, e n. 3 ad art. 131 CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 seg. ad art. 130 CPC [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 31 seg. ad art. 130]).
3.4 La stampa degli atti comporta un onere finanziario. Al pari degli altri costi di cancelleria, quei costi sono compresi nell’esborso forfettario (art. 95 cpv. 2 lett. a e b CPC). La volontà del legislatore era di promuovere e favorire la trasmissione di atti e documenti in forma elettronica. Imputare e fatturare alla parte che ha optato in tal senso i costi di stampa e riproduzione su supporto cartaceo sarebbe quindi in contrasto con gli obiettivi della legge (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPC e riferimento alla sentenza del 16 ottobre 2017 della CJ di Ginevra ACJC/1341/2017). L’eventualità che il giudice appronti le necessarie copie a spese di chi è venuto meno a tale suo obbligo concerne unicamente la parte che ha scelto la trasmissione cartacea (art. 131 CPC), rispettivamente quella richiesta della trasmissione cartacea a seguito dei problemi tecnici che hanno impedito di accedere a ciò che è stato trasmesso per via elettronica (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPC e n. 3 e 8 ad art. 131 CPC; Trezzini, op. cit., n. 2 e 6 seg. ad art. 131 CPC). Per contro, la regola vuole che la parte che ha scelto di avvalersi della trasmissione in forma elettronica sia protetta dal rischio di dovere sopportare questo genere di costi effettivi e che potenzialmente si possono anche rivelare ingenti (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPC).
In concreto, pacifica la volontà della reclamante di avvalersi della trasmissione per via elettronica, non risulta che problemi tecnici giusta l’art. 130 cpv. 2 lett. c CPC abbiano impedito l’accesso ai relativi atti e documenti (sopra, consid. 3.3). In mancanza di una delle eccezioni previste dall’art. 8a cpv. 1 OCE-PCPE, una fatturazione secondo il principio delle spese effettive in applicazione del Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del 18 dicembre 2012 (cfr. art. 32 LTG) non è ammissibile. Di conseguenza, la fatturazione ad hoc alla reclamante dei costi di stampa degli atti da essa trasmessi in via elettronica, non sorretta da una sufficiente base legale e neppure giustificabile da una sorta di “consolidata consuetudine” con l’argomento che già in precedenza questa modalità era stata adottata a più riprese, dev’essere annullata.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), in fr. 200.–, tenuto conto dell’esito della procedura, sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili, considerato che la parte convenuta, cui il reclamo non è stato notificato e neppure è stata invitata a inoltrare osservazioni, non può essere considerata parte soccombente e quindi le ripetibili non possono essere messe a suo carico.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 marzo 2021 di RE 1 è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata limitatamente al punto n. 1 del dispositivo.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 4 marzo 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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