AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.147
Data decisione, Autorità: 28.12.2021, ICCA
Ricorso: TF 5A_104/2022
Titolo: Spese della procedura di conciliazione in caso di acquiescenza
Incarto n. 11.2021.147
Lugano, 28 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OR.2021.13 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 giugno 2021 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (D),
giudicando sull'opposizione (Einspruch) in materia di spese giudiziarie del 19 ottobre 2021 presentata da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 20 settembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 marzo 2020 AO 1, proprietario della particella n. 2912 RFD di __________, si è rivolto al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere che sulla vicina particella n. 1558 RFD di __________, proprietà di AP 1, fosse costituita una servitù di accesso necessario in favore del suo fondo, senza versamento di indennità, lungo un tratto di scalinata situato sul fondo del convenuto (inc. CM.2020.45). All'udienza del 15 settembre 2020 la procedura di conciliazione è stata sospesa per trattative, AP 1 ponendo alcune condizioni per aderire alla richiesta di AO 1.
B. Sei mesi più tardi, il 10 marzo 2021, il Pretore ha domandato alle parti se la procedura di conciliazione potesse essere stralciata dal ruolo o se andasse rilasciata l'autorizzazione ad agire. AO 1 ha postulato il 18 marzo 2021 il rilascio dell'autorizzazione ad agire. AP 1 ha fatto pervenire al Pretore il 19 marzo 2021 un plico di documenti, compresa una lettera in tedesco nella quale figurava quanto segue:
Fazit:
Ich entschiede mich Punkt 10 fallen zu lassen.
Ich stehe einer Einigung nicht im Wege – sie müssen jetzt nicht 15 Tage warten.
Ich habe die Vollmacht schon aus den Händen gegeben für den mir vorliegenden Text, jetzt ohne Punkt 10!
In sostanza, AP 1 dichiarava di lasciar cadere senza riserve le condizioni da lui poste. Nonostante ciò, il Pretore ha rilasciato il 22 marzo 2021 ad AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1000.– sono state addebitate allo stesso AO 1, che le aveva anticipate.
C. Il 25 marzo 2021 sono pervenuti al Pretore altri documenti da parte di AP 1, tra cui copia di una lettera inviata quel giorno dallo stesso AP 1 per posta elettronica alla legale di AO 1. In quella lettera figurava una volta ancora quanto segue:
Fazit:
ich entscheide mich punkt 10 fallen zu lassen.
Ich stehe einer Einigung nicht im Wege – sie müssen jetzt nicht 15 Tage warten.
Ich habe die Vollmacht aus den händen gegeben für den mir vorliegenden Text, jetzt ohne Punkt 10!
Il Pretore ha risposto il 29 marzo 2021 a AP 1 di avere rilasciato ad AO 1 l'autorizzazione ad agire e che non vi era più pertanto alcuna procedura di conciliazione in corso. Copia della lettera e dei documenti ricevuti il 25 marzo 2021 sono stati trasmessi alla legale di AO 1.
D. Oltre due mesi dopo, il 7 giugno 2021, AO 1 ha inoltrato una petizione al Pretore con la medesima richiesta di giudizio formulata nell'istanza di conciliazione. Invitato a presentare una risposta, il convenuto ha dichiarato il 25 giugno 2021, in tedesco, di aderire alla domanda. L'attore ha scritto al Pretore il 9 luglio 2021, postulando lo stralcio della causa per acquiescenza. Il Pretore ha fissato il 12 luglio 2021 a AP 1 un termine fino al 17 agosto successivo “per presentare le proprie osservazioni”. Il convenuto ha fatto valere il 15 agosto 2021 di avere aderito alla richiesta di giudizio sin dal 2 marzo 2021 e di avere ribadito altre due volte il proprio accordo, anche con un messaggio di posta elettronica indirizzata alla legale dell'attore. Ha chiesto perciò di essere tenuto indenne da spese.
E. Statuendo il 20 settembre 2021, il Pretore ha accertato l'acquiescenza del convenuto e ha stralciato la causa dal ruolo, autorizzando AO 1 a far iscrivere la servitù a proprie spese nel registro fondiario sulla base di tale decisione. Gli oneri processuali di fr. 500.– sono stati posti a carico di AP 1, con obbligo di rifondere all'attore fr. 4300.– per ripetibili. Le spese della procedura di conciliazione (fr. 1000.–) sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno.
F. Il 16 ottobre 2021 AP 1 ha inviato al Pretore uno scritto di quattro pagine in tedesco, contestando le spese giudiziarie poste a suo carico. Il Pretore gli ha fissato un termine di dieci giorni, il 18 ottobre successivo, per presentare una versione italiana del memoriale. AP 1 ha ottemperato all'ordinanza, facendo giungere al Pretore il 20 ottobre 2021 la traduzione richiesta. Il Pretore ha interpretato l'atto come “appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Con decreto del 3 novembre 2021 il presidente della Camera ha avvertito AP 1 che
la sentenza sarebbe stata notificata al suo recapito svizzero di __________. Chiamato da questa Camera a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2021 AO 1 propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina). Nella fattispecie il convenuto non discute lo stralcio della causa dal ruolo né contesta di aderire alla richiesta di AO 1 per l'ottenimento dell'accesso necessario. Insorge contro l'addebito delle spese processuali e delle ripetibili. Il suo memoriale va quindi trattato come reclamo (e non come appello, contrariamente a quanto reputa il Pretore).
Un dispositivo in materia di spese e ripetibili contenuto in una decisione emanata con la procedura ordinaria è impugnabile entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato a AP 1 il 21 settem-bre 2021. Questi ha consegnato il memoriale in tedesco (Ein-sprache) alla posta il 16 ottobre 2021 e ha trasmesso la traduzione italiana al Pretore nel termine di 10 giorni fissatogli con ordinanza del 18 ottobre 2021. Tempestivo, il reclamo in oggetto è perciò ricevibile.
In concreto il Pretore ha motivato il riparto delle spese processuali e delle ripetibili con l'argomento che nella sua risposta del 25 giugno 2021 AP 1 ha dichiarato di accondiscendere alla richiesta di AO 1 ed è quindi acquiescente. Quanto all'attore, per il primo giudice egli ha dovuto promuovere causa poiché davanti all'autorità di conciliazione le parti non avevano raggiunto un accordo, la dichiarazione con cui AP 1 ha comunicato di riconoscere la pretesa di AO 1 essendo – secondo il Pretore – successiva al rilascio dell'autorizzazione ad agire. Onde, per finire, l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili al convenuto, oltre alla metà delle spese per la procedura di conciliazione.
Il reclamante non critica l'ammontare delle spese processuali o quello delle ripetibili. Si duole che simili oneri siano stati posti a suo carico. Afferma di avere acconsentito alla richiesta dell'attore sin dal 2 marzo 2021, rinunciando quel giorno alle condizioni formulate in precedenza e conferendo alle segretarie dello studio di avvocatura in cui opera la patrocinatrice di AO 1 procura per la costituzione della servitù. Ribadisce di avere confermato esplicitamente a quella legale per scritto, il 18 marzo 2021, di accettare senza condizioni l'iscrizione dell'accesso necessario e di avere inviato copia della comunicazione al Pretore il 25 marzo successivo. Nelle circostanze descritte egli ritiene di avere fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui, di modo che definisce ingiustificato addebitargli spese giudiziarie.
L'accertamento del Pretore, stando al quale il convenuto ha dichiarato di aderire alla richiesta di AO 1 solo il 25 marzo 2021, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire (sentenza impugnata, pag. 3 in alto), è erroneo. Come si è visto (lett. B), già il 19 marzo 2021 AP 1 aveva fatto pervenire al Pretore un plico di documenti, tra cui una lettera in tedesco nella quale dichiarava esplicitamente di rinunciare alle condizioni poste (clausola n. 10 del previsto contratto) e di accettare la costituzione della servitù. AP 1 si è quindi ricreduto prima e non dopo il 22 marzo 2021. In simili circostanze il Pretore avrebbe dovuto riattivare la procedura di conciliazione (sospesa) e registrare l'acquiescenza del convenuto a verbale (art. 208 cpv. 1 prima frase CPC), ciò che avrebbe avuto l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, ci si potrebbe interrogare sulla validità dell'autorizzazione ad agire ch'egli ha rilasciato.
Sia come sia, il 25 marzo 2021 sono pervenuti al Pretore altri documenti da parte di AP 1, tra cui copia di una lettera inviata quel giorno dallo stesso AP 1 per posta elettronica alla legale di AO 1 (sopra, lett. C). In quella lettera figurava una volta ancora la dichiarazione univoca in cui AP 1 confermava di rinunciare alle condizioni poste e di acquiescere alla richiesta di AO 1. Mal si comprende dunque perché il 7 giugno 2021 (oltre due mesi dopo) AO 1 abbia intentato causa. Che senso avesse convenire in giudizio una persona che era già acquiescente non è dato a divedere. Tanto meno ove si consideri che questa volta il Pretore si è avveduto dell'acquiescenza dichiarata il 25 marzo 2021, da lui medesimo menzionata nella decisione (pag. 3 in alto). Alla luce di ciò avrebbe dovuto domandarsi quale interesse giuridicamente protetto, ovvero concreto e attuale, avesse l'attore per procedere nelle vie giudiziarie. Il che richiedeva un accertamento dei presupposti processuali (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC). Invece egli ha statuito come se l'acquiescenza fosse intervenuta solo dopo l'inoltro della petizione. Anche in materia di spese giudiziarie egli cita la sentenza pubblicata in DTF 143 III 270, la quale riguardava il caso di un convenuto che rifiutava tenacemente di concedere l'accesso necessario.
Non si disconosce che la costituzione di una servitù di passo comporta la rogazione di un atto pubblico (art. 732 cpv. 1 CC) o quanto meno, trattandosi di un accesso necessario, la stesura di un contratto in forma scritta (art. 70 cpv. 2 ORF; Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2012, n. 5 ad art. 694 con rinvii). Ottenendo una sentenza che disponga l'iscrizione della servitù nel registro fondiario o che lo autorizzi a far iscrivere la servitù nel registro fondiario sulla base della sentenza (Piotet, op. cit., n. 1 ad art. 694 CC), l'attore evita così i costi legati alla stesura – o alla rogazione – di un contratto costitutivo. Ma ciò non giustifica l'introduzione di una causa nei riguardi di un convenuto che sia già consenziente prima del processo, men che meno con lo scopo di farlo dichiarare acquiescente e far ricadere su di lui le spese giudiziarie, chiamandolo così ad assumere i costi per la costituzione del diritto reale limitato.
Se ne conclude che, a ben vedere, nel caso specifico le spese della procedura di conciliazione sarebbero state da porre a carico del convenuto acquiescente (il principio vale anche per le procedure di conciliazione: Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 207 con richiami). Il Pretore le ha suddivise a metà, ma AP 1 non può certo dolersene e AO 1 non ha impugnato tale riparto, il quale rimane dunque invariato. Le spese del processo di merito non potevano invece essere addebitate al convenuto, AO 1 non avendo alcun interesse legittimo a promuovere causa contro chi era già d'accordo di concedere l'accesso necessario (ciò che la sua legale sapeva), sicché la petizione sarebbe stata da respingere in ordine. D'altro lato si deve tenere conto della circostanza che il Pretore ha emanato un'autorizzazione ad agire, la quale non sarebbe stata da rilasciare. In condizioni del genere conviene quindi rinunciare al prelievo di spese. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AP 1 (che non ha dovuto far capo a un patrocinatore), per altro nemmeno richieste.
Gli oneri del reclamo seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede annullare le spese giudiziarie a suo carico per la causa di merito (fr. 500.– per la tassa di giustizia e fr. 4300.– per ripetibili), ma non la quota di un mezzo addebitatagli per la procedura di conciliazione (fr. 500.–). Nel complesso esce nondimeno vittorioso per nove decimi, sicché gli oneri di questa sede andrebbero quasi interamente a carico di AO 1, il quale ha proposto di respingere il reclamo. Data la particolarità del caso, già rilevata nel considerando che precede, si può eccezionalmente rinunciare tuttavia alla riscossione di spese, mentre AP 1 non ha diritto a ripetibili (per non aver dovuto rivolgersi a un avvocato), una volta ancora nemmeno richieste.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF nella prospettiva di un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio impugnato è riformato come segue:
Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili per la causa inc. OR.2021.13. Le spese della procedura di conciliazione inc. CM.2020.45, di fr. 1000.–, anticipate da AO 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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